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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 23 maggio - 29 maggio 2023, n. 1162 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Silvia Migliori, Giudice relatore estensore dr.ssa Arianna D’Addabbo

Matrimonio e divorzio – Divorzio: affidamento dei figli minori – Minori infra quattordicenne e infra dodicenne – Affidamento esclusivo “rafforzato” – Sospensione del diritto di frequentazione del genitore non affidatario – Carenza e inidoneità educativa dell’un genitore ed ex coniuge – Prevalenza sul diritto alla bi-genitorialità e rispondenza all’interesse dei minori – Divorzio: assegno di mantenimento dei figli – Obbligo del genitore non affidatario di contributo al mantenimento – Accoglimento parziale della domanda di aumento

Rif. Leg.: art. 6 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 11 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 147, 315 bis, 316, 316bis, 337ter, 337quater cod. civ.; art. 8 CEDU; art. 2, 30, 31 Cost;

La carenza che sia inidoneità educativa dell’un genitore ed ex coniuge comporta, in esito a divorzio e all’inadempimento dei doveri — di educazione, assistenza morale, mantenimento, istruzione — derivanti dagli articoli 147 e 315 bis del codice civile, l’affidamento esclusivo dei figli in età minore, nonché l’applicazione di tale regime in forma “rafforzata”, con sospensione del diritto di visita e frequentazione della prole da parte del genitore non affidatario, prevalendo tale complessa statuizione — di natura limitativa ed impeditiva — sul diritto della prole minorenne alla bi-genitorialità in quanto l’affido, in tal modo ‘unico’ e ‘intangibile’, sia ritenuto più confacente e rispondente alla tutela del preminente e primario interesse dei minori, e invero, sul piano sostanziale, in quanto sia più remunerativo rispetto all’esigenza, principale, a ché sia garantita ai minori una crescita non solo vocata a costante, piena e assidua cura educativa, morale e materiale, ma anche una condizione esistenziale serena, equilibrata ed esente da elementi e atti genitoriali inutilmente perturbatori, se non compromettenti e traumatici e perciò regressivi, qualora rilevati e legittimamente ‘sanzionati’ — in via preventiva — nel caso di specie

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 29.03.2012, n. 5108 in Guida al diritto 2012, 31, 65 , in Foro it. 2012, 5, I, 1373 , ibidem 2012, 5, I, 1374 , nonché in Diritto e Giustizia 2012, 29 marzo , in Il civilista 2012, 5, 24 e in Diritto di famiglia 2013, 2, 443 ; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;