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Giurisprudenza di merito  Massimario - documenti in elenco n.  9
 

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile - Sentenza 24/10/2021 - 05/11/2021 n. 2611
Giudice Unico estensore dr. Giovanni Salina

Intermediazione finanziaria – Valori mobiliari – Esecuzione del contratto – Difetto di consenso alla singole operazioni – Esclusione – Violazione degli obblighi informativi – Esclusione – Inadeguatezza della “frequenza” delle operazioni – Sussistenza – Valori mobiliari – Esecuzione del contratto – Promotore finanziario dipendente dell’intermediario (Banca) – Contrattazione “fuori sede” – Rapporto di occasionalità necessaria – Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale – Responsabilità risarcitoria solidale e paritetica dell’Intermediario e del promotore – Obbligazioni – Inadempimento – Affidamento acritico ed incondizionato dell’investitore (avvocato) – id est : carente diligenza e prudenza – Concorso del fatto colposo del creditore

Rif. Leg.: art. 21, 23 D. Lgs.vo 58/19998 (“Testo Unico delle disposizioni in materia d’Intermediazione Finanziaria”); art. 23, 26, 27, 28 Reg. Consob 11522/1998 (“Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”); Reg. Consob 16190/2007 (“Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari”); art. 1418 cod. civ.;

Quando non sia contestata la genesi del rapporto d’intermediazione finanziaria in valori mobiliari — ossia il rapporto giuridico nella sua fase genetica e di costituzione —, bensì siano contestate le sole modalità di esecuzione del negozio posto in essere tra le parti, e più precisamente in punto di assenza del consenso a ché venisse data esecuzione al contratto in un determinato modo, è ab imis infondata l’azione di nullità o di annullabilità e, conseguentemente, di inopponibilità e inefficacia delle singole operazioni d’investimento compiute nei confronti dell’investitore, e quindi ed in particolare è infondato l’esercizio di un’azione dell’investitore volta ad invalidare alcuni ordini di acquisto di titoli secondo una domanda di nullità c.d. “selettiva”.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 04.11.2019, n. 28314, (rv. 655800-01), in Quotidiano Giuridico, 2019 ; in Foro It., 2020, 3, 1, 934 ; in Studium juris, 2020, 6, 731 ; in Notariato, 2020, 1, 39 ; in Contratti, 2020, 1, 11 con nota di Pagliantini ; in Corriere Giur., 2020, 1, 5 con nota di Scognamiglio ; in Società, 2020, 7, 844 con nota di Costanza ; in Nuova Giur. Civ., 2020, 1, 32 con nota di Dalmartello ; in Giur. It., 2020, 2, 273 con nota di Iuliani e di Pagliantini ; in Danno e Resp., 2020, 6, 709 con nota di Ruggiero ; inoltre, il citato provvedimento, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile - Sentenza 24/10/2021 - 05/11/2021 n. 2611
Giudice Unico estensore dr. Giovanni Salina

Intermediazione finanziaria – Valori mobiliari – Esecuzione del contratto – Difetto di consenso alla singole operazioni – Esclusione – Violazione degli obblighi informativi – Esclusione – Inadeguatezza della “frequenza” delle operazioni – Sussistenza – Valori mobiliari – Esecuzione del contratto – Promotore finanziario dipendente dell’intermediario (Banca) – Contrattazione “fuori sede” – Rapporto di occasionalità necessaria – Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale – Responsabilità risarcitoria solidale e paritetica dell’Intermediario e del promotore – Obbligazioni – Inadempimento – Affidamento acritico ed incondizionato dell’investitore (avvocato) – id est : carente diligenza e prudenza – Concorso del fatto colposo del creditore

Rif. Leg.: art. 21, 23 D. Lgs.vo 58/19998 (“Testo Unico delle disposizioni in materia d’Intermediazione Finanziaria”); art. 23, 26, 27, 28 Reg. Consob 11522/1998 (“Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”); Reg. Consob 16190/2007 (“Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari”); art. 1418 cod. civ.;

