Sentenza n. 1848/09

Pronunziata il 20/02/2009

Depositata il 31/03/2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Maurizio Atzori giudice della quarta sezione civile del Tribunale di Bologna ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al nr.16372 del Ruolo Generale degli affari del contenzioso civile per l’anno 2004

TRA

XX Paolo, quale agente generale di I.N.A. Assitalia s.p.a. per la zona di Casalecchio di Reno (BO) elettivamente domiciliato in Bologna presso lo studio dell’avv.to Jader Ritrovato che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.to all’avv.to Carlo Giovanardi del foro di Bologna in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione

ATTORE

E

YY Anna Rita ,R. Assicurazioni e Consulenze s.n.c. di R. Davide e Paolo R. Davide R. Paolo T. Maria Luisa RRR s.r.l. TUTTI elettivamente domiciliatI in Bologna presso lo studio dell’avv.to Pierluigi Costa il quale li difende tutti unitamente all’avv.to Mauro Govoni come da mandati in calce ai singoli atti di citazione notificati

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Per l’attrice: come da memoria ex art 183 quinto comma cpc ;

Per i convenuti come da foglio di precisazione conclusioni alla udienza del 19.06.2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato XX Fabio agente generale dell’Ina Assitalia di Casalecchio di Reno conveniva in giudizio YY Rita, la società R. Ass.ni e Consulenze S.n.c. di R. Paolo e Davide, il R. Davide,. R. Paolo, Sig.ra T. Maria Luisa e la RRR srl, premettendo che:

1) L’ Agenzia generale Ina Assitalia di Casalecchio di Reno (BO) stipulò, nell’anno 2002, un contratto di brokeraggio con RRR Assicurazioni S.r.l., stipulò, inoltre, un contratto di subagenzia con ognuno dei seguenti soggetti: Sig.ra YY Anna Rita, società R. Ass.ni e Consulenze S.n.c. e Sig.ra T. Maria Luisa;

2) Tutti i sopra indicati subagenti erano contestualmente – ed unilateralmente - receduti dal contratto di subagenzia in data 16.01.2004;

3) R. Davide, dopo il recesso in parola, era divenuto Amministratore Unico della società di brokeraggio RRR S.r.l.; il Sig RRR, con cui precedentemente nel corso degli anni si era verificato il proficuo rapporto lavorativo, aveva cessato le proprie funzioni; i restanti tre soggetti (R. Paolo, YY Rita e T. Maria Luisa) avevano cominciato a collaborare con la suddetta società di brokeraggio;

4) Da gennaio ’04 ad aprile ’04 R. Paolo e Davide, YY Rita e T. Maria Luisa, nelle loro menzionate nuove qualifiche, avevano posto in essere le seguenti condotte:

a) si erano avvalsi di notizie riservate relative ai clienti dell’Agenzia Generale acquisite nel corso del precedente rapporto;

b) avevano provveduto a contattare sistematicamente il portafoglio clienti dell’agenzia generale di Casalecchio di Reno della loro ex zona utilizzando schedari – scadenziari – elenchi di polizze in loro possesso effettuando altresì comunicazioni di natura commerciale via posta, telefono ecc. al portafoglio clienti dell’agenzia generale della loro ex zona;

c) avevano ottenuto dai clienti Ina Assitalia di Casalecchio di Reno il mandato-delega a favore della RRR srl per il compimento delle relative attività al solo fine di interrompere il vincolo fiduciario, e monomandatario, che esisteva con l’Agenzia Generale e soprattutto impedendo l’instaurazione del rapporto con i nuovi agenti-produttori subentrati;

d) avevano veicolato per tali finalità presso la RRR srl già il 37% del portafoglio clienti dell’Agenzia Generale di Casalecchio di Reno della loro ex zona ,con ulteriori continue e incrementanti richieste per sviare la clientela allo scadere dei contratti con l’Agenzia Generale;

e) avevano effettuato disdette dei contratti Ina Assitalia della loro ex zona nei termini di polizza, conoscendone le relative scadenze essendosene trattenute, indebitamente, le relative copie;

f) avevano sottoposto ai clienti nuove o diverse condizioni di contratto rispetto a quelle già esistenti con l’agenzia generale di Casalecchio con proposte di natura comparativa disponendo, di tutte le polizze del portafoglio clienti dell’agenzia generale della loro ex zona territoriale;

g) avevano creato appositamente nella clientela dell’Agenzia generale confusione nell’identificazione, sia presentandosi - di persona - ancora come soggetti collegati all’odierna attrice, sia tramite elenco telefonico sfruttando il fatto che il nomen Rita YY figura contestualmente anche come Sub Agente dell’Ina Assitalia nell’elenco di Zola Predosa "2004" ed utilizzando il numero di fax della sub agenzia Ina Assitalia di Zola Predosa oggi divenuto numero principale di telefono e fax della YY Ass.ni.;

h) avevano contattato i loro ex colleghi che ancora operano quali sub agenti dell’Ina Assitalia per proporre " sinergie lavorative " con la RRR srl affinché altra clientela dell’Agenzia generale confluisse nell’orbita della sopra citata società, sfruttando le scelte organizzative e commerciali dell’Agenzia generale;

