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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello, Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 20 gennaio - 27 febbraio 2023, n. 440 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Anna De Cristofaro, Consigliere relatore estensore dr. Andrea Lama

[APP TRIB BOLOGNA] [GIUDIZIO DI RINVIO] Intermediazione finanziaria – Valori mobiliari – Obbligazioni – Violazione dell’intermediario finanziario dei doveri informativi – Nullità del contratto – Nullità del contratto quadro o degli ordini di acquisto – Esclusione – Inadempimento contrattuale – Domanda risarcitoria dell’investitore – Fondatezza – Nesso causale – Presunzione di nesso causale tra inadempimento e danno subìto dall’investitore – Danno patrimoniale – Quantum risarcitorio – Debito di valore – Rivalutazione e interessi (danno emergente e lucro cessante) – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 21, 23 Decr. Lgs.vo 58/1998 (TUIF); art. 17 Decr. Lgs.vo 415/1996; art. 19.1 Dir. 2004/39/CE; art. 2 DLgs 5/2003; art. 3, 5, 6 Del. Consob 10943/1997; Reg. Consob 11522/1998; art. 6 Lg. 1/1991; art. 1176, 1218, 1223, 1282, 1284, 1453 cod. civ.;

Nei contratti di intermediazione finanziaria in valori mobiliari la violazione da parte dell’intermediario dei doveri comportamentali su di lui gravanti, e quindi un’esiziale carenza di diligenza quanto all’assolvimento dei proprii obblighi informativi cui sia tenuto verso l’investitore, legittima quest’ultimo all’esercizio dell’azione di risoluzione del contratto consistente nell’operazione di acquisto — rivelatasi infruttuosa e lesiva — posta in essere in esecuzione del contratto quadro ab imis concluso, nonché, ed in alternativa sistematica, legittima l’investitore all’esercizio dell’azione di risarcimento del danno che da quell’operazione sia derivato venendone, a definizione del primo esito perseguito ed in caso di accoglimento della domanda proposta, gli obblighi delle parti alla restituzione dei titoli verso la restituzione delle somme impiegate per l’acquisto, mentre, a definizione del secondo esito perseguito ed in caso di accoglimento della domanda all’uopo proposta, la corresponsione del quantum risarcitorio da parte dell’intermediario, quantum in denaro costituente in ispecie un debito di valore e come tale oggetto di rivalutazione comportando, a tal ultimo riguardo, la corresponsione degli interessi dovuti in ragione sia del danno emergente sia del lucro cessante entrambi da risarcire esaustivamente.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 06.09.2022, n. 26202 in Guida al diritto 2022, 37 e sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;