Nel rapporto di intermediazione finanziaria in valori mobiliari, la fase di esecuzione del contratto concluso e perfezionatosi tra le parti si valuta in base all’osservanza, da parte dell’intermediario finanziario, dei doveri di informazione, di adeguatezza nonché di correttezza e buona fede in merito al singolo atto d’investimento, conducendo, la violazione di tali obblighi comportamentali — qualora dia luogo ad un inadempimento grave —, esclusivamente alla risoluzione, in favore dell’investitore e con diritto al risarcimento del danno, del singolo e specifico vincolo negoziale al riguardo instauratosi, e non invece alla invalidità dell’atto posto in essere secondo le forme proprie della nullità o dell’annullabilità.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 19.12.2007, n. 26724 (rv. 600329), in Contratti, 2008, 5, 488 ; in Società, 2008, 5, 571; in Danno e Resp., 2008, 5, 525 con nota di Roppo e di Bonaccorsi ; in Obbl. e Contr., 2008, 2, 99 con nota di Rubino ; in Nuova Giur. Civ., 2008, 4, 1, 432 con nota di Salanitro ; in Corriere Giur., 2008, 2, 223 con nota di Mariconda ; in Contratti, 2008, 3, 229 con nota di Sangiovanni ; in Società, 2008, 4, 449 con nota di Scognamiglio ; in Foro It., 2008, 3, 1, 784 con nota di Scoditti ; Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 19.12.2007, n. 26725 , in Giur. It., 2008, 2, 347 con nota di Cottino ; in Dir. Fall., 2008, 1, 1/2, 1 con nota di Sartori ; in Contratti, 2008, 3, 221 con nota di Sangiovanni ; in Resp. civ., 2008, 6, 525 con nota di Toschi , Vespasiani ; inoltre, entrambi i citati provvedimenti, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile - Sentenza 24/10/2021 - 05/11/2021 n. 2611
Giudice Unico estensore dr. Giovanni Salina

Intermediazione finanziaria – Valori mobiliari – Esecuzione del contratto – Difetto di consenso alla singole operazioni – Esclusione – Violazione degli obblighi informativi – Esclusione – Inadeguatezza della “frequenza” delle operazioni – Sussistenza – Valori mobiliari – Esecuzione del contratto – Promotore finanziario dipendente dell’intermediario (Banca) – Contrattazione “fuori sede” – Rapporto di occasionalità necessaria – Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale – Responsabilità risarcitoria solidale e paritetica dell’Intermediario e del promotore – Obbligazioni – Inadempimento – Affidamento acritico ed incondizionato dell’investitore (avvocato) – id est : carente diligenza e prudenza – Concorso del fatto colposo del creditore

Rif. Leg.: art. 21, 23 D. Lgs.vo 58/19998 (“Testo Unico delle disposizioni in materia d’Intermediazione Finanziaria”); art. 23, 26, 27, 28 Reg. Consob 11522/1998 (“Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”); art. 40, co. 1, ult. cpv., Reg. Consob 16190/2007 (“Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari”);

Nella fase di esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in valori mobiliari — ed in particolare di un contratto di consulenza, ordini, sottoscrizioni, collocamento e custodia in “dossier titoli” di strumenti finanziari —, pur accertata l’ottemperanza dell’intermediario finanziario — ed in ispecie del promotore finanziario suo dipendente e per lui operante — ai doveri informativi verso l’investitore in merito all’oggetto delle singole operazioni di investimento, nonché accertata la ricorrenza del consenso dell’investitore alle singole operazioni d’investimento compiute, egualmente assume rilievo — sul piano comportamentale dell’intermediario — l’inadeguatezza degli atti negoziali d’investimento quale si caratterizzi e presenti per la costante sollecitazione al loro compimento e per l’eccessiva e ripetuta frequenza del loro verificarsi e del loro attuarsi, e più propriamente in un modo e in una forma che si palesino incompatibili con la pregressa esperienza finanziaria maturata dall’investitore — e quindi con la sua profilatura quale originariamente tracciata — nonché con il suo concreto interesse all’effettivo compimento degli stessi, ciò che rende fondata la domanda di risoluzione e risarcimento a tal riguardo proposta nei confronti dell’intermediario finanziario in ragione della compiuta violazione della specifica normativa applicabile in materia e dell’effettiva conseguente perdita patita in concreto dall’investitore.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 15.07.2021, n. 20251, (rv. 661821-01) ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 31.08.2020, n. 18153, (rv. 658879-01) ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 22.05.2020, n. 9460, (rv. 657682-01) ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 21.12.2018, n. 33353 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 18.06.2018, n. 16088 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 01.02.2018, n. 2523 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 23.05.2017, n. 12937, (rv. 644459-01), in Società, 2018, 5, 617 con nota di Afferni ; in Corriere Giur., 2018, 6, 773 con nota di Lemetre ; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile - Sentenza 24/10/2021 - 05/11/2021 n. 2611
Giudice Unico estensore dr. Giovanni Salina

Intermediazione finanziaria – Valori mobiliari – Esecuzione del contratto – Difetto di consenso alla singole operazioni – Esclusione – Violazione degli obblighi informativi – Esclusione – Inadeguatezza della “frequenza” delle operazioni – Sussistenza – Valori mobiliari – Esecuzione del contratto – Promotore finanziario dipendente dell’intermediario (Banca) – Contrattazione “fuori sede” – Rapporto di occasionalità necessaria – Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale – Responsabilità risarcitoria solidale e paritetica dell’Intermediario e del promotore – Obbligazioni – Inadempimento – Affidamento acritico ed incondizionato dell’investitore (avvocato) – id est : carente diligenza e prudenza – Concorso del fatto colposo del creditore

