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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Decreto 14 - 21 marzo 2023, n° cronologico 4194 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Antonella Palumbi, Giudice relatore estensore dr.ssa Francesca Neri

Filiazione – Figlia naturale riconosciuta – Cessazione della convivenza more uxorio (ultraventennale) dei genitori – Contributo al mantenimento dei figli – Figlia maggiorenne non emancipata economicamente – Obbligo di contributo al mantenimento gravante sul genitore non convivente – Assegnazione della ex casa familiare – Al genitore convivente con la figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente

Rif. Leg.: art. 315 bis, 316 bis, 337 bis, 337 sexies , 337 septies cod. civ.;

La conclusione di un ciclo di studii di scuola media superiore, nonché una raggiunta qualifica professionale ed al contempo lo svolgimento assiduo di attività lavorative diverse ma precarie e mai definitivamente determinate, sono circostanze che non definiscono — nel loro complessivo darsi — una situazione di autosufficienza ed indipendenza economica da parte del figlio o della figlia maggiorenni — ed ancora in un arco temporale di età ventennale —, ciò che conseguentemente comporta la conferma ed il persistere dell’obbligo e della corresponsione del contributo al mantenimento gravante il genitore naturale non più convivente con la figlia o il figlio in esito alla cessazione della convivenza di fatto ( more uxorio ) con l’altro genitore naturale, nonché e conseguentemente l’assegnazione della ex casa familiare al genitore che sia convivente con la figlia o il figlio maggiorenni implicitamente rilevando, a tale precipuo riguardo, la durata ultraventennale del rapporto proprio della famiglia di fatto dapprima corrente ed ora cessato tra i genitori naturali dell’avente diritto al mantenimento.