UTET GIURIDICA - WOLTERS KLUWER di BOLOGNA
Strada Maggiore, 20 - 40100 Bologna, Tel.051/223.715 Fax. 051/260.120

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile, Sezione Specializzata in materia d’Impresa - Ordinanza 22/10/2021 - 15/11/2021
Presidente del Collegio dr. Fabio Florini, Giudice relatore estensore dr.ssa Rita Chierici

Competenza e giurisdizione civile – Competenza funzionale e per territorio – Sezione Specializzata in materia d’Impresa adìta – Incompetenza funzionale e territoriale – Rilievo ex officio – Eccezione inderogabile – Natura decisoria del provvedimento – Spese giudiziali (mat. Civile) – Regolamento delle spese: compensazione totale o parziale – “Gravi ragioni” di compensazione – Ricorrenza

Rif. Leg.: art. 3, 4 D. Lgs.vo 168/2003 (“Istituzione di Sezioni Specializzate in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale presso Tribunali e Corti d’Appello, a norma dell’articolo 16 della Legge 12 Dicembre 2002, n. 273”); art. 18 D. Lgs.vo 3/2017; art. 91, 92 cpc;

Al rilievo ex officio della incompetenza funzionale e territoriale dell’adìta Sezione Specializzata in materia d’Impresa, così come in esito all’eccezione d’identico contenuto sollevata nel procedimento dalla parte — ed a prescindere dal fatto che l’altra parte vi abbia aderito —, l’ordinanza che accolga l’eccezione o che, prescindendo dall’iniziativa di parte, rilevi e dichiari l’improcedibilità dell’azione in ragione della competenza prevalente ed esclusiva di altra Sezione Specializzata di altro Tribunale è provvedimento di natura decisoria, ciò che comporta imprescindibilmente una statuizione sulle spese giudiziali, dovendosi tenere conto del fatto, né potendosi dismettere il fatto, che sia stato erroneamente instaurato un procedimento avanti un giudice incompetente in base all’erronea iniziativa assunta al riguardo da una delle parti, e ciò anche se la controparte erroneamente convenuta non abbia offerto in punto di insussistenza di potestas iudicandi et decidendi del giudice adìto alcun effettivo contributo, venendone quindi e comunque — dall’esclusiva definizione in rito del giudizio — un’applicazione del principio di causalità della lite e di regolamento delle spese secondo i canoni della soccombenza o della compensazione.

Cfr.: Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 08.06.2016, n. 11764, (rv. 639916), sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;