ciò premesso l’attrice, nel proprio atto introduttivo (da considerarsi comunque qui integralmente trascritto), chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare che gli odierni convenuti avevano posto in essere sistemica attività di sviamento di Clientela, in palese violazione del patto di non concorrenza e di riservatezza, a danno dell’attrice e conseguentemente inibirne la prosecuzione dell'illecito, nonché condannarli al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in conseguenza degli illeciti sopra indicati, ed ordinando altresì la pubblicazione dell'emandata sentenza, a cura dell'attrice e a spese del convenuto, sui quotidiani La Repubblica, inserto locale, ed Il Resto del Carlino, nonché sul sito Internet dell'attrice o su altri siti Internet che verranno appositamente creati a tale scopo, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre il 10% spese generali, Iva e Cpa..

Instauratosi il contraddittorio si costituivano i convenuti contestando in toto, siccome totalmente infondate, in fatto e in diritto, tutte le domande, deduzioni e produzioni di parte attrice, nei cui confronti veniva pure avanzata domanda riconvenzionale con richiesta di inibitoria e risarcimento danni per atti di concorrenza sleale.

In particolare i convenuti esponevano in fatto che:

· Il mandato di subagenzia fra l’attore e la convenuta, sig.ra T. Maria Luisa, aveva avuto inizio dal 27 febbraio 1978, con oggetto la produzione di affari assicurativi nel territorio di Castenaso e zone limitrofe; Il mandato di subagenzia, conferito con scrittura in data 24 giugno 1986 alla R. Ass. ni e Consulenze s.n.c., costituita dai signori Paolo e Davide R., figli della predetta signora T. M. Luisa, riguardava la zona di Villanova di Castenaso e zone limitrofe,

· Altro analogo mandato, preceduto da un periodo come associata in partecipazione nella subagenzia INA - Le Assicurazioni d’Italia della madre, sig.ra Gemma Pasqui, veniva conferito in data 15 dicembre 1988 alla signora Rita YY per la zona di Zola Predosa (BO) .

· I signori T. Maria Luisa, R. Davide e Paolo e la signora YY Rita erano molto noti nel settore assicurativo nel contesto territoriale di operatività e negli anni avevano ottenuto sempre risultati straordinari.

· Per contro, la mandante Agenzia Generale della I.N.A. Assicurazioni non aveva mancato di porre in essere, specialmente negli ultimi anni del rapporto, tutta una serie di omissioni e inadempienze, di carattere contrattuale e non, diminuendo le provvigioni spettanti ai subagenti convenuti, determinandoli al recesso per giusta causa, avvenuto tuttavia col preavviso di un mese previsto dall’art. 15 dell’Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra Agenti e Subagenti I.N.A. Assitalia del 27 novembre 1986, in data 13 gennaio 2004 .

· La fuoriuscita dei convenuti dalla rete commerciale dell’I.N.A. Assitalia non era stato, peraltro, un fatto isolato ma si inserisce nel contesto di un vasto esodo di subagenti dalla compagnia predetta, determinato da un diffuso malcontento degli stessi, nell’intero territorio nazionale., · Analoga motivazione è stata fornita dai soci della R. s.n.c. (v. doc. avv. 3 cit.), mentre la signora T. comunicava di volere avvalersi della facoltà di recesso per intervenuta maturazione dei requisiti pensionistici, ai sensi dell’art. 18 del summenzionato accordo contrattuale .

· Alla manifestazioni dei recessi da parte dei subagenti seguivano le consuete operazioni di controllo e riconsegna in favore dell’agenzia generale mandante .

· Successivamente al recesso, terminato il periodo di preavviso, la signora YY ha continuato l’attività, senza vincoli di dipendenza verso alcuna compagnia di assicurazione, sotto la ditta individuale YY Assicurazioni.

· Analoga scelta è stata compiuta, per quanto riguarda la zona di Castenaso, da Davide R., attraverso la R. Assicurazioni e Consulenze s.n.c. fino al 22 marzo 2004, data in cui il medesimo ha iniziato con la RRR s.r.l. l’attività di broker assicurativo.

· Per quanto riguarda invece tale ultima società essa aveva sempre svolto attività di brokeraggio, senza alcun vincolo di esclusiva nei confronti dell’attore, anche in precedenza, in esecuzione di analogo contratto del 1° dicembre 1996 definito di "libera collaborazione", e tale attività ha continuato a svolgere anche successivamente.

· La signora YY e gli altri convenuti non hanno mai compiuto i presunti comportamenti illeciti attribuitigli dall’attore alle pagg. 3, 4 e 5 dell’atto introduttivo (sfruttamento illecito di notizie riservate acquisite nel corso del precedente rapporto di subagenzia con la INA Assitalia, atti di confusione, sviamento di clientela, ecc.).,

· I convenuti, in particolare, non hanno mai né carpito né sfruttato notizie riservate dell’INA Assitalia, sulle condizioni contrattuali praticate alla clientela. Infatti, per quanto riguarda i premi, le tariffe e le altre principali condizioni economiche, esse sono messe liberamente a disposizione del cliente e sono facilmente ricavabili dagli estratti conto per la liquidazione delle provvigioni, che venivano periodicamente trasmesse ai subagenti, unitamente ai dati più significativi delle relative polizze assicurative.