Rif. Leg.: art. 31, comma III, D. Lgs.vo 58/19998 (“Testo Unico delle disposizioni in materia d’Intermediazione Finanziaria”); art. 58 Reg. Consob 16190/2007 (“Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari”); art. 1218, 1298 c. II, 2043, 2055 u.c. cod. civ.;

La Banca, in qualità di intermediario finanziario — in ragione del contratto quadro di intermediazione finanziaria in valori mobiliari concluso con il correntista investitore — ed il promotore finanziario abilitato all’offerta fuori sede nonché dipendente quale funzionario dell’intermediario stesso — e perciò quale preposto nel contesto di un rapporto di occasionalità necessaria — rispondono in via solidale e paritetica del danno cagionato a terzi nell’esercizio delle singole e particolari fasi dell’attività di investimento, e ciò seppure a diverso titolo, contrattuale l’Istituto di Credito intermediario ed extra contrattuale il promotore finanziario che abbia dato concreta esecuzione alle singole operazioni di investimento proponendole al cliente investitore ed ottenendone il consenso.

Cfr.: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 17.01.2020, n. 857, (rv. 656687-01), sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile - Sentenza 24/10/2021 - 05/11/2021 n. 2611
Giudice Unico estensore dr. Giovanni Salina

Intermediazione finanziaria – Valori mobiliari – Esecuzione del contratto – Difetto di consenso alla singole operazioni – Esclusione – Violazione degli obblighi informativi – Esclusione – Inadeguatezza della “frequenza” delle operazioni – Sussistenza – Valori mobiliari – Esecuzione del contratto – Promotore finanziario dipendente dell’intermediario (Banca) – Contrattazione “fuori sede” – Rapporto di occasionalità necessaria – Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale – Responsabilità risarcitoria solidale e paritetica dell’Intermediario e del promotore – Obbligazioni – Inadempimento – Affidamento acritico ed incondizionato dell’investitore (avvocato) – id est : carente diligenza e prudenza – Concorso del fatto colposo del creditore

Rif. Leg.: D. Lgs.vo 58/19998 (“Testo Unico delle disposizioni in materia d’Intermediazione Finanziaria”); art. 23, 26, 27, 28 Reg. Consob 11522/1998 (“Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”); art. 40, co. 1, ult. cpv., Reg. Consob 16190/2007 (“Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari”); art. 1227 cod. civ.;

L’affidamento acritico ed incondizionato dell’investitore, pur nell’oggettiva inadeguatezza delle operazioni di investimento compiute su consulenza del promotore finanziario, determina un concorso di colpa qualificabile in termini di dovute — ma in realtà carenti — diligenza e prudenza dell’investitore stesso, con proporzionale riduzione del diritto al risarcimento del danno che comunque il giudice abbia accertato e riconosciuto.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 13.12.2013, n. 27925, (rv. 628778) ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 22.09.2015, n. 18613, (rv. 636983) ; entrambi i citati provvedimenti, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile - Sentenza 22/10/2021 - 05/11/2021 n. 2613
Giudice Unico estensore dr.ssa Annelisa Spagnolo

Intermediazione finanziaria – Valori mobiliari – Acquisto di diamanti presso Istituto di Credito – Contratti conclusi con società venditrice (IDB) per intermediazione dell’Istituto di Credito – Rilascio di “certificati di garanzia” non costituenti “valori mobiliari” – Inapplicabilità del TUIF – Responsabilità civile – Responsabilità contrattuale – Violazioni di doveri informativi da parte dell’Intermediario Finanziario – Estraneità dell’addebito alla fattispecie – Attinenza in ispecie a corresponsione di somma d’acquisto superiore al valore di mercato – Addebito propriamente attinente a (rapporto giuridico) contratto di compravendita – Responsabilità da fatto illecito o aquiliana – Dolo dei funzionari bancari – Imputabilità – Infondatezza

Rif. Leg.: art. 1470 cod. civ.; art. 1 D. Lgs.vo 58/19998 (“Testo Unico delle disposizioni in materia d’Intermediazione Finanziaria”); Reg. Consob 11522/1998 (“Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”); Reg. Consob 16190/2007 (“Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari”);

L’acquisto di diamanti, quale forma di investimento di liquidità depositate presso un istituto di credito, si sostanzia in un contratto concluso dal correntista\ risparmiatore con la società venditrice dei detti beni e ciò per mezzo della banca che ne ha offerto l’occasione e ne abbia proposto l’opportunità al proprio cliente, rapporto così instaurato e perfezionato dal rilascio di certificati di garanzia relativi ai preziosi oggetto della compravendita e che non costituiscono valori mobiliari né ne rappresentano qualità analoga, il ché — complessivamente inteso — conduce ad escludere la configurabilità di un servizio di investimento o di un’intermediazione finanziaria tout court nonché ed al contempo ad affermare l’inapplicabilità del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria ( Tuif ) e della normativa in esso contenuta con riferimento agli investimenti in titoli mobiliari alla fattispecie in oggetto.

