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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Ordinanza 03/02/2022 - 03/02/2022
Giudice Unico estensore dr. Marco D’Orazi

Competenza e giurisdizione – Giurisdizione italiana verso lo straniero – Società italiana distributrice esclusiva per l’Italia – Risoluzione del\ Recesso dal\ contratto della preponente francese – Istanza cautelare – Competenza giurisdizionale del giudice italiano adìto – Giurisdizione italiana e diritto applicabile – Applicazione della legge straniera (francese)Provvedimenti cautelari – Urgenza – Risoluzione del\ Recesso dal\ contratto – Illegittimità (fumus boni juris) – Difetto di attualità del pericolo (periculum in mora) – Reiezione dell’istanza cautelare ante causam;

Rif. Leg.: art. 700 cod. proc. civ.; art. 3, 4, 10 Lg. 218/1995 (“Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”); artt.7, 25 Reg. UE 1215/2012 (c.d. “Bruxelles I”); art. 3 Reg. CE 593/2008 (c.d. “Roma I”); artt.1103, 1104, 1224 Code Civil Français;

Ferma la giurisdizione del giudice italiano adìto in via cautelare ante causam ex articolo 700 del codice di procedura civile in ragione del criterio del luogo di esecuzione del provvedimento invocato — e ciò in applicazione della norma di diritto internazionale privato di cui all’art. 10 della Legge 218 del 1995 —, la valutazione del merito cautelare e quindi l’effettiva ricorrenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora quanto alla risoluzione del contratto o, altrimenti, al recesso dal contratto unilateralmente e, in particolare, arbitrariamente ed illegittimamente operati dalla società straniera in danno della società italiana e perciò, il vaglio sostanziale dell’istanza cautelare atipica e d’urgenza rivolta al giudice ordinario civile italiano al fine precipuo della sospensione degli effetti pregiudizievoli che si produrrebbero dando corso all’unilaterale risoluzione o all’effettivo recesso voluti dalla compagine straniera, devono compiersi, da parte del giudice italiano, in applicazione della legge e del diritto stranieri — ed in ispecie quelli proprii della società straniera convenuta con il ricorso — se ed in quanto le parti abbiano contrattualmente stabilito — sul piano del regolamento convenzionale del rapporto negoziale tra loro corrente — che quella legge e quel diritto siano quelli applicabili al rapporto contrattuale in essere, ponendosi la clausola contrattuale così stabilita in relazione di ‘non-contrarietà’ al principio di ordine pubblico italiano e valendo, la clausola stessa, come possibile, lecito e legittimo criterio ai fini del regolamento del rapporto giuridico in atto — in ogni suo aspetto — sia secondo il diritto comunitario europeo sia secondo il diritto nazionale italiano vigente, determinando l’esito decisorio in merito all’assunta e dedotta condotta arbitraria e illegittima di risoluzione del contratto o di recesso ad nutum dal contratto attualmente in essere tra le tra le parti.