UTET GIURIDICA - WOLTERS KLUWER di BOLOGNA
Strada Maggiore, 20 - 40100 Bologna, Tel.051/223.715 Fax. 051/260.120

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 24 gennaio - 8 febbraio 2023, n. 259 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore ed estensore dr. Rosario Lionello Rossino

[APP TRIB FERRARA] Successioni – Impugnazione del testamento – Annullamento del testamento per vizio del consenso (errore sul motivo) – Infondatezza – Designazione dell’erede universale – Validità e efficacia – Diritti riservati ai legittimari – Erede legittimario – Lesione della quota di legittima – Azione di riduzione delle disposizioni testamentarie – Fondatezza – Quota spettante all’erede legittimario – Spese giudiziali (mat. Civile) – Regolamento delle spese: gradi precedenti – Soccombenza parziale attorea – Erronea compensazione delle spese – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 536, 537, 556, 602, 624 cod. civ.;

La preferenza e la scelta personale ai fini della delazione a titolo universale dell’eredità, propriamente espresse nel testamento pubblico per atto di notaio e chiaramente volte a designare l’erede legittimario quale erede universale — e ciò in presenza di altro o altri eredi legittimari, in posizione paritaria con il prescelto —, è clausola testamentaria pienamente valida ed efficace in quanto motivo ex se legittimo delle disposizioni di ultima volontà, e ciò, oltreché sul piano sostanziale anche in ragione, sul piano formale, dell’espressione linguistica, terminologica che informi in maniera certa, rappresentando in forma adeguata, l’esclusività concettuale della designazione, e in ciò la volontà essenziale e primaria del de cuius, restando salva, per l’erede legittimario che non sia stato chiamato alla qualità di successore in universum ius, l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie a seguito dell’apertura della successione legittima e per la lesione e reintegrazione della quota riservata che gli compete in via ipoteticamente altrettanto esclusiva, ed incidente, in tal guisa — e qualora effettivamente reintegrata — non sull’asse ereditario bensì esclusivamente sul patrimonio del de cuius.

Cfr.: nell’ambito della giurisprudenza di merito, Corte d’Appello, Milano, 03.01.1989, in Assicurazioni 1990, II, 2, 163 ; nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., Sez. II, Sentenza 07.10.2005, n. 19527, in Giust. civ. 2006, 12, I, 2790 e in Riv. notariato 2008, 1, 211 (con note a sentenza) ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 31.08.2022, n. 25680 ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 31.12.2021, n. 42121 ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 31.07.2020, n. 16535 ; provvedimenti, sia di merito sia di legittimità, editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;