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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 06/10/2021 - 08/11/2021 n. 2616
Presidente del Collegio dr. Bruno Perla, Giudice relatore estensore dr.ssa Carmen Giraldi

Divorzio – Elevata disparità (sperequazione) economica (reddituale e patrimoniale) tra gli ex coniugi – Assegno di divorzio – Capacità economica esclusivamente patrimoniale dell’istante – Rinunzia ad attività lavorativa – Assunzione condivisa di ruolo esclusivamente endofamiliare – Tempo del coniugio ed età attuale – Inadeguatezza dei mezzi e incapacità reddituale oggettiva – Diritto all’assegno di divorzio in funzione compensativa-perequativa – Liquidazione equitativa – Assegno di mantenimento dei figli – Istanza di aumento – Reiezione

Rif. Leg.: art. 143 cod. civ.; art. 5 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 9, 10 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 2, 3, 29 Cost.;

In assenza di capacità reddituale, la pur accertata capacità patrimoniale, obiettiva fonte di un guadagno valutabile mensilmente in favore dell’ex coniuge istante a fini di assegno divorzile, non esclude ex se il riconoscimento di quest’ultimo qualora, in ragione di scelte condivise dagli ex coniugi, vi sia stata da parte sua rinunzia ad una attività lavorativa ed all’autonomia reddituale che essa comportava con l’assunzione, al contempo, di un ruolo esclusivamente endo-familiare, volto principalmente alla conduzione della vita domestica, alla crescita dei figli e con ciò predicando quotidianamente la dedizione all’evoluzione ed al rafforzamento della figura professionale dell’altro coniuge ed in tal modo anche del complessivo patrimonio, affettivo ed economico, della famiglia, ruolo e posizione intra familia che, rapportato ad una significativa durata del vincolo matrimoniale ed all’età attuale dell’istante ne determini — nonostante un’accertata capacità economica di natura patrimoniale, ad esempio da fabbricati messi a reddito — una valutazione in sede giudiziale, e secondo l’orientamento interpretativo ed applicativo nomofilattico, di inadeguatezza dei mezzi e d’incapacità di reddito oggettiva, consentendone l’accoglimento della domanda di assegno di divorzio e il riconoscimento di quest’ultimo a titolo compensativo e perequativo in ragione del personale sacrificio e del contributo morale, spirituale e materiale oggettivamente dato al nucleo familiare nel corso dell’unione coniugale.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 11.07.2018, n. 18287, (rv. 650267-01), (rv. 650267-02), (rv. 650267-03), in Famiglia e Diritto, 2018, 11, 1058 , in Foro It., 2018, 9, 1, 2671 , in Foro It., 2018, 12, 3999 , in Giur. It., 2018, 8-9, 1843 con nota di Rimini , in Corriere Giur., 2018, 10, 1186 con nota di Patti , in Nuova Giur. Civ., 2018, 11, 1607 con nota di Benanti , nonché sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;