UTET GIURIDICA - WOLTERS KLUWER di BOLOGNA
Strada Maggiore, 20 - 40100 Bologna, Tel.051/223.715 Fax. 051/260.120

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima civile - Sentenza 22 marzo - 26 aprile 2023, n° 922 del 2023
Presidente del Collegio dr. Bruno Perla, Giudice relatore estensore dr.ssa Sonia Porreca

Separazione dei coniugi – Addebito di colpa – Rinunzia – Provvedimenti riguardo ai figli – Affidamento condiviso – Collocazione materna – Assegnazione della casa familiare – Al coniuge collocatario – Mantenimento – Obbligo gravante la moglie in favore del marito – Revoca – Effetto ex tunc (diritto a ripetizione) – Perdita colpevole di attività lavorativa e capacità reddituale – Mantenimento – Obbligo del marito di contributo al mantenimento dei figli

Rif. Leg.: art. 147, 150, 151, 337 bis, 337 ter, 337 sexies cod. civ.;

In materia di separazione personale dei coniugi, l’assegnazione della casa coniugale in presenza di figli di minore età va riferita alla collocazione degli stessi, conseguendone il principio secondo il quale la casa familiare ed ex abitazione coniugale va assegnata al genitore e coniuge separato collocatario — ossia presso il quale siano residenti e stabilmente conviventi i figli minorenni —, e ciò a prescindere dal regime di affidamento degli stessi — nonché, sul piano sistematico, in maniera conforme all’invalso principio operante in materia di divorzio, di cessazione della famiglia di fatto o della convivenza more uxorio o della relazione comunque instauratasi —, dovendosi esclusivamente privilegiare l’interesse dei minori coinvolti garantendone l’equilibrio e la serenità della crescita anche in ragione e per mezzo del mantenimento dell’ambiente domestico e delle abitudini e relazioni psico-fisiche e materiali di vita, in modo perciò contrario alla discontinuità cui l’evento separativo della coppia genitoriale potrebbe condurre e in maniera che la loro serenità di residenza e di riconoscimento dei luoghi e degli eventi ad essi legati non sia compromessa dalla dissolvenza dell’unione coniugale avvenuta tra i genitori.

Cfr.: Cass., civ., Sez. I, Sentenza 18.09.2013, n. 21334 in Diritto e Giustizia 2013, 19 settembre ed inoltre sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;