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Giurisprudenza di merito  Massimario - documenti in elenco n.  13
 

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile - Ordinanza 22/06/2017 - 22/06/2017
Giudice Unico estensore dr.ssa Rita Chierici

Ingiunzione – Sospensione della provvisoria esecutività – Istanza – Reiezione – Prova scritta idonea alla emissione del D.I. – Sussistenza – Riconoscimento da parte dell’opponente del credito ingiunto – Ricorrenza e rilevanza – Prova scritta e di pronta soluzione a sostegno dell’opposizione – Insussistenza – Gravi motivi idonei a fini di sospensione – Inottemperanza all’onere di allegazione – Provvisoria esecutività del D.I. opposto

Rif. Leg.: art.287 cpc;

[Obiter dictum] Posto il carattere definitorio del Decreto Ingiuntivo rispetto al procedimento giurisdizionale instaurato ai fini della sua emissione e posta la sostanziale equivalenza corrente tra il Decreto Ingiuntivo e la Sentenza, va ritenuto ammissibile ed applicabile il procedimento di correzione dell’errore materiale anche con riguardo al provvedimento emesso in esito al ricorso in monitorio.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile - Ordinanza 22/06/2017 - 22/06/2017
Giudice Unico estensore dr.ssa Rita Chierici

Ingiunzione – Sospensione della provvisoria esecutività – Istanza – Reiezione – Prova scritta idonea alla emissione del D.I. – Sussistenza – Riconoscimento da parte dell’opponente del credito ingiunto – Ricorrenza e rilevanza – Prova scritta e di pronta soluzione a sostegno dell’opposizione – Insussistenza – Gravi motivi idonei a fini di sospensione – Inottemperanza all’onere di allegazione – Provvisoria esecutività del D.I. opposto

Rif. Leg.: art. 201 cod. proc. civ.;

[Obiter dictum] La consulenza tecnica di parte (la perizia svolta nell’interesse della parte processuale) ha valenza di mera allegazione difensiva (di contenuto tecnico) priva di efficacia probatoria.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Lav., Sent. 6.5.2002, n. 6432 in Arch. Civ., 2003, 335, nonché sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica; Trib. Bari 5.7.2006, n. 1870, in Guida al diritto 2007, 5, 37;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 30/06/2017 - 27/07/2017 n. 1749
Presidente del Collegio estensore Dr. Roberto Aponte

[APP TRIB FERRARA] Procedimento civile – Impugnazioni – Ordinanza pronunziata dal Tribunale in composizione monocratica – Declaratoria di estinzione del processo – Appello – Ammissibilità – Interruzione del processo – Sopravvenienza del fallimento di una delle parti nel giudizio di I grado – Rilevanza dell’evento interruttivo in esito a dichiarazione\ comunicazione del difensore costituito o certificazione – Riassunzione del processo – Dies a quo di decorrenza del termine trimestrale a fini di riassunzione : – conoscenza “legale” dell’evento interruttivo – Estinzione del processo – Declaratoria in prime cure di estinzione del processo per decorso del termine a fini di riassunzione – Infondatezza – Dies a quo di decorrenza del termine riferito all’iscrizione dell’evento interruttivo nel Registro delle Imprese – Illegittimità – Riassunzione tardiva in prime cure – Esclusione – Rimessione della causa avanti il primo giudice – [RIFORMA INTEGRALE] [RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE]

Rif. Leg.: art. 50 bis, 50 ter, 308, 178 cod. proc. civ.;

Posto che l’instaurato procedimento non attenga a causa demandata alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale bensì attenga a causa demandata alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica, avverso l’Ordinanza emessa da tale organo giurisdizionale con la quale sia dichiarata l’estinzione del processo (in ispecie per tardiva riassunzione) è ammissibile — quale mezzo d’impugnazione — l’appello, avendo il provvedimento impugnato natura sostanziale di sentenza, ossia natura analoga al provvedimento pronunziato dal Tribunale in composizione collegiale che con sentenza respinga il reclamo proposto contro l’ordinanza di estinzione del processo pronunziata dal Giudice Istruttore, ribadendone in tal modo l’esito. In via di principio generale è quindi unicamente l’Ordinanza del Giudice Istruttore resa nel procedimento relativo a causa riservata alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale che è esclusivamente soggetta ad impugnazione, con il mezzo del reclamo, avanti il Tribunale in composizione collegiale dovendosene conseguentemente escludere, per definizione, l’appellabilità, ovvero la possibilità che essa sia contestata con gravame avanti la Corte d’Appello, impugnazione che compete invece alle parti avverso il provvedimento estintivo del processo reso in forma di ordinanza dal Tribunale in composizione monocratica.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 03.09.2015, n. 17522 (rv 636764), sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 30/06/2017 - 27/07/2017 n. 1749
Presidente del Collegio estensore Dr. Roberto Aponte

