Ordinanza.

Pronunziata il 27/01/2006

Depositata il 31/01/2006

N. 6174/2005 R.G.Caut.

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA PER LA PROPRIETA’

INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Il giudice designato, dott.ssa Daria Sbariscia nel procedimento cautelare n. 6174/2005 R.G. Caut. promosso da:

GRUPPO XX S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Bologna, via M. D’Azeglio n. 59, presso e nello studio degli avv.ti Secondo Andrea Feltrinelli Graziano Brogi e Laura Pallini, che la rappresentano e difendono unitamente all’ avv.to Franca Antenucci del foro di Milano

RICORRENTE

CONTRO

YY S.R.L. , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig.Ivo Piombini, elettivamente domiciliata in Bologna via Guerrazzi n. 28/5, presso lo studio dell’avv.to prof. Alberto Caltabiano che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Angelo Bergomi e Giulio Bergomi

RESISTENTE

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti, sciogliendo la riserva;

Considerato:

Ritenuto:

1) Quanto alla eccezione di incostituzionalità dell’art. 134 CPI per non conformità rispetto alla legge delega del 12.12.2002 n. 273:

2) Quanto alla competenza per materia della Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale:

3) Quanto alla necessità di adottare, con l’autorizzazione al sequestro ex art. 670 n. 2 c.p.c., misure atte ad impedire la lettura dei documenti sequestrati, ai fini della legittimità del provvedimento (violazione dell’art. 676 c.p.c.); la delega all’ufficiale giudiziario della nomina di consulenti d’ufficio:

4) Quanto alla inammissibilità dell’istanza di sequestro di software per difetto di interesse ad agire:

5) Quanto alla insussistenza di elementi atti ad integrare la fattispecie di storno di dipendenti:

6) Quanto alla utilizzazione di segreti aziendali:

7) Qunto al periculum in mora;

Considerato, infine, che, confermandosi completamente il decreto concesso inaudita altera parte, le spese di lite vanno liquidate con il merito del promovendo giudizio;

P.Q.M

Conferma il proprio precedente decreto concesso inaudita altera parte;

Spese al merito.

Si comunichi.

Bologna, 27.1.2006

Il Giudice designato

Dep. in Cancelleria 31.01.2006