· Al contrario, l’Agenzia Generale di Casalecchio della I.N.A. Assitalia s.p.a. aveva diffuso comunicazioni gravemente denigratorie nei confronti degli odierni convenuti e della loro attuale attività professionale., · In particolare, nella missiva inviata in data 28 maggio 2004 (doc. 7 cit.) dall’agente generale dell’INA di Casalecchio dott. XX alla clientela dell’Agenzia, il convenuto Davide R., viene definito un "interlocutore parziale", che avrebbe sottaciuto agli assicurati le opportunità offerte dall’Assitalia, essendo "mosso più da interessi personali che non dalla volontà professionale di individuare soluzioni idonee" alle esigenze della clientela.,

· Oltretutto, proprio per effetto di tale ultima iniziativa del dott. XX, molti dei clienti Assitalia sono venuti a conoscenza della nuova attività assicurativa esercitata dai subagenti convenuti ed hanno deciso spontaneamente di contattare i convenuti medesimi, per ottenere da essi consulenza ed assistenza nella stipula dei contratti di assicurazione, per la fiducia in loro riposta, dopo lunghi anni di collaborazione.

· il dott. XX aveva inoltre indotto la Direzione Generale della I.N.A. Assitalia a diffondere presso tutti gli agenti generali dell’Emilia Romagna una comunicazione mediante la quale si tacciavano i convenuti di concorrenza sleale, si imputava loro un’opera sistematica di distrazione del portafoglio clienti dell’Agenzia Generale di Casalecchio di Reno e si faceva divieto a tutti gli agenti generali della Regione di intrattenere qualsiasi rapporto commerciale con i convenuti medesimi.

· Infine, sempre per ritorsione rispetto alla decisione dei convenuti di recedere dal rapporto di subagenzia e con l’evidente scopo di ridurne le richieste economiche derivanti dalla cessazione di tale rapporto, lungamente protrattosi, il dott. XX ha altresì rifiutato di consegnare loro, che ne facevano legittima richiesta nell’ambito dell’esercizio della attività di brokeraggio della RRR s.r.l., copia delle polizze stipulate dai loro assistiti. Tutto ciò premesso concludevano per il rigetto delle domande attoree e l’accoglimento della domanda riconvenzionale.

La causa, istruita documentalmente e oralmente, veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all’art.190 cpc..

MOTIVI DELLA DECISIONE

I convenuti hanno eccepito l’ inammissibilità di tutte le domande attoree comprese quelle risarcitorie, per la mancanza dei requisiti di cui ai numeri 3 e 4 dell’art. 163 c.p.c., con conseguente nullità ex art. 164, quarto comma, c.p.c.

L’eccezione è infondata.

Ed invero la nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., non ricorre quando il "petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se non congruamente o correttamente motivata.( tra le tante Cassazione civile , sez. III, 06 agosto 2007, n. 17180Lagostena Bassi c. Avitabile ).

Nel caso di specie le conclusioni lette insieme all’analitico atto di citazione in cui vengono allegate le attività asseritamente integranti gli violazioni dei principi di lecita concorrenza, consentono al giudice e alla difesa di individuare agevolmente il thema decidendum.

Quanto alla specifica contestazione sulla genericità delle richieste risarcitorie, le stesse non incidono sulla compiuta articolazione della difesa dei convenuti, ma eventualmente potranno avere riflessi solo sul merito della domanda.

L’eccezione di carenza di legittimazione della T. appare mal posta ancor prima che infondata.

Ed invero il difetto di "legitimatio ad causam", attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, mentre l'accertamento dell'effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto, riguardando il merito della controversia, è questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere probatorio e delle impugnazioni( tra le tante vedi Cass. civ., Sez. I, 16/05/2007, n.11321 V.C. C. Gestione liquidatoria ex USL ma anche con specifico riferimento alla legittimazione attiva vedi Cass. civ., Sez. III, 29/09/2005, n.19170 Nencini C. Giannini secondo la quale : "La contestazione circa l'effettiva appartenenza alla parte del diritto controverso (nel caso di specie, relativa alla titolarità del rapporto di locazione dal lato attivo, ovvero alla identificazione della persona del locatore) non solleva una questione di legittimazione "ad causam", ma una questione che attiene alla fondatezza della domanda nel merito, e come tale costituisce eccezione in senso proprio,…")

Orbene nella fattispecie in esame più che una questione processuale , dalla comparse di risposta sembra emergere una questione di merito, Infatti, sul punto, la difesa ha dedotto che la T. era del tutto estranea ai fatti posti dall’attore a fondamento delle proprie domande di concorrenza sleale e priva di qualsiasi partecipazione alle società convenute mentre il R. Paolo mero finanziatore della R. s.n.c., non svolgeva più attività assicurativa e non aveva alcun rapporto con la clientela.

La estraneità dei due convenuti è anch’essa, dunque, questione di merito e come tale verrà esaminata.

Lo sviamento di clientela .

