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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 29 marzo - 2 maggio 2023, n. 954 del 2023
Presidente del Collegio dr. Bruno Perla, Giudice relatore estensore dr.ssa Carmen Giraldi

Matrimonio e divorzio – Divorzio: affidamento dei figli minori – Condizioni ostative alla cogestione della prole – Affidamento esclusivo (alla madre)Divorzio: assegno di mantenimento dei figli – Obbligo di contributo al mantenimento da parte del genitore non affidatario (padre)

Rif. Leg.: art. 6 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 11 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 316, 336 bis, 337ter, 337quater cod. civ.;

La crisi irrevocabile dell’unione coniugale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico o lo scioglimento del matrimonio civile cui quella crisi abbia condotto con pronunzia di divorzio giudizialmente statuita tra i coniugi, qualora determini anche la valenza del protrarsi della incapacità di comunicazione tra i divorziati, non solo per ragioni strettamente interpersonali, bensì ridondando anche in merito alla co-gestione della prole nata dal matrimonio e di minore età evidenziando, in particolare, non una incapacità di assunzione della responsabilità genitoriale bensì ed in particolare una limitata capacità, da parte di uno degli ex coniugi e genitore di rapportarsi al vissuto ed alle esigenze emotive dei figli — incapacità e problematicità avvalorata dalle dichiarazioni rese dai figli in sede di audizione svolta al riguardo dal giudice ed infine idonea ad esprimere anche una qualità esplicitamente conflittuale nel rapporto ‘genitore \ figli’ —, tale complessiva ed articolata situazione costituisce legittima premessa ai fini dell’affido esclusivo dei figli all’altro genitore prevalendo, in ragione delle condizioni descritte, la necessità di tale eccezionale regime rispetto a quello, normale ed ordinario, dell’affidamento condiviso rispettoso in primis del diritto dei minori alla bi-genitorialità e non impedito dalla mera — più o meno elevata — conflittualità tra gli ex coniugi, bensì sicuramente compromesso dalla impossibilità di rapportarsi congiuntamente ai figli da parte dei genitori divorziati nonché dall’incomprensione da parte dei figli rispetto alla condotta assunta da una delle figure genitoriali che abbia dato adìto alla fine dell’affectio coniugalis e causato, in concreto, il divorzio e, parallelamente, affidamento condiviso impedito dalla distanza interiore, morale, sentimentale ed intellettuale — dimostratasi incolmabile — tra tale figura genitoriale ed i proprii figli, così necessariamente affidati esclusivamente all’altro genitore al fine di superare un’impasse altrimenti immanente cui verrebbero ad essere esposti i minori, irrilevante al riguardo essendo il disvalore della figura ex coniugale e genitoriale — in ispecie paterna — profondamente radicato nella figura ex coniugale e genitoriale — in ispecie materna — e come tale esternata, dimostrata e quindi comunicata ai figli con lei conviventi, mentre primariamente rilevante essendo l’irresolubile situazione pregiudizievole alla prole in cui, al darsi di questo caso, essa verrebbe a trovarsi se fosse statuito, relativamente ad essa, l’affidamento condiviso.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 29.03.2012, n. 5108 in Guida al diritto 2012, 31, 65 , in Foro it. 2012, 5, I, 1373 , ibidem 2012, 5, I, 1374 , nonché in Diritto e Giustizia 2012, 29 marzo , in Il civilista 2012, 5, 24 e in Diritto di famiglia 2013, 2, 443 ; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;