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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d`Appello Ordinario di BOLOGNA - Sentenza 07/02/2023 - 23/02/2023 n. 407
Giudice Estensore dr. Gaudioso Bianca Maria

[APP TRIB BOLOGNA] Responsabilità civile – Durata della procedura concorsuale – Fallimento di S.n.c. e dei soci in proprio (anteriore all’intervento legislativo riformatore del 2006) – Permanenza delle incapacità personali del socio persona fisica – Responsabilità da fatto illecito o aquiliana – Condotte omissive costituenti illecito aquiliano a titolo di colpa – Infondatezza ( Inammissibilità ) – Nesso causale – Condotte omissive in relazione eziologica con conseguenze afflittive – Esclusione – Concorso del fatto colposo del creditore – Danni (mat. Civile) – Danno (in genere) – Danni patrimoniali e non patrimoniali risarcibili – Esclusione – [REIEZIONE] [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 50, 142 RD 267/1942 (Lg. Fall.re); Decr. Legs.vo 5/2006, “Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali” a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14.05.2005 n° 80); art. 2, 3, 27, 41, 134, 137 Cost; art. 7, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 31, 47 CDFUE; art. 6, 8, 14 CEDU; art. 1, Protocollo 1 Add.le Cedu; art. 13 Lg. 675/1996; Decr. Lgs.vo 467/2001; Reg. UE 2016/679; art. 2043, 2059, 1227 cod. civ.;

Il fatto della durata ultraventennale della procedura concorsuale instauratasi a seguito della dichiarazione di fallimento della società in nome collettivo nonché dei soci in proprio — e ciò anteriormente all’intervento legislativo riformatore di cui al decreto legislativo n° 5 del 2006 — con la conseguente permanenza — eguale sul piano temporale — delle incapacità personali gravanti l’ex socio persona fisica ( in quanto fallito ), non comporta per quest’ultimo il venire ad esistenza di un “diritto all’oblio” giuridicamente tutelabile quale situazione soggettiva prevalente e necessitata rispetto all’altra, nonché contra legem ed ingiusta in fieri, né quel fatto legittima l’ex socio persona fisica ad un’azione a titolo di responsabilità da fatto illecito o aquiliana esercitata per carenza di attività legislativa e per inattività dell’esecutivo in merito alla propria condizione personale imputandola al Ministero della Giustizia e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — convenendoli a tal fine in giudizio —, dovendosi rilevare non altrimenti che l’infondatezza ( se non l’inammissibilità ) della conseguente domanda in tal guisa proposta, non potendo attribuirsi agli organi rappresentativi dei poteri esecutivo e indirettamente legislativo un’inerzia determinante condotte lesive costituenti illecito aquiliano ( e da ciò l’inammissibilità della domanda ) o, più strettamente, in senso tecnico-giuridico, dovendosi escludere la ricorrenza, anche solo a titolo di colpa, di condotte omissive in relazione eziologica con le conseguenze afflittive connotanti la condizione soggettiva dell’agente in giudizio ( e da ciò l’infondatezza della domanda ), al contempo ed all’opposto dovendo dirsi prevalente ed esaustiva l’inottemperanza dell’ex socio fallito all’onere su di lui gravante dell’attivazione e dell’avvio di tutte le procedure giudiziarie ad hoc previste con riguardo al permanere di tutte le incapacità personali e soggettive lamentate, evidenziandosi in tal senso una condotta legittimamente qualificabile in termini di concorso del fatto colposo del creditore rilevabile ex officio e idonea ad evidenziare un’opposta responsabilità, rispetto a quella pretesa. Vige quindi il principio, sul piano sistematico e dogmatico, per cui il prospettato danno dell’ex socio fallito da perdurante discredito sociale ed economico — sul piano in particolare dell’intrapresa di attività commerciali ed imprenditoriali — non può trovare accoglimento nei termini dell’azione di cui all’articolo 2043 del codice civile che sia esercitata nei confronti dei poteri statuali preposti per carente attività della funzione loro propria e per l’ingiusto danno che si pretende esserne derivato sia sul piano patrimoniale sia sul piano non patrimoniale.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Lav., Ordinanza 24.12.2019, n. 34465, in Foro Amministrativo (Il), 2020, 3, 401 ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 22.11.2016, n. 23730, in Foro it. 2017, 1, I, 174 e in Responsabilità Civile e Previdenza 2017, 6, 1910 ; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 19.07.2018, n. 19137 in Guida al diritto 2018, 38, 23 , ibidem 2018, 33, 42 e in Diritto & Giustizia 2018, 20 luglio ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 23.05.2018, n. 12855 in Diritto & Giustizia 2018, 24 maggio ; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;