Parte attrice deduce lo svolgimento di una sistematica attività di sviamento di clientela, da parte dei convenuti i quali, con modalità contrarie alle comuni regole delle correttezza professionale, nei primi mesi del 2004, subito dopo la cessazione del loro rapporto di subagenzia in essere con l’agenzia generale INA Assitalia di Casalecchio e l’avvio di nuove autonome attività di consulenza e intermediazione assicurativa , avrebbero utilizzato gli elenchi dei clienti acquisiti nel corso del rapporto nonchè le ulteriori notizie riservate per introdursi nella relazione commerciale tra clientela e Agenzia Generale e convogliare la prima verso strutture di nuova costituzione in cui essi stessi erano coinvolti.

Parte attrice deduce in fatto a fondamento della propria tesi le seguenti circostanze:

3. Le mandatarie R. snc e T. Lucia all’atto dell’interruzione del rapporto con l’Agenzia Generale non avevano provveduto alla riconsegna della copia integrale dei contratti assicurativi mancanti della copia per il subagente con dichiarazione confessoria sottoscritta dal Sig. R. Davide affermante "dichiaro che l’archivio è stato da noi costituito nel tempo in base alle nostre esigenze".

Proprio dal possesso di tali copie contrattuali i convenuti avevano dato vita alla organica opera di sviamento della clientela dimostrata in fatto da migliaia di disdette (alcune centinaia prodotte) delle polizze dal portafogli dell’ Agenzia dell’Agenzia Generale poi trasferite all’ imprenditore concorrente broker RRR srl.

Tale attività sarebbe stata preparata già in corso di rapporto e si sarebbe evoluta attraverso una sistematica attività di ausilio dei clienti nelle disdette delle polizze Ina da sostituire con altri prodotti, il tutto in un clima che avrebbe indotto detti clienti in uno stato di confusione tra l’Agenzia Generale e i nuovi imprenditori.

In diritto parte attrice ha richiamato come applicabile alla fattispecie in esame l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale i vantaggi, in termini di avviamento e clientela - ancorché derivino dall'attività promozionale svolta dall'agente - restano, tuttavia, acquisiti al committente - anche dopo l'estinzione del rapporto di agenzia - come bene appartenente alla sua azienda, tutelabile contro eventuali atti di concorrenza sleale, pure se provenienti dall'agente stesso dopo l'estinzione del rapporto, con la conseguenza che lo sviamento di clientela posto in essere dall'ex - agente (come dall'ex - dipendente) di un'azienda, facendo uso delle conoscenze riservate acquisite nel precedente rapporto o, comunque, con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, costituisce - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 2020/82, 1548/78, 3011/91, 5375/2001 e, con riferimento alla ipotesi analoga dello storno di dipendenti, n. 6926/83, 6613, 11017/92, 9665/93) - concorrenza sleale (ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c.) oppure - ove manchi qualsiasi collegamento tra l'autore del comportamento lesivo del principio di correttezza professionale ed un imprenditore concorrente di quello danneggiato - illecito extracontrattuale (ai sensi dell'articolo 2043 c.c.), con tutte le differenti conseguenze, (anche) in tema di prova dell'elemento soggettivo dell'illecito (vedi Cass. n. 5375/2001, cit.).

Orbene la tesi di parte attrice appare destituita di fondamento in fatto prima che in diritto.

Ed invero l’ampia istruttoria documentale e testimoniale ha consentito di accertare quanto segue.

Dopo il recesso da parte dei subagenti YY, terminato il periodo di preavviso, la signora YY ha continuato l’attività, come ditta individuale YY Assicurazioni e così pure, per la zona di Castenaso, Davide R., attraverso la R. Assicurazioni e Consulenze s.n.c. fino al 22 marzo 2004, data in cui il medesimo ha iniziato con la RRR s.r.l. l’attività di broker assicurativo.

Per quanto riguarda la RRR srl come risulta dalla stessa visura camerale e dal contratto con I.N.A. Assitalia – Ag. Gen. Casalecchio (docc. avv. 1 e 5 parte attrice ), essa aveva svolto attività di brokeraggio, senza alcun vincolo di esclusiva nei confronti Agenzia Ina in esecuzione di analogo contratto del 1° dicembre 1996 (doc. 5 bis parte attrice), definito di "libera collaborazione", e tale attività ha continuato a svolgere anche successivamente.

Orbene, quanto alla dedotta attività di illecita concorrenza Mancini Carla, dipendente di parte attrice ha detto che : "dopo la cessazione del rapporto con la R. snc giunsero numerosissime disdette da parte dei clienti delle agenzie di Castenaso e Zola Predosa .Poichè il fenomeno era assolutamente atipico (...) In numerosi casi questi ultimi ci riferirono che parte dell’anno precedente quando cioè il rapporto con la R. snc era ancora in corso gli odierni convenuti si erano fatti promettere le disdette di contratti in essere con l’Agenzia Ina (...) personalmente avrò fatto quattro o cinque telefonate e qualche altra telefonata da clienti che erano scocciati per la pressione che stavano subendo dagli ex subagenti (...) molte delle telefonate furono effettuate dalle impiegate dell’Agenzia con esiti del tutto simili...". Rappuoli Jacopo ha ricordato che "in qualità di responsabile marketing accortomi del gran numero di disdette da parte dei clienti nell’immediatezza della cessazione del rapporto con la R. snc avviai gli usuali controlli che si attivano in tale situazione. Poichè il numero delle disdette era molto più alto della norma (...) Per quanto mi ha riferito il Sig Tosetti molti clienti avevano detto di avere firmato delle disdette molto tempo prima essendo venuti a conoscenza dagli stessi Sigg.ri R. che questi ultimi in procinto di avviare una attività propria ed autonoma...".

