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Massimatore: dott. Gianluigi Morlini (Tribunale di Reggio Emilia)


Tribunale Ordinario di REGGIO EMILIA - Sentenza 06/11/2019 - 06/11/2019 n. 1468
Giudice Unico dr. Gianluigi Morlini - X (avv. M. Mescoli) c. Y (avv. Martinelli)

Domanda fondata su contratto di mutuo - Causale versamento - Contestazione da parte dell'asserito mutuatario - Natura di eccezione in senso sostanziale - Esclusione - Onere probatorio a carico dell'attore - Permanenza.

Rif. Leg.: Artt. 1813, 2697 c.c.

L’attore che chiede la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo, è tenuto a provare, oltre all’avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l’obbligo di restituzione, atteso che una somma di denaro può essere consegnata per varie causali: consegue che la contestazione del convenuto, il quale, pur riconoscendo di avere ricevuto la somma di denaro, neghi però la sussistenza di un mutuo ed adduca una causale diversa, non si configura come eccezione in senso sostanziale, tale da far ricadere su di lui l’onere di provare la diversa causale, poiché negare l’inesistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l’inefficacia o la sua estinzione, ma significa soltanto contestare l’accoglibilità dell’azione per mancanza della prova a supporto della domanda, rimanendo onere dell’attore provare l’esistenza dell’obbligo di restituzione, posto che esso non è dal convenuto riconosciuto.