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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima civile - Sentenza 22 marzo - 26 aprile 2023, n° 922 del 2023
Presidente del Collegio dr. Bruno Perla, Giudice relatore estensore dr.ssa Sonia Porreca

Separazione dei coniugi – Addebito di colpa – Rinunzia – Provvedimenti riguardo ai figli – Affidamento condiviso – Collocazione materna – Assegnazione della casa familiare – Al coniuge collocatario – Mantenimento – Obbligo gravante la moglie in favore del marito – Revoca – Effetto ex tunc (diritto a ripetizione) – Perdita colpevole di attività lavorativa e capacità reddituale – Mantenimento – Obbligo del marito di contributo al mantenimento dei figli

Rif. Leg.: art. 147, 150, 151, 156, 315 bis, 316 bis, 337 ter cod. civ.;

L’assenza di attività lavorativa e di capacità reddituale del coniuge separato non pregiudica la pienezza del dovere di mantenimento e cura della prole in tutte le sue complessive valenze e quindi in ragione delle esigenze proprie dell’età dei figli ed al contempo in ragione del tenore di vita goduto in costanza dell’unione e della convivenza dei genitori, non potendosi perciò quell’obbligo — per principio generale — dirsi assolto riducendolo nel quantum alla corresponsione dei soli alimenti — e ciò per la complessità del contenuto, come sopra descritto, del dovere cui attiene e di quanto con esso debba dirsi garantito —, né può ridursi, o contenersi o elidersi per la sopravvenuta perdita di capacità lavorativa e conseguentemente reddituale ed economica del genitore e coniuge separato non più convivente con i figli e tenuto ex lege ad ottemperare egualmente e concretamente al dovere stesso, adempiendo l’obbligo così come determinato e impostogli in esito al giudizio di separazione personale e come stabilito nella sentenza resa a sua definizione.

Cfr.: in generale, Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza 01.03.2018, n. 4811 in Diritto & Giustizia 2018, 2 marzo ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 10.07.2013, n. 17089 in Diritto e Giustizia 2013, 11 luglio ; inoltre, entrambi i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;