In data 01 marzo 2007 il teste Gianfranco Tosetti, nuovo subagente a cui era stato affidato il portafoglio dei colleghi receduti, ha affermato "agli inizi del 2004 una parte del portafoglio della Sig.ra YY e del Sig R. mi è stata assegnata dall’Agenzia Ina attrice (...) non posso affermare che tutti gli ex clienti dell’Agenzia generale del portafoglio YY R. fossero stati contattati dalla YY o dall’Assigroup .Certamente la maggiore parte parte di loro mi riferi di essere stata contattata dalla YY e/o Assigroup".

In pari data il teste Domenico Balestri riferiva "posso dire che i clienti da me contattati in alcuni casi riferirono il pagamento del premio dicendo che lo avrebbero versato nella mani della YY...".

Il primo rilievo evidente è che trattasi di testimonianze del tutto generiche .

Non solo si è trattato di testimoni de relato che depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, di tal che, per ciò solo , sono di rilevanza particolarmente attenuata che potrebbe fondare il convincimento del giudice solo nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (cfr.Cass. 05.01.1998, n. 43; e Cass. 23.12.2003, n. 19774 e recentemente Cassazione civile , sez. I, 03 aprile 2007, n. 8358), ma, nel caso di specie, detti testimoni non hanno saputo indicare un solo nome delle persone che avrebbero riferito loro degli illeciti comportamenti tenuti dai convenuti prima e dopo la rottura dei rapporti con l’Agenzia ina DI Casalecchio di Reno. Esse , pertanto, per le concrete modalità di rappresentazione dei fatti storici , sono sul confine dell’ammissibilità , posto che si sono limitate a riferire di voci correnti la cui attendibilità non è possibile sondare.

Peraltro, proprio la mancanza di indicazione di un solo teste di riferimento, tra le "migliaia" di clienti che disdettarono le polizze o tra i tantissimi( "la maggior parte" dice il teste Tognetti) che erano stati contattati dai convenuti, priva dette testimonianze di qualsivoglia residua attendibilità.

A fronte di ciò il testimoniale offerto dai convenuti è attendibile , non solo per la estraneità dei testi alle posizioni delle parti, ma anche per la coerenza interna ed esterna delle deposizioni..

Ed infatti le testi Ivana Cerè, impiegata presso l’agenzia generale Ina Assitalia di Casalecchio all’epoca dei fatti di causa, e Sonia Pancaldi, all’epoca subagente della medesima agenzia generale dell’ INA Assitalia, addetta alla subagenzia di Villanova di Castenaso (BO), hanno confermato che i signori Anna Rita YY e Davide R. svolgevano attività assicurativa, rispettivamente nelle zone di Zola Predosa (BO) e Villanova di Castenaso (BO) da oltre vent’anni, e prima di loro la medesima attività era stata esercitata dai rispettivi genitori, dalla metà degli anni cinquanta, attestando, quindi, che i predetti convenuti, avevano una conoscenza approfondita e storicamente consolidata del mercato di riferimento nel territorio di competenza. In particolare, la teste Ivana Cerè ha affermato: <<è vero, i clienti di cui si parla erano acquisiti direttamente dalla R. s.n.c., tant’è vero che dovevo aprire posizioni nuove. Ciò riguarda sia la R. s.n.c. che T. Maria Luisa>>.( sul punto vedi a conferma la coerenti deposizione di Annalisa Romanini, subagente dell’agenzia generale attrice).

Ma ciò che più convincono sono naturalmente le deposizioni dei clienti.

Sul punto il teste Angelo Nigro, ha affermato: " <<ero cliente Assitalia da molto tempo ed ero seguito dal sig. R.. Sono venuto a conoscenza che R. aveva dato inizio ad un’attività assicurativa in via autonoma da una lettera inviatami dall’Ag. Gen. INA Assitalia di Casalecchio dal contenuto della lettera che mi viene mostrata (doc. 7 dei convenuti). Altra lettera di identico contenuto mi è stata recapitata circa un anno dopo>> A conferma integrale altro cliente. Adams Montanari, che, rispondendo sul cap. 16 di parte convenuta, ha dichiarato: <<è vero, non avevo avuto contatti con R. e YY prima di ricevere la lettera che mi viene mostrata>>.

Del tutto smentita sul punto è la tesi dell’attrice , secondo la quale, l’emorragia di clienti dall’Agenzia Ina sia stata determinata dal comportamento scorretto dei convenuti, intrapreso addirittura prima di interrompere il rapporto con la propria mandante.