Cfr.: nell’ambito delle Corti emiliane, Trib. Parma, Sez. II civile, Sentenza 02/08-04/08/2021, n° 1097, Giudice Unico est. dr. Marco Vittoria; Trib. Parma, Sez. II civile, Sentenza 02/08-04/08/2021, n° 1096/2021, Giudice Unico est. dr. Marco Vittoria; Trib. Modena, Sez. II civile, Sentenza 16/07-20/07/2021, n° 1173/2021, Giudice Unico est. dr. Giuseppe Pagliani; Trib. Modena, Sez. III civile, Sentenza 08/02-09/02/2021, n° 196/2021, Giudice Unico est. dr.ssa Emilia Salvatore; Trib. Bologna, Sez. IV civile, Sentenza 20/01-20/01/2021, n° 232/2021, Giudice Unico est. dr. Giovanni Salina ; Trib. Modena, Sentenza 18/02-18/03/2020, n° 352/2020, Giudice Unico est. dr. Paolo Siracusano; Trib. Modena, Ordinanza 02/04-02/04/2019, Giudice Unico est. dr. Giuseppe Pagliani; Tribunale Parma, Ordinanza 26/11-26/11/2018, Giudice Unico est. dr.ssa Antonella Ioffredi; Trib. Modena, Ordinanza 18/07-18/07/2018, Giudice Unico est. dr. Roberto Masoni; tutte sul sito web “Giuraemilia”

inoltre, sempre nell’ambito della giurisprudenza di merito, C. d’App. Milano, Sez. I civile, Sentenza 22/10/2020-16/02/2021, n° 510/2021 (R.G. 2019/1047), rel. est. dr. Lorenzo Orsenigo; Trib. Firenze, Sez. III civile, Sentenza 13/09-13/09/2021, n° 2252/2021 (R.G. 2019/3039), est. dr. Giovanna Mazza; Trib. Milano, Sez. VI civile, Sentenza 04/07-05/07/2021, n° 5876/2021 (R.G. 22724/2018), est. dr.ssa Michela Guantario; Trib. Genova, Sez. I civile, Sentenza 30/12/2020-29/03/2021, n° 714/2021 (R.G. 2019/2571), est. dr. Paolo Gibelli; Trib. Genova, Sez. I civile, Sentenza 30/12/2020-29/03/2021, n° 713/2021 (R.G. 2019/2508), est. dr. Paolo Gibelli; Trib. Genova, Sez. I civile, Sentenza 30/12/2020-29/03/2021, n° 712/2021 (R.G. 2019/2553), est. dr. Paolo Gibelli; Trib. Genova, Sez. I civile, Sentenza 30/12/2020-29/03/2021, n° 711/2021 (R.G. 2019/2561), est. dr. Paolo Gibelli; Trib. Lucca, Sentenza 22/01-22/01/2021, n° 65/2021 (R.G. 2019/2967), est. dr. Giacomo Lucente; Trib. Lucca, Sentenza 22/01-22/01/2021, n° 64/2021 (R.G. 2019/890), est. dr. Giacomo Lucente; Trib. Milano, Sez. VI civile, Ordinanza 14/10-14/10/2020, est. dr.ssa Ada Favarolo; Trib. Lucca, Sentenza 04/09-04/09/2020, n° 750/2020 (R.G. 2019/1228), est. dr. Giovanni Piccioli; Trib. Verona, Sez. III civile, Ordinanza 20/05-23/05/2019 (R.G. 2018/5251), est. dr. Massimo Vaccari; tutti i citati provvedimenti, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile - Sentenza 22/10/2021 - 05/11/2021 n. 2613
Giudice Unico estensore dr.ssa Annelisa Spagnolo

Intermediazione finanziaria – Valori mobiliari – Acquisto di diamanti presso Istituto di Credito – Contratti conclusi con società venditrice (IDB) per intermediazione dell’Istituto di Credito – Rilascio di “certificati di garanzia” non costituenti “valori mobiliari” – Inapplicabilità del TUIF – Responsabilità civile – Responsabilità contrattuale – Violazioni di doveri informativi da parte dell’Intermediario Finanziario – Estraneità dell’addebito alla fattispecie – Attinenza in ispecie a corresponsione di somma d’acquisto superiore al valore di mercato – Addebito propriamente attinente a (rapporto giuridico) contratto di