[APP TRIB FERRARA] Procedimento civile – Impugnazioni – Ordinanza pronunziata dal Tribunale in composizione monocratica – Declaratoria di estinzione del processo – Appello – Ammissibilità – Interruzione del processo – Sopravvenienza del fallimento di una delle parti nel giudizio di I grado – Rilevanza dell’evento interruttivo in esito a dichiarazione\ comunicazione del difensore costituito o certificazione – Riassunzione del processo – Dies a quo di decorrenza del termine trimestrale a fini di riassunzione : – conoscenza “legale” dell’evento interruttivo – Estinzione del processo – Declaratoria in prime cure di estinzione del processo per decorso del termine a fini di riassunzione – Infondatezza – Dies a quo di decorrenza del termine riferito all’iscrizione dell’evento interruttivo nel Registro delle Imprese – Illegittimità – Riassunzione tardiva in prime cure – Esclusione – Rimessione della causa avanti il primo giudice – [RIFORMA INTEGRALE] [RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE]

Rif. Leg.: art. 50bis, 299, 300, 305, 308, 354 cod. proc. civ; art. 16, 43 Lg. Fall.re (RD 267/1942); art. 2193 cod. civ;

L’intervenuta dichiarazione di fallimento di una delle parti del processo comporta, per la parte che non sia stata dichiarata fallita e che voglia procedere alla riassunzione del procedimento interrottosi, l’irrilevanza endoprocessuale dell’evento interruttivo quale desumibile e derivabile dall’iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese e viceversa un’esclusiva rilevanza endoprocessuale dell’evento interruttivo derivante dalla dichiarazione o (notificazione della) comunicazione da parte del difensore costituito in giudizio del fatto sopravvenuto. Coerentemente a tale principio, il dies a quo di decorrenza del termine (trimestrale) a fini di tempestiva e valida riassunzione non può consistere e risolversi nell’avvenuta conoscenza “di fatto” (meramente fattuale) dell’evento interruttivo, bensì può esclusivamente intendersi e coincidere con la conoscenza “legale” dell’evento interruttivo, rappresentata quindi dall’apprendimento della sopravvenuta pronunzia della sentenza di fallimento mediante dichiarazione, comunicazione del difensore del fallito o mediante certificazione idonea ad attestarne l’avvenuto verificarsi con l’efficacia propria della fede privilegiata.

Cfr.: Cass. civ., Sezioni Unite, Sentenza 14.09.2010, n. 19509, in Giur. It., 2011, 5, 1073, e in Obbl. e Contr., 2010, 11, nonché in Foro It., 2011, 2, 1 472; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 07.01.2011, n. 266; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 26.09.2013, n. 22056; Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza 07.03.2013, n. 5650 (rv 625604), in Fallimento, 2014, 2, 170, con nota di Tomasso, e in Dir. Fall., 2014, 3-4, 2, 241 con nota di Cossignani; v., inoltre, per tutti i provvedimenti citati, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;
Trib. Milano, 27.03.2014, sul sito www.ilCaso.it;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 30/06/2017 - 27/07/2017 n. 1749
Presidente del Collegio estensore Dr. Roberto Aponte

[APP TRIB FERRARA] Procedimento civile – Impugnazioni – Ordinanza pronunziata dal Tribunale in composizione monocratica – Declaratoria di estinzione del processo – Appello – Ammissibilità – Interruzione del processo – Sopravvenienza del fallimento di una delle parti nel giudizio di I grado – Rilevanza dell’evento interruttivo in esito a dichiarazione\ comunicazione del difensore costituito o certificazione – Riassunzione del processo – Dies a quo di decorrenza del termine trimestrale a fini di riassunzione : – conoscenza “legale” dell’evento interruttivo – Estinzione del processo – Declaratoria in prime cure di estinzione del processo per decorso del termine a fini di riassunzione – Infondatezza – Dies a quo di decorrenza del termine riferito all’iscrizione dell’evento interruttivo nel Registro delle Imprese – Illegittimità – Riassunzione tardiva in prime cure – Esclusione – Rimessione della causa avanti il primo giudice – [RIFORMA INTEGRALE] [RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE]

