UTET GIURIDICA - WOLTERS KLUWER di BOLOGNA
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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna - Ordinanza 13/01/2022 - 13/01/2022
Presidente delegato dr. Giovanni Benassi estensore

[OPPOSIZIONE C DI APPELLO] Avvocato – Compensi ed onorari – Difensore d’ufficio in procedimento penale – Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Istanza di liquidazione del compenso – Reiezione – Illegittimità – Annullamento del provvedimento – Spese di giustizia – Liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato – Compenso – Fasi (i) di studio (ii) introduttiva (iii) decisoria del ricorso per cassazione – Riduzione di 1/3 dell’onorario spettante all’avvocato – [ACCOGLIMENTO]

Rif. Leg.: art. 82, 84, 106, 106 bis, 116, 117, 170 dPR 115/2002 (TUSG – “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”); art. 143 cod. proc. civ.; art. 1, 2, 3, 24, 36 Cost; art.6 CEDU; art. 15 D. Lgs.vo 150/2011;

Alla difesa d’ufficio non può essere estesa la disciplina del patrocinio a spese dello Stato — a questo istituto esclusivamente riferibile —, dovendosi perciò ritenere ammissibile, nonché legittima e fondata, l’istanza che l’avvocato abbia rivolto all’organo giurisdizionale preposto alla liquidazione del proprio onorario per l’attività svolta in qualità di difensore d’ufficio in sede giurisdizionale penale allegando, al riguardo, l’impedimento oggettivo all’impiego delle opportune procedure — ingiuntiva ed esecutiva — per il recupero del proprio credito professionale in ragione della “irreperibilità di fatto” dell’imputato da lui difeso. Ne consegue che in esito al ricorso per cassazione proposto nell’interesse dell’assistito avverso la sentenza penale resa dalla Corte d’Appello ed alla dichiarazione, in forma d’ordinanza, di inammissibilità dell’impugnazione con cui sia stato definito l’instaurato procedimento da parte della Corte Suprema adìta, l’istanza dell’avvocato alla Corte d’Appello distrettuale ai fini della liquidazione degli onorari e del compenso per l’attività professionale defensionale svolta avanti alla Corte di Cassazione è legittima se ed in quanto l’imputato in sede giurisdizionale penale non era soggetto ammesso al gratuito patrocinio bensì patrocinato dall’avvocato istante in qualità di difensore d’ufficio, ed al contempo è istanza fondata in ragione dell’irreperibilità “di fatto” dell’imputato stesso, costituendo tale oggettiva circostanza, compiutamente dimostrata, impedimento concreto alle procedure esperibili per il recupero coattivo del credito professionale verso il debitore, conseguendone ulteriormente, in esito all’opposizione proposta avanti il presidente della Corte d’Appello avverso il provvedimento negativo e reiettivo del diritto alle spettanze pretese, l’annullamento del decreto con cui la Corte d’Appello penale adìta abbia negato il diritto dell’avvocato difensore alla liquidazione del compenso, irrilevante essendo al riguardo la motivazione del diniego dell’organo adìto anche in termini valutativi, di prevedibilità dei motivi di inammissibilità dell’impugnazione, ossia del ricorso proposto avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza di secondo grado.

Cfr.: Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza 17.11.2021, n. 34888 (rv. 662897-01) ; Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza 11.06.2021, n. 16585 (rv. 661484-01) ; Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza 12.12.2019, n. 32764, (rv. 656261-01) ;

inoltre Cass. pen. Sez. IV Sent., 13/11/2012, n. 4576 (rv. 254661)