UTET GIURIDICA - WOLTERS KLUWER di BOLOGNA
Strada Maggiore, 20 - 40100 Bologna, Tel.051/223.715 Fax. 051/260.120

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile - Sentenza 24/10/2021 - 05/11/2021 n. 2611
Giudice Unico estensore dr. Giovanni Salina

Intermediazione finanziaria – Valori mobiliari – Esecuzione del contratto – Difetto di consenso alla singole operazioni – Esclusione – Violazione degli obblighi informativi – Esclusione – Inadeguatezza della “frequenza” delle operazioni – Sussistenza – Valori mobiliari – Esecuzione del contratto – Promotore finanziario dipendente dell’intermediario (Banca) – Contrattazione “fuori sede” – Rapporto di occasionalità necessaria – Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale – Responsabilità risarcitoria solidale e paritetica dell’Intermediario e del promotore – Obbligazioni – Inadempimento – Affidamento acritico ed incondizionato dell’investitore (avvocato) – id est : carente diligenza e prudenza – Concorso del fatto colposo del creditore

Rif. Leg.: art. 21, 23 D. Lgs.vo 58/19998 (“Testo Unico delle disposizioni in materia d’Intermediazione Finanziaria”); art. 23, 26, 27, 28 Reg. Consob 11522/1998 (“Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”); Reg. Consob 16190/2007 (“Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari”); art. 1418 cod. civ.;

Nel rapporto di intermediazione finanziaria in valori mobiliari, la fase di esecuzione del contratto concluso e perfezionatosi tra le parti si valuta in base all’osservanza, da parte dell’intermediario finanziario, dei doveri di informazione, di adeguatezza nonché di correttezza e buona fede in merito al singolo atto d’investimento, conducendo, la violazione di tali obblighi comportamentali — qualora dia luogo ad un inadempimento grave —, esclusivamente alla risoluzione, in favore dell’investitore e con diritto al risarcimento del danno, del singolo e specifico vincolo negoziale al riguardo instauratosi, e non invece alla invalidità dell’atto posto in essere secondo le forme proprie della nullità o dell’annullabilità.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 19.12.2007, n. 26724 (rv. 600329), in Contratti, 2008, 5, 488 ; in Società, 2008, 5, 571; in Danno e Resp., 2008, 5, 525 con nota di Roppo e di Bonaccorsi ; in Obbl. e Contr., 2008, 2, 99 con nota di Rubino ; in Nuova Giur. Civ., 2008, 4, 1, 432 con nota di Salanitro ; in Corriere Giur., 2008, 2, 223 con nota di Mariconda ; in Contratti, 2008, 3, 229 con nota di Sangiovanni ; in Società, 2008, 4, 449 con nota di Scognamiglio ; in Foro It., 2008, 3, 1, 784 con nota di Scoditti ; Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 19.12.2007, n. 26725 , in Giur. It., 2008, 2, 347 con nota di Cottino ; in Dir. Fall., 2008, 1, 1/2, 1 con nota di Sartori ; in Contratti, 2008, 3, 221 con nota di Sangiovanni ; in Resp. civ., 2008, 6, 525 con nota di Toschi , Vespasiani ; inoltre, entrambi i citati provvedimenti, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;