Massimatore: dr. Pierluigi Moscone
Corte d’Appello di Bologna, Sezione prima Civile - Sentenza 7 giugno - 25 ottobre 2022, n. 2148 del 2022
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Antonella Allegra
[APP TRIB MODENA] Separazione dei coniugi – Addebito di colpa – Condotte contrarie ai doveri coniugali in nesso causale con l’intollerabilità della convivenza – Esclusione – Disaffezione reciproca – Ingravescente conflittualità e litigiosità – Rilevanza esaustiva – Provvedimenti riguardo ai figli – Figlio infra decenne – Affidamento condiviso – Collocazione presso la madre – Frequentazione paritaria – Assegnazione della casa familiare – Al padre in I grado – Illegittimità – Assegnazione al genitore collocatario – Mantenimento – Obbligo di contributo al mantenimento del minore – Assegno di mantenimento in favore della moglie – Canone del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” – Riduzione di entrambi gli assegni nel Quantum – [RIFORMA PARZIALE]
Rif. Leg.: . art. 147, 150, 151, 315 bis, 316 bis, 337 ter, 337 sexies cod. civ.;
È infondata, e dunque mancante nel merito, l’assegnazione della casa familiare al marito in esito alla separazione personale dei coniugi nonostante la collocazione del figlio minore infra decenne presso la madre affinché, con l’assegnazione della casa al padre, sia valorizzato e corrisposto al meglio il rapporto tra il minore ed il fratello maggiorenne — economicamente non emancipato — residente e convivente con il padre nonché in assoluta rotta di collisione con la madre, genitore per il quale una propria radicale avversione lo conduce a non volerlo più incontrare né vedere e quindi a non assolutamente frequentare, situazione complessiva — questa descritta — che in ragione della massima tutela del rapporto fraterno — senz’altro importante — conduce a due esiti incongrui, l’uno, materiale, identificantesi con la necessità di reperimento — da parte della madre — di una nuova abitazione in cui vivere con il figlio minorenne e perciò con la necessità di un fabbisogno economico di maggiore entità per far fronte ad un canone di locazione, l’altro — e più rilevante esito, di natura spirituale e psicologica — individuantesi nella contrarietà — della determinata assegnazione — all’interesse proprio del minore, essendo confacente e rispondente ad un principio ormai invalso nell’applicazione giurisprudenziale secondo il quale proprio il mantenimento dell’habitat originario — quello della propria casa familiare e d’origine — è presupposto imprescindibile a ché sia meglio garantita la continuità e normalità, esente da traumi, della crescita del figlio in età minore nonostante la separazione personale dei proprii genitori. Ne consegue la necessaria emenda alla decisione dapprima assunta e resa, in modo che al coniuge e genitore separato, la madre, cui in regime di affidamento condiviso sia stata attribuita l’ulteriore qualità di genitore collocatario, sia al contempo assegnata la casa familiare, non ponendosi, in tal modo, alcun ostacolo, di natura gratuita o addirittura esiziale, alla reciproca frequentazione dei fratelli minorenne e maggiorenne che potrà comunque avvenire presso l’abitazione paterna, nonché ridefinendosi in tal modo la legittimità delle vicende e dei soggetti secondo l’insegnamento dogmatico e nomofilattico conforme, quale improntato a garantire massimamente l’interesse preminente — in materia di assegnazione della casa familiare — e consistente nella doverosa offerta della migliore possibilità di crescita al fanciullo minorenne a seguito dell’avvenuto evento — sicuramente su di lui incidente — della divisione e separazione personale dei proprii genitori. [ Fattispecie connotata dalla favorevole contingenza della disponibilità, da parte del marito e separando coniuge, non solo della casa familiare a titolo di proprietà esclusiva ma anche, a poca distanza da questa, di altra abitazione messagli a disposizione dalla propria madre a titolo di comodato. ]