Ed invero sulla allegazione di parte attrice avente ad oggetto il comportamento dei convenuti i quali avrebbero indotto i clienti dell’Agenzia Generale INA Assitalia di Casalecchio a convertire le loro polizze pluriennali in polizze annuali, al fine di favorirne il recesso dai rispettivi contratti di assicurazione e il passaggio a nuova compagnia assicuratrice ,i testi MONTANARI e NIGRO hanno integralmente confermato il cap. 25 di parte convenuta, ove si precisa che furono gli stessi assicurati a chiedere di stipulare polizze annuali per valutare anno per anno la convenienza del rapporto (v. verbale ud. 1° marzo 2007 e a conferma testi ROMANINI e PANCALDI).

Del pari smentita appare l’affermazione secondo la quale , il trasferimento dei clienti dal portafoglio Ina alle nuove società o ditte riferibili ai convenuti sia avvenuto attraverso la utilizzazione da parte di questi ultimi di notizie riservate ed in particolare dell’elenco clienti e delle condizioni agli stessi applicate nel corso del rapporto di subagenzia.

Sul punto va innanzitutto rilevato che negli estratti conto delle provvigioni, inviati mensilmente dall’Agenzia Generale INA Assitalia di Casalecchio ai subagenti YY e R. s.n.c., figuravano le informazioni di cui l’attore lamenta l’illegittima sottrazione da parte dei convenuti, ovvero i dati identificativi di tutti i clienti: nome, cognome, recapiti, numero della polizza, scadenze dei premi e relativi importi. ( Vedi testimonianza PANCALDI e ROMANINI e vedi riscontro documentale nei docc. Nn. 115,116 e 117 parte convenuta ) .

Per altro verso l’istruttoria, regge, come si è visto, la opposta tesi secondo la quale l’acquisizione di clienti ex INA si ricollega alla conoscenza del mercato ed alla fiducia conquistata negli anni come operatori del settore.

Quanto all’affermato tentativo di indurre vari dipendenti e/o collaboratori dell’Agenzia Generale INA Assitalia di Casalecchio, fra cui il subagente Sergio Vannoni, ad intraprendere un nuovo rapporto di collaborazione con la RRR s.r.l. il diretto interessato ha integralmente smentito la circostanza ( vedi ud. 1° marzo 2007 dep Vannoni: <<non ho mai ricevuto da YY o R. una proposta di collaborazione lavorativa>>.

Quanto ai dedotti comportamenti volti a creare confusione nella clientela dell’Agenzia Ina nel senso di indurre la stessa a credere che i convenuti lavoravano ancora quali subagenti della Agenzia INA , i clienti Adams Montanari e Angelo Nigro, hanno escluso di essere stati contattati dai convenuti ma, come già detto, di aver saputo attraverso lettere della agenzia attrice che i signori Rita YY e R. Davide non facevano più parte della rete commerciale dell’INA ed avevano intrapreso una nuova attività autonoma di consulenza e intermediazione assicurativa; di aver avuto conferma da YY e R. che non erano più subagenti dell’INA ma che operavano quali consulenti e intermediari indipendenti e, nonostante di aver deciso di proseguire il rapporto con questi ultimi, disdettando personalmente e non con l’ausilio dei convenuti la polizza INA.

In diritto va precisato, proprio in applicazione della giurisprudenza richiamata dalla stessa parte attrice, che il trasferimento di clientela da un imprenditore ad un concorrente è fatto del tutto lecito e lo stesso si colora di illiceità quando la condotta valutata nell’insieme possa dirsi diretta a danneggiare il concorrente, o ad approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. In buona sostanza lo sviamento di clientela costituisce condotta illecita, integrante gli estremi della concorrenza sleale, solo se posti in essere con strumenti in sé subdoli, scorretti o menzogneri, mentre deve prescindersi dall'atteggiamento soggettivo dell'imprenditore che le pone in essere, di tal che , come affermato dalla giurisprudenza anche recente,, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro.(Cassazione civile , sez. I, 30 maggio 2007, n. 12681Soc. Quarta c. Sala).