Rif. Leg.: art. 50bis, 299, 300, 305, 308, 354 cod. proc. civ; art. 16, 43 Lg. Fall.re (RD 267/1942); art. 2193 cod. civ;

Intervenuta l’interruzione del procedimento per il fallimento di una delle parti, la declaratoria di estinzione del processo che ne consegua — per avvenuto decorso del termine perentorio a fini di valida ed efficace riassunzione — è illegittima qualora riferisca il dies a quo di decorrenza del termine utile per riassumere all’atto di iscrizione nel Registro delle Imprese della sentenza dichiarativa di fallimento, come pure è illegittima l’ulteriore statuizione che dal decorso del termine così accertato derivi la riassunzione tardiva e perciò invalida ed inefficace del processo, e ciò in quanto depriva la pronunzia e la declaratoria dell’unico elemento legittimo a fini di decorrenza del termine per riassumere, consistente nella conoscenza “legale” dell’evento interruttivo, rappresentata dall’apprendimento della sopravvenuta pronunzia della sentenza dichiarativa di fallimento mediante dichiarazione o comunicazione del difensore costituito in giudizio per il fallito o mediante certificazione idonea ad attestarne l’avvenuto evento con l’efficacia propria della fede privilegiata. Il giudice di appello che rilevi tale discrasia nella decisione resa a definizione del primo grado di giudizio, ritenendola costitutiva di un vizio procedurale in punto di errata declaratoria dell’estinzione del processo — per la ritenuta irreparabile interruzione del medesimo —, ha il potere-dovere di emendarla non altrimenti che dichiarandone l’illegittimità e rigettarne la valenza estintiva comunque espressa rimettendo le parti avanti il primo giudice.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza 07.03.2013, n. 5650 (rv 625604), in Fallimento, 2014, 2, 170, con nota di Tomasso, e in Dir. Fall., 2014, 3-4, 2, 241 con nota di Cossignani; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 07.01.2011, n. 266; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 28.12.2016, n. 27165 (rv 642345-02) (rv 642345-01), in Fallimento, 2017, 12, 1361; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 01.03.2017, n. 5288 (rv 643975-01); v., inoltre, per tutti i provvedimenti citati, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Civile Ordinario di Torino, Sezione Prima Civile - Sentenza 02/10/2017 - 04/10/2017 n. 4613
Giudice Unico estensore dr. Edoardo Di Capua

Ingiunzione – Giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo – Proposta transattiva o conciliativa del Giudice Istruttore – Successiva disposizione di mediazione delegata ex officio judicis – Legittimità – Valenza sostanziale di condizione di procedibilità della domanda – Procedura di Mediazione – Mancata partecipazione della parte attrice\ opponente alla procedura di mediazione – Assenza di giustificato motivo – Dichiarazione di chiusura del procedimento di mediazione – Mancato avveramento della condizione di procedibilità – (Consequenziale) Improcedibilità del giudizio di opposizione a D.I. – Revoca del D.I. per improcedibilità della domanda proposta in via monitoria – Esclusione – Improcedibilità dell’azione esercitata dal debitore ingiunto con l’atto di opposizione a D.I. – Fondatezza – Passaggio in giudicato del D.I. opposto – Legittimità e fondatezza – (Interpretazione sistematica del vigente disposto normativo all’egida dell’analogia tra giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e giudizio di impugnazione) – Esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto – Declaratoria

Rif. Leg.: art. 163, 183, 187, 189, 190 cod. proc. civ.;

La mancata precisazione delle conclusioni cui dia luogo, all’udienza all’uopo fissata, il difensore della parte attrice, non si traduce in una rinunzia — in forma propriamente formale e processuale — alle domande che siano state proposte dalla parte sul piano sostanziale, bensì significa conferma delle conclusioni già in precedenza formulate, operando, al riguardo, una presunzione in ragione della quale il giudice ha il potere-dovere di esaminare, quali “conclusioni” della parte ‘assente’, quelle rappresentate nel primo atto di parte prodotto ed eventualmente successivamente modificate od integrate, dovendosi ritenere — pur sempre in via presuntiva — che quest’ultime siano rimaste stabilite e ferme nell’intenzione della parte attrice, per quanto da questa non ribadite nella sede procedimentale a tal fine preposta.

