Massimatore: dr. Pierluigi Moscone
Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Decreto 27/09/2022 - 11/10/2022
Presidente del Collegio dr.ssa Antonella Palumbi, Giudice relatore ed estensore dr.ssa Sonia Porreca
Filiazione – Filiazione naturale – Figlio naturale riconosciuto – Cessazione della convivenza di fatto – Decreto del Tribunale per i minorenni – a. decadenza dalla responsabilità genitoriale (padre) – b. affidamento esclusivo (madre) – Contributo al mantenimento dei figli – Capacità reddituali genitoriali – Obbligo di contributo al mantenimento – Quantum – Decorrenza – Retroattività – Rapporti tra condebitori solidali
Rif. Leg.: art. 147, 155 ratione temporis, 315 bis, 316, 316 bis, 330, 337 bis, 337 ter, 337 quater, 1292, 1294, 1299 cod. civ.;
In esito alla cessazione della convivenza di fatto ed alla filiazione naturale riconosciuta cui essa ha dato luogo e rispetto alla quale si sia accertato, in anteriore giudizio avanti il Tribunale per i Minorenni, il pressoché assoluto disinteresse morale e materiale del padre naturale nei confronti della propria prole con conseguente duplice statuizione di quella autorità giurisdizionale sia di affidamento esclusivo del minore alla madre sia di decadenza dalla responsabilità e potestà genitoriale del padre, è legittima la domanda proposta avanti il Tribunale Ordinario Civile dal genitore affidatario nei confronti del padre naturale di contributo al mantenimento del figlio in affido esclusivo, potendosi e dovendosi però disporre — sul piano della ritenuta fondatezza e dell’accoglimento della domanda e più precisamente in merito alla decorrenza dell’obbligo — solo dalla proposizione della domanda e non anteriormente, ossia dalla cessazione della convivenza e coabitazione come sarebbe naturale posto il generale principio per cui un’esaustiva tutela dei figli mediante l’adempimento dell’obbligo del loro mantenimento si collega allo status genitoriale e normalmente assume decorrenza dalla loro nascita, nel caso di specie dalla nascita in costanza di convivenza di fatto. Non ricorrendo invece, e propriamente, la condizione dell’azione — consistente nel suo esercizio anteriormente alla cessazione della convivenza more uxorio —, si determina un limite alla capacità retroattiva dell’obbligo di contributo al mantenimento segnato quindi dall’introduzione del giudizio da parte del genitore affidatario ed ottemperante da sempre al dovere ex lege della cura e del mantenimento del figlio, restando ancorato, il regolamento della fase antecedente alla proposizione della domanda, ad un pregresso rapporto tra debitori solidali — quali sono i genitori naturali nei confronti della loro prole —, attenendo tale rapporto a diritti disponibili e quindi non incidenti sull’interesse del minore.
Cfr.: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 12.05.2020, n.8816, in Diritto & Giustizia 2020, 13 maggio, in Il familiarista 28 luglio 2020 con nota di Nicolò Merola e in Guida al diritto, 2020, 37, 61 ; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 01.03,2018, n. 4811 in Diritto & Giustizia, 2018, 2 marzo, con nota di Alice Di Lallo ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 28.03.2017, n. 7960 in Il familiarista 6 luglio 2017 con nota di Fabio Francesco Franco ; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 08.02.2017, n. 3302; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 10.07.2013, n. 17089, in Diritto e Giustizia online 2013, 11 luglio, con nota di Ivan Libero Nocera ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 18.05.2012, n.7905 in Guida al diritto, 2013, 1, 64 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 08.11.2010, n. 22678, in Diritto e Giustizia online 2010, con nota di Alessandro Vecchi ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 16.07.2005, n. 15100 in Foro it., 2006, 2, I, 476 ;