L’istruttoria non ha evidenziato in alcun modo modalità di approccio da parte dei convenuti al bacino di clientela di settore, definibili in termini di scorrettezza e di parassitismo potendosi affermare, che, sempre nei limiti della verità processuale, i convenuti si siano mossi nell’ambito di quel savoir fair imprenditoriale che costituisce il discrimine tra liceità e illiceità della condotta.( Interessante, sul punto, benchè in materia di doveri contrattuali, è Cassazione civile , sez. lav., 10 maggio 2006, n. 10728 secondo la quale "ai sensi dell'art. 1746 c.c. è imposto all'agente di tutelare gli interessi del preponente e di agire con lealtà e buona fede nell'esecuzione dell'incarico. Tuttavia, tale norma non impedisce all'agente - così come al subagente - vincolato da un contratto a tempo indeterminato suscettibile di disdetta, di ricercare soluzioni professionali alternative, che vengano in concreto a risultare pregiudizievoli per il preponente (come nel caso, non infrequente, dell'acquisizione di un mandato di agenzia da parte di un'impresa in concorrenza con l'originario preponente), se non impiega mezzi e modalità che siano di per sé qualificabili come scorretti, vuoi ai fini dell'acquisizione del nuovo incarico professionale, vuoi nell'esecuzione del medesimo, sulla base dei principi di carattere generale in materia contrattuale e, specificamente, di quelli di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del rapporto di cui agli art. 1175 e 1375 c.c., ovvero delle regole in tema di concorrenza sleale tra imprenditori. Né, alla stregua di ciò, può ritenersi di per sé scorretto il comportamento di un subagente che, intenzionato a porre fine al rapporto in corso con l'agente, ne metta al corrente l'imprenditore preponente, offrendo l'occasione al medesimo di valutare le conseguenze di tale ipotesi ed a se stesso la possibilità di comunicare la propria eventuale disponibilità ad assumere un incarico diretto, sempreché non siano posti in essere mezzi di per sé scorretti, poiché, in difetto di precise pattuizioni in proposito, non è ravvisabile un obbligo di fedeltà in capo al subagente nei confronti dell'agente suo preponente che vieti iniziative di questo genere, compiute con il rispetto del principio generale della correttezza.").

A ciò e, solo per completezza di motivazione si deve osservare quanto alla RRR srl , che la stessa con l’Agenzia attrice aveva intrattenuto rapporti esclusivamente di brokeraggio.

Orbene il broker provvede al collocamento dei rischi assicurativi , stabilendo un contratto fra un assicurando ed un assicuratore disposto a concludere il contratto alle condizioni di massima indicate dall'assicurando maturando, così il diritto alla provvigione nei confronti del solo assicuratore (così, sin da Cass., 29 maggio 1980, n. 3531).


A prescindere , in questa sede dalla esatta qualificazione di tale tipo di contratto,può affermarsi però che esiste un'incompatibilità logico-giuridica fra le figure di agente d'assicurazione e di broker,in quanto il broker mette in relazione l'assicurando e l'assicuratore ai fini della conclusione d'un contratto d'assicurazione senza essere legato a nessuna delle due parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, e questa imparzialità ed indipendenza - che sono la connotazione tipica del rapporto di brokeraggio - lo distinguono dall'agente d'assicurazione che è vincolato all'assicuratore da un rapporto di collaborazione sia pure autonomo, di tal che neanche in astratto si può porre un problema di "appartenenza" della clientela all’uno o all’altro assicuratore con il quale il broker conclude contratti per i singoli clienti.

Alla luce di tali considerazioni la domanda attrice va rigettata.

I convenuti hanno proposto domanda riconvenzionale allegando l’esistenza di condotte di denigrazione e boicottaggio poste in essere dal dott. XX.

Il boicottaggio sarebbe consistito nella iniziativa del dott. XX di rifiutare la consegna, alla RRR s.r.l., copia delle polizze stipulate dai loro assistiti; nonostante la lettera di diffida dell’avv. Govoni del 20 aprile2004 (doc. 9) e la segnalazione all’I.S.V.A.P. effettuata dalla RRR Assicurazioni s.r.l., nonchè a rifiutare il pagamento diretto da parte dei clienti della società di broker e a richiedere per i pagamenti dei premi delle polizze condominiali documentazione eccessiva e non giustificata.

Inoltre, il dott. XX aveva indotto la Direzione Generale della I.N.A. Assitalia a diffondere presso tutti gli agenti generali dell’Emilia Romagna una comunicazione mediante la quale si tacciavano i convenuti di concorrenza sleale, si imputava loro un’opera sistematica di distrazione del portafoglio clienti dell’Agenzia Generale di Casalecchio di Reno e si faceva divieto a tutti gli agenti generali della Regione di intrattenere qualsiasi rapporto commerciale con i convenuti medesimi.

La denigrazione si sarebbe realizzata invece attraverso la diffusione di comunicazioni sulla attività professionale dei convenuti .In particolare, nella missiva inviata in data 28 maggio 2004 (doc. 7 cit.) dall’agente generale dell’INA di Casalecchio dott. XX alla clientela dell’Agenzia, il convenuto Davide R., viene definito un "interlocutore parziale", che avrebbe sottaciuto agli assicurati le opportunità offerte dall’Assitalia, essendo "mosso più da interessi personali che non dalla volontà professionale di individuare soluzioni idonee" alle esigenze della clientela.

· Orbene in diritto ai fini della configurazione del boicottaggio come atto di sleale concorrenza occorre: a) l'esistenza di un rapporto di concorrenza tra le parti anche nella forma del rapporto tra imprese operanti a diversi livelli; b) la circostanza che il boicottante versi in condizioni di obiettiva forza contrattuale pur se non equiparabili alla situazione che sta alla base dell'abuso di posizione dominante; c) la circostanza che le condotte imputate a titolo di boicottaggio siano caratterizzate da un "quid pluris" rispetto alle normali prassi commerciali essendo rivolte allo scopo esclusivo di escludere il concorrente dal mercato; d) la circostanza, valevole per il boicottaggio secondario, che sussista un accordo discriminatorio ( sul punto per chiarezza espositiva vedi Tribunale Napoli, 19 maggio 2004 Soc. Petrone farmacie c. Soc. Pfizer Italia ).