Cfr.: Cass. civ., Sez. III, 04.03.2014, n. 5018 in Diritto e Giustizia, 2014, nonché sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Civile Ordinario di Torino, Sezione Prima Civile - Sentenza 02/10/2017 - 04/10/2017 n. 4613
Giudice Unico estensore dr. Edoardo Di Capua

Ingiunzione – Giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo – Proposta transattiva o conciliativa del Giudice Istruttore – Successiva disposizione di mediazione delegata ex officio judicis – Legittimità – Valenza sostanziale di condizione di procedibilità della domanda – Procedura di Mediazione – Mancata partecipazione della parte attrice\ opponente alla procedura di mediazione – Assenza di giustificato motivo – Dichiarazione di chiusura del procedimento di mediazione – Mancato avveramento della condizione di procedibilità – (Consequenziale) Improcedibilità del giudizio di opposizione a D.I. – Revoca del D.I. per improcedibilità della domanda proposta in via monitoria – Esclusione – Improcedibilità dell’azione esercitata dal debitore ingiunto con l’atto di opposizione a D.I. – Fondatezza – Passaggio in giudicato del D.I. opposto – Legittimità e fondatezza – (Interpretazione sistematica del vigente disposto normativo all’egida dell’analogia tra giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e giudizio di impugnazione) – Esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto – Declaratoria

Rif. Leg.: art. 5, 6, 8 D. Lgs.vo 28/2010 (Attuazione della mediazione nelle controversie civili e commerciali); (art. 5, D. Lgs.vo 28/2010, come sostituito dall’art. 84, comma 1, lett. d, D. Lg. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Lg. 9 agosto 2013, n. 98);

In qualunque grado del giudizio, anche di appello e fino alla precisazione delle conclusioni o alla discussione, il Giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione ed in tal caso lo stesso diviene condizione di procedibilità della domanda.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Civile Ordinario di Torino, Sezione Prima Civile - Sentenza 02/10/2017 - 04/10/2017 n. 4613
Giudice Unico estensore dr. Edoardo Di Capua

Ingiunzione – Giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo – Proposta transattiva o conciliativa del Giudice Istruttore – Successiva disposizione di mediazione delegata ex officio judicis – Legittimità – Valenza sostanziale di condizione di procedibilità della domanda – Procedura di Mediazione – Mancata partecipazione della parte attrice\ opponente alla procedura di mediazione – Assenza di giustificato motivo – Dichiarazione di chiusura del procedimento di mediazione – Mancato avveramento della condizione di procedibilità – (Consequenziale) Improcedibilità del giudizio di opposizione a D.I. – Revoca del D.I. per improcedibilità della domanda proposta in via monitoria – Esclusione – Improcedibilità dell’azione esercitata dal debitore ingiunto con l’atto di opposizione a D.I. – Fondatezza – Passaggio in giudicato del D.I. opposto – Legittimità e fondatezza – (Interpretazione sistematica del vigente disposto normativo all’egida dell’analogia tra giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e giudizio di impugnazione) – Esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto – Declaratoria

Rif. Leg.: art. 185 bis cod. proc. civ. (inserito dal D. Lg. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Lg. 9 agosto 2013, n. 98); art. 5, 6, 8 D. Lgs.vo 28/2010 (Attuazione della mediazione nelle controversie civili e commerciali); v. “Relazione illustrativa” al D. Lgs.vo 28/2010;

Alla procedura di mediazione delegata ex officio judicis non è ostativa l’eventuale precedente conciliazione obbligatoria o proposta transattiva conciliativa del giudice istruttore che non abbia avuto esito alcuno tra le parti, esitando perciò in un fallito tentativo di soluzione processuale mediata della controversia.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Civile Ordinario di Torino, Sezione Prima Civile - Sentenza 02/10/2017 - 04/10/2017 n. 4613
Giudice Unico estensore dr. Edoardo Di Capua

