UTET GIURIDICA - WOLTERS KLUWER di BOLOGNA
Strada Maggiore, 20 - 40100 Bologna, Tel.051/223.715 Fax. 051/260.120

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Ordinanza 03/02/2022 - 03/02/2022
Giudice Unico estensore dr. Marco D’Orazi

Competenza e giurisdizione – Giurisdizione italiana verso lo straniero – Società italiana distributrice esclusiva per l’Italia – Risoluzione del\ Recesso dal\ contratto della preponente francese – Istanza cautelare – Competenza giurisdizionale del giudice italiano adìto – Giurisdizione italiana e diritto applicabile – Applicazione della legge straniera (francese)Provvedimenti cautelari – Urgenza – Risoluzione del\ Recesso dal\ contratto – Illegittimità (fumus boni juris) – Difetto di attualità del pericolo (periculum in mora) – Reiezione dell’istanza cautelare ante causam;

Rif. Leg.: art. 700 cod. proc. civ.; art. 3, 4, 10 Lg. 218/1995 (“Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”); artt.7, 25 Reg. UE 1215/2012 (c.d. “Bruxelles I”);

L’istanza cautelare ante causam atipica — connotata dal carattere dell’urgenza e — riguardante la peculiare ragione dell’infondata risoluzione del contratto, ovvero, dell’infondato recesso dal contratto unilateralmente operati da parte di una società straniera legata ad una società italiana da un rapporto negoziale di distribuzione in esclusiva in favore di tal ultima compagine, e più particolarmente, l'istanza cautelare della società italiana che sia volta a contrapporsi preventivamente in via di sospensiva all’iniziativa di fatto unilaterale ed esiziale assunta dalla controparte riguardo al rapporto giuridico in atto comporta il radicamento della competenza giurisdizionale in base al criterio del luogo di esecuzione del provvedimento invocato, effetto questo che attenendo al territorio italiano determina, in applicazione di una norma di diritto internazionale privato avente carattere e qualità di disposizione e principio di ordine pubblico, l’affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice ordinario civile italiano, e ciò sebbene il regolamento contrattuale vigente tra le parti comporti esplicita clausola di deroga — nel caso di controversie sorte nell’esecuzione del contratto — alla giurisdizione italiana, e ciò sebbene il vaglio del merito cautelare, ossia la ricorrenza effettiva dei requisiti del fumus boni iuris dell’istanza — ossia l’infondatezza e l’illegittimità della risoluzione o del recesso operati dalla società straniera con sospensione degli effetti ad essi conseguenti — nonché del periculum in mora — ossia l’effettivo pregiudizio che derivi dalla risoluzione o recesso alla società italiana —, avverrà in applicazione della legge straniera propria della società convenuta nel procedimento cautelare ante causam instaurato dalla società italiana, e ciò in quanto la normativa dello stato estero sia l’unica applicabile secondo esplicita clausola convenzionale data tra le parti del negozio giuridico.

Cfr.: indirettamente, da ultimo, Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 26.10.2018, n. 27164, (rv. 651210-01);