Nel caso di specie,ed a prescindere dalla mancanza di prova, quanto alla sistematicità dei comportamenti, deve osservarsi che le richieste della Agenzia attrice ( come già rilevato in sede di ordinanza di rigetto del proposto ricorso ex art. 700 e della conferma in sede di reclamo da parte del Tribunale) erano del tutto conformi al mandato di brokeraggio e in particolare ai punti 1.5 e 2.5 che non operano alcuna particolare selezione in ordine alla documentazione utile ai fini della verifica della regolarità delle operazioni di brokeraggio prima di accettare i pagamenti dei premi o di rilasciare le copie delle polizze di tal che il comportamento di "maggior prudenza" assunto dalla agenzia Ina , come riferito da un teste, appare privo in sè di significato. Anzi, a contrastare la esistenza di un boicottaggio primario vi è la circostanza, del tutto pacifica tra le parti , dell’accettazione da parte dell’Agenzia, anche dopo la interruzione dei rapporti con i subagenti di numerosissime polizze da parte della RRR srl.

Quanto al boicottaggio secondario vi è poco da dire.

Ed infatti, la e-mail con la quale il coordinatore dell’Area Nord dava conto della iniziativa giudiziaria del XX nei confronti della RRR in relazione "all’opera di sistematica distrazione sul suo portafoglio " ed inoltre si invita a non instaurare "rapporti di collaborazione con la RRR srl" non è in alcun modo addebitabile al XX neanche in via indiretta.

Su questo punto, contrariamente a quanto sostenuto anche in conclusionale dalla difesa dei convenuti, appare decisiva la attendibile deposizione della redattrice di tale mail la signora Messina la quale ha escluso di essere stata sollecitata in alcun modo dal XX ad intraprendere quella iniziativa giustificata, al contrario, dalla esigenza di tutelare infra-gruppo gli interessi della Compagnia a fronte non solo di una iniziativa giudiziaria del XX, ma anche – occorre rilevarlo- della opposta iniziativa della RRR di adire l’ISVAP in relazione a comportamenti asseritamente illegittimi del XX .

Appare allora evidente che , nella fattispecie in esame, non possa neanche richiamarsi la tematica dell’atto di concorrenza compiuto dal c.d. terzo interposto in quanto , per delinearsi una responsabilità a carico del concorrente occorre sempre che il terzo agisca, tuttavia, per conto e in collegamento con detto concorrente.

In ordine alla dedotta denigrazione deve ribadirsi,quanto già affermato in sede cautelare e cioè che nelle prime comunicazioni ( in particolare 6, 66 , 21) si tratta di lettere a contenuto meramente informativo , con le quali, l’Agente Ina si limitava a comunicare la cessazione del rapporto di subagenzia con i convenuti e a prendere contatto con il nuovo collaboratore di zona.

La comunicazione, del tutto adeguata nei toni appare legittima, soprattutto in un periodo in cui sul mercato si affacciava un nuovo concorrente, capace per esperienza e conoscenza di accaparrarsi una fetta di clientela di detta agenzia.

Di diversa portata è il secondo tipo di comunicazione con la quale il XX , oltre a ribadire il contenuto delle prime , afferma che l’ex subagente è "un interlocutore parziale" mosso più da "un interesse personale " a proporre prodotti di altre compagnie piuttosto che "dalla volontà professionale di proporre soluzioni idonee alla sue esigenze ( vedi docc. N37-65).

Certamente tale comunicazione ha un contenuto allusivo , in quanto tendente, seppure con toni decisamente pacati, a mettere in discussione l’operato di un concorrente nel suo rapporto con il cliente.

Occorre però ricordare sul punto, che per aversi denigrazione oltre alla divulgazione di circostanze o notizie vere o false sull’imprenditore concorrente occorre che la stessa sia idonea a determinare discredito sui prodotti o sulle attività di un'impresa concorrente, non essendo consentito all'imprenditore interessato sostituirsi al pubblico nella formulazione di quel giudizio che invece a quest'ultimo dovrebbe essere riservato.

Nel caso di specie la comunicazione veniva inviata a soggetti che ben conoscevano l’operato dei convenuti e la loro professionalità, di tal che, la minima portata allusiva e tendenziosa non era idonea neanche potenzialmente a scalfire il giudizio della clientela su detti imprenditori.

A riscontro di ciò è proprio la circostanza più volte affermata dagli stessi convenuti secondo la quale i propri clienti decisero di rimanere tali non perchè indotti da manovre illecite, quanto piuttosto per il rapporto di fiducia creato nel tempo e nell’apprezzamento delle capacità professionali.

Anche la domanda riconvenzionale va, dunque, rigettata.

La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice della quarta sezione civile del Tribunale di Bologna, dr. Maurizio Atzori ,definitivamente pronunciando sulla domanda ogni altra istanza disattesa , così provvede:

Rigetta la domanda principale e la domanda riconvenzionale

Compensa per intero le spese di lite tra le parti.

Bologna, 20 02 2009

Il giudice est.

Dr Maurizio Atzori

Depositata il 31 MAR 2009