Ingiunzione – Giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo – Proposta transattiva o conciliativa del Giudice Istruttore – Successiva disposizione di mediazione delegata ex officio judicis – Legittimità – Valenza sostanziale di condizione di procedibilità della domanda – Procedura di Mediazione – Mancata partecipazione della parte attrice\ opponente alla procedura di mediazione – Assenza di giustificato motivo – Dichiarazione di chiusura del procedimento di mediazione – Mancato avveramento della condizione di procedibilità – (Consequenziale) Improcedibilità del giudizio di opposizione a D.I. – Revoca del D.I. per improcedibilità della domanda proposta in via monitoria – Esclusione – Improcedibilità dell’azione esercitata dal debitore ingiunto con l’atto di opposizione a D.I. – Fondatezza – Passaggio in giudicato del D.I. opposto – Legittimità e fondatezza – (Interpretazione sistematica del vigente disposto normativo all’egida dell’analogia tra giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e giudizio di impugnazione) – Esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto – Declaratoria

Rif. Leg.: art. 5, 6, 8 D. Lgs.vo 28/2010 (Attuazione della mediazione nelle controversie civili e commerciali);

La procedura di mediazione delegata ex officio judicis si applica a tutte le controversie relative a diritti disponibili e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria ex lege nelle quali trova previsione e disciplina una condizione di procedibilità stabilita ad hoc.

Cfr.: Trib. Milano, Sez. IX, 14.10.2015, in Ilfamiliarista.it 2015, (17 dicembre); Trib. Milano, Sez. IX, Ordinanza 29.10.2013 in Nuova Giur. Civ., 2014, 3, 230 con nota di Canata, nonché in Contratti, 2014, 1, 69 e in Giur. It., 2014, I, 88 con nota di Besso e infine in Foro It., 2014, 4, 1, 1319; Trib. Prato, 16.01.2012, in Giurisprudenza di Merito 2012, 5, 1078; inoltre, tutti i provvedimenti citati, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Civile Ordinario di Torino, Sezione Prima Civile - Sentenza 02/10/2017 - 04/10/2017 n. 4613
Giudice Unico estensore dr. Edoardo Di Capua

Ingiunzione – Giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo – Proposta transattiva o conciliativa del Giudice Istruttore – Successiva disposizione di mediazione delegata ex officio judicis – Legittimità – Valenza sostanziale di condizione di procedibilità della domanda – Procedura di Mediazione – Mancata partecipazione della parte attrice\ opponente alla procedura di mediazione – Assenza di giustificato motivo – Dichiarazione di chiusura del procedimento di mediazione – Mancato avveramento della condizione di procedibilità – (Consequenziale) Improcedibilità del giudizio di opposizione a D.I. – Revoca del D.I. per improcedibilità della domanda proposta in via monitoria – Esclusione – Improcedibilità dell’azione esercitata dal debitore ingiunto con l’atto di opposizione a D.I. – Fondatezza – Passaggio in giudicato del D.I. opposto – Legittimità e fondatezza – (Interpretazione sistematica del vigente disposto normativo all’egida dell’analogia tra giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e giudizio di impugnazione) – Esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto – Declaratoria

Rif. Leg.: art. 5, 6, 8 D. Lgs.vo 28/2010 (Attuazione della mediazione nelle controversie civili e commerciali);

Posta la natura formale e sostanziale di condizione di procedibilità della procedura di mediazione delegata ex officio judicis, la mancata partecipazione senza giustificato motivo all’incontro con il mediatore della parte che vi sia onerata comporta il mancato avveramento della condizione di procedibilità stessa, dovendosi precisare — con riguardo al compiuto configurarsi di tale inadempimento — che ciò che deve mancare e restare inattuato è quanto richiesto affinché la mediazione sia effettiva, ossia la presenza personale della parte sostanziale o la rappresentanza d’essa per mezzo di procuratore speciale e comunque assistita dal proprio difensore.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Civile Ordinario di Torino, Sezione Prima Civile - Sentenza 02/10/2017 - 04/10/2017 n. 4613
Giudice Unico estensore dr. Edoardo Di Capua

