UTET GIURIDICA - WOLTERS KLUWER di BOLOGNA
Strada Maggiore, 20 - 40100 Bologna, Tel.051/223.715 Fax. 051/260.120

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Ordinanza 03/02/2022 - 03/02/2022
Giudice Unico estensore dr. Marco D’Orazi

Competenza e giurisdizione – Giurisdizione italiana verso lo straniero – Società italiana distributrice esclusiva per l’Italia – Risoluzione del\ Recesso dal\ contratto della preponente francese – Istanza cautelare – Competenza giurisdizionale del giudice italiano adìto – Giurisdizione italiana e diritto applicabile – Applicazione della legge straniera (francese)Provvedimenti cautelari – Urgenza – Risoluzione del\ Recesso dal\ contratto – Illegittimità (fumus boni juris) – Difetto di attualità del pericolo (periculum in mora) – Reiezione dell’istanza cautelare ante causam;

Rif. Leg.: art. 700 cod. proc. civ.; art. 3, 4, 10 Lg. 218/1995 (“Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”); artt.7, 25 Reg. UE 1215/2012 (c.d. “Bruxelles I”); art. 3 Reg. CE 593/2008 (c.d. “Roma I”); artt.1103, 1104, 1224 Code Civil Français;

Nel vaglio del merito cautelare introdotto con istanza atipica e d’urgenza ai fini della sospensione degli effetti derivanti dalla risoluzione unilaterale del contratto ovvero dal recesso ad nutum dal contratto, l’accertamento — seppur in via di cognizione sommaria — dell’arbitrarietà e dell’illegittimità della risoluzione o del recesso che integri il requisito del fumus boni iuris valido, sul piano sostanziale, a confermare la fondatezza dell’iniziativa cautelare assunta, non può al contempo dar luogo alla concessione del provvedimento cautelare di sospensiva invocato riguardo al rapporto corrente tra le parti — ed in particolare quanto alla risoluzione o al recesso rispetto ad esso esercitati — qualora il giudice non ritenga integrato il requisito del periculum in mora, ossia un pregiudizio in termini di “pericolo nel ritardo” o di pericolo di danno irreparabile che sia attuale e che, all’attualità, derivi dalla risoluzione unilaterale o dal recesso posti in essere, in quanto ritenga prevalente ed esaustiva, per la parte istante in via cautelare, la possibilità di poter ottenere pienamente ragione del pregiudizio causatole dalla risoluzione o dal recesso mediante risarcimento del danno nel contesto del giudizio di merito che sia instaurato a fini di cognizione piena del rapporto contrattuale così come venutosi evolvendo tra le parti. Ne consegue che all’attuale fumus boni iuris riguardo l’arbitrarietà e l’illegittimità della risoluzione unilaterale del contratto o del recesso dal contratto che non comporti un danno irreparabile ed un pregiudizio irreversibile — che solo in via cautelare sarebbero evitati —, bensì da cui derivi, per converso, una situazione di pregiudizio pienamente tutelabile in sede di giudizio di merito mediante il diritto al risarcimento del danno che in quella sede compiutamente si accerti, succede il venir meno del presupposto, imprescindibile ai fini della concessione della tutela cautelare, del periculum in mora, non configurandosi in atto alcun pericolo nel ritardo e rimanendo cristallizzato il danno causato dalla condotta illegittima e così il diritto alla sua riparazione in via risarcitoria.