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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Decreto 18/06/2021 - 25/11/2021
Presidente del Collegio dr.ssa Anna Maria Rossi, Consigliere relatore estensore dr.ssa Antonella Allegra

[RECLAMO TRIB BOLOGNA] Separazione dei coniugi – Modifica delle statuizioni di separazione – in ispecie : – affidamento e collocazione del minore – Sopravvenienza dell’Ordinanza Presidenziale nell’instaurato procedimento di divorzio – Rilevanza e prevalenza esaustiva – Divorzio – Procedimento – Ordinanza Presidenziale – Provvedimenti interinali ed urgenti – Reclamo avverso la modifica delle statuizioni di separazione personale – Reiezione in rito – [IMPROCEDIBILITÀ]

Rif. Leg.: art. 100, 708, 710, 737 cod. proc. civ.; art. 150, 151, cod. civ.; art. 1, 2, 3, 4 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 1 Lg. 55/2015 (“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”, testo introduttivo del c.d. ‘Divorzio breve’);

La sovrapposizione dell’instaurato procedimento di divorzio al procedimento — in qualunque forma ancora in itinere — di separazione personale dei coniugi determina un esito esiziale di quest’ultimo — qualunque sia la fase o il grado di giudizio in atto — in ragione della prevalenza esaustiva della potestas decidendi — seppur sopravvenuta — del giudice dello scioglimento dell’unione matrimoniale civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario rispetto alla potestas decidendi del giudice della separazione personale dei coniugi, venendo anche meno, a tal punto, il reciproco interesse delle parti ad agire al fine di ottenere una pronunzia in merito alla sospensione dei reciproci doveri coniugali o ad una diversa disciplina o definizione dell’evolversi degli stessi da parte dell’autorità giurisdizionale ordinaria civile adìta. Ne consegue che anche nel giudizio instaurato ai fini della modificazione delle condizioni di separazione personale dei coniugi — ed anche qualora l’iter procedurale verta sul reclamo proposto avverso la decisione di primo grado resa in merito —, l’intervenuta pronunzia dell’ordinanza presidenziale, nel contesto dell'iniziato procedimento di divorzio, che rilevi l’impossibilità di conciliazione dei coniugi in quanto abbiano manifestato ed espresso l’esser venuta meno la comunione materiale e spirituale tra essi originariamente datasi, ed al contempo, ordinanza presidenziale che disponga, con provvedimenti interinali ed urgenti, in merito alle particolari situazioni nascenti dal vincolo matrimoniale ancora in atto con l’esito finale della designazione del giudice istruttore della causa di divorzio, determina l’improcedibilità del giudizio di separazione personale e la declaratoria ex officio della natura improcedibile delle domande proposte, prevalendo, hinc et inde e con efficacia ex nunc, le statuizioni, in merito allo status dei coniugi, del giudice del divorzio su quelle già rese o in procinto di essere rese da parte del giudice della separazione personale — ed in particolare anche su quelle del giudice chiamato a decidere sulla richiesta modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione — il quale non potrà più pronunciarsi né sullo status né sulle questioni genitoriali dando luogo ai così detti provvedimenti “de futuro”, avendo potestas decidendi sul rapporto coniugale solo ed esclusivamente il giudice del divorzio ed esitando, l’azione comunque intrapresa — anche in via d’impugnazione — in merito alle condizioni della separazione e la domanda al riguardo proposta a fini precipui di modifica delle preesistenti decisioni assunte al riguardo, non altrimenti che in una declaratoria di improcedibilità della domanda stessa, determinando un esito di soccombenza esclusivamente in rito della parte attrice, o reclamante o appellante che si veda opposta la chiusura inesitata dell’iter procedimentale in ragione della sopravvenuta causa rappresentata dall’instaurazione e sovrapposizione del giudizio divorzile.

Cfr.: contra, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 05.05.2021, n. 11794, (rv. 661450-01), nonché, in senso conforme, Cass. civ., Sez. I, Sentenza 23.10.2019, n. 27205 in Famiglia e Diritto, 2020, 3, 273 con nota di Danovi ( inoltre, entrambi i provvedimenti, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ); quindi, in considerazione della giurisprudenza ora citata, a fronte del principio generale enunziato nella massima e quale applicato nel caso de quo — ossia quale precipuamente adeso al caso di specie definito —, deve ritenersi che faccia comunque legittima eccezione il procedimento di separazione personale dei coniugi che eventualmente verta su questione — e quindi decisione — suscettibile di divenire oggetto di cosa giudicata, quale si darebbe — ad esempio — qualora il thema decidendum consistesse nell’addebito di colpa della separazione stessa, ipotesi che comporterebbe solo la sospensione del procedimento di divorzio in attesa della definitività della sentenza cui si pervenga nel giudizio di separazione, per poi riprendere l’iter procedurale dello scioglimento dell’unione matrimoniale civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dal momento della sua sospensione.