Ingiunzione – Giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo – Proposta transattiva o conciliativa del Giudice Istruttore – Successiva disposizione di mediazione delegata ex officio judicis – Legittimità – Valenza sostanziale di condizione di procedibilità della domanda – Procedura di Mediazione – Mancata partecipazione della parte attrice\ opponente alla procedura di mediazione – Assenza di giustificato motivo – Dichiarazione di chiusura del procedimento di mediazione – Mancato avveramento della condizione di procedibilità – (Consequenziale) Improcedibilità del giudizio di opposizione a D.I. – Revoca del D.I. per improcedibilità della domanda proposta in via monitoria – Esclusione – Improcedibilità dell’azione esercitata dal debitore ingiunto con l’atto di opposizione a D.I. – Fondatezza – Passaggio in giudicato del D.I. opposto – Legittimità e fondatezza – (Interpretazione sistematica del vigente disposto normativo all’egida dell’analogia tra giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e giudizio di impugnazione) – Esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto – Declaratoria

Rif. Leg.: art. 5 D. Lgs.vo 8/2010 (Attuazione della mediazione nelle controversie civili e commerciali); . art. 39, 102, 181, 307, 309, 310, 325, 327, 338, 348, 641, 647, 648, 649, 653, 654, 656 cod. proc. civ.; art. 111 Cost.;

Nel particolare contesto processuale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata partecipazione — in assenza di un giustificato motivo — della parte attrice opponente (convenuta in senso sostanziale) alla procedura di mediazione delegata ex officio judicis comporta la dichiarazione di chiusura del procedimento di mediazione e il mancato avveramento della condizione di procedibilità in cui lo stesso si risolve, con consequenziale improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma senza che ciò comporti una revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilità della domanda proposta in via monitoria — esito del tutto illegittimo e privo di ratio sostanziale —, bensì derivandone la consequenziale improcedibilità solo ed esclusivamente con riguardo all’azione esercitata dal debitore ingiunto con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, cui a sua volta conseguirà il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto, — esito connotato da una ratio e una teleologia improntate ad una opzione, applicativa ed interpretativa, di natura sistematica, all’egida dell’analogia tra giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e giudizio di impugnazione, quale desumibile dal vigente disposto normativo nonché sul piano dogmatico —. Il principio è quindi nel senso che l'inottemperanza da parte dell'opponente a decreto ingiuntivo all'esperimento della mediazione delegata ex officio judicis fa sì che la declaratoria di improcedibilità cui pervenga il giudice deve intendersi riferita alla domanda proposta dal debitore ingiunto (convenuto in senso sostanziale) con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto, così come emesso e pronunziato in esito alla proposizione della domanda e all’esercizio dell’azione in via monitoria dalla parte (attrice in senso sostanziale) ingiungente ed opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Cfr.: in senso conforme, Cass. civile, sez. III, Sentenza 3.12.2015, n. 24629, in Giur. It., 2016, 1, 71 con nota di Benigni, nonché in Foro It., 2016, 4, 1, 1319 e in Riv. Dir. Proc., 2015, 4-5, 1283 con nota di Balena; inoltre sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


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Corte d’Appello di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 18/07/2017 - 27/07/2017 n. 1747
Presidente del Collegio estensore dr.ssa Maria Cristina Salvadori

[APP TRIB REGGIO EMILIA] Ingiunzione – Decreto ingiuntivo – D.I. emesso nei confronti di S.r.l. in liquidazione e dei soci liquidatori e legali rappresentanti (l.r.p.t.) della società – Notificazione del D.I. anche ai “soci liquidatori” e “legali rappresentanti” della S.r.l. (nei luoghi della loro residenza) – Opposizione a Decreto Ingiuntivo – Opposizione dei soci liquidatori e legali rappresentanti di S.r.l. – Illegittimità – Interesse all’opposizione – Insussistenza – Difetto di condizione dell’azione – Questione pregiudiziale rilevabile ex officio – Inammissibilità dell’opposizione – Declaratoria – [RIFORMA NEL MERITO]

Rif. Leg.: art. 100, 112, 145, 644, 645 cod. proc. civ.; art. 188 disp. att. cod. proc. civ.;

A fronte del Decreto Ingiuntivo emesso nei confronti della società di capitali in liquidazione e al contempo nei confronti dei soci liquidatori e legali rappresentanti pro tempore della medesima, solo impropriamente l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai soci liquidatori e rappresentanti può dirsi illegittima per carenza di legittimazione attiva delle persone fisiche opponenti e quindi per conseguente difetto di una condizione di ammissibilità dell’opposizione, ricorrendo invece e propriamente — nella descritta fattispecie — un’ipotesi di ingiunzione nei confronti dei soci, oltreché della società, e una notificazione del decreto ingiuntivo ‘anche’ ai soci non in quanto soggetti\ persone fisiche “in proprio” (la cui responsabilità, peraltro, non è configurabile trattandosi di società di capitali) quanto una notificazione del decreto ingiuntivo (anche) alle persone fisiche (nel loro luogo di residenza) solo e perché aventi qualità soggettiva di “soci liquidatori” e di “legali rappresentanti pro tempore” della società ingiunta, conseguendone l’inammissibilità dell’opposizione a Decreto Ingiuntivo da loro proposta in ragione dell’insussistenza di un concreto e tangibile interesse all’opposizione stessa e quindi (in ragione) del difetto di una condizione dell’azione esercitata costituente questione pregiudiziale, rilevabile ex officio ed a rilevanza e prevalenza esaustiva, ciò che definisce propriamente sia l’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo che sia stata dichiarata in prime cure sia l’inammissibilità ribadita in esito a giudizio di appello qualora la parte abbia impugnato il provvedimento di reiezione del primo giudice. (Fattispecie attinente a società a responsabilità limitata).


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 07/03/2017 - 07/03/2017 n. 1852
Presidente del Collegio dr.ssa Maria Cristina Salvadori, Consigliere relatore estensore dr.ssa Antonella Palumbi

[APP TRIB RIMINI] Competenza e giurisdizione civile – Competenza per territorio – Obbligazioni – Ente pubblico – a) Luogo della sede legale : – criterio di radicamento della competenza per territorio – Principio normativo del foro generale delle persone giuridiche – b) Luogo della sede della tesoreria dell’ente (luogo di esecuzione dell’obbligazione, id est luogo di effettuazione del pagamento) : – criterio di radicamento della competenza per territorio – Principio normativo del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazioni – c) Applicabilità concorrente – Criterio generale del luogo di adempimento della obbligazioni – Deroga – Competenza per territorio – Obbligazioni – Ente pubblico – Oggettiva incertezza del luogo di perfezionamento del contratto – Foro facoltativo del luogo di insorgenza dell’obbligazione – Irrilevanza – Ingiunzione – Decreto ingiuntivo – Ente pubblico debitore ingiunto – Eccezione d’incompetenza territoriale dell’ago adìta – Legittimità e fondatezza – Emissione di D.I. – Illegittimità – Reiezione dell’ opposizione a D.I. in prime cure – Illegittimità – Nullità del decreto ingiuntivo emesso ed opposto – Declaratoria – [RIFORMA INTEGRALE]

Rif. Leg.: art. 19, 20 cod. proc. civ.; art. 10 D. Lgs.vo 385/1993; Lg. 720/1984; art. 1182 cod. civ.;

L’incompetenza territoriale del giudice adìto in via monitoria, a fini di emissione del decreto ingiuntivo, nonché a fini di opposizione al decreto ingiuntivo emesso nel conseguente giudizio di merito a cognizione piena, determina, a seguito dell’accertamento della rilevata estraneità del fòro prescelto ai possibili e legittimi criteri di collegamento e radicamento della competenza per territorio, la nullità del decreto ingiuntivo emanato ed inutilmente opposto, e tale complessivo esito di invalidità dell’ingiunzione — in tutto il suo possibile sviluppo procedimentale — sopravviene in ragione dell’erroneità nell’iniziale sequenza dell’iter volto alla formale investitura dell’organo iusdicente, poiché ritenuto il decreto ingiuntivo legittimamente emesso e legittimamente instaurato il giudizio di merito in opposizione al provvedimento monitorio pur nella presenza ed efficacia di requisito viceversa ‘legittimante’, in termini di “incompetenza”, entrambe le pronunzie rese dall’autorità giurisdizionale ordinaria adìta.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 28.02.1996, n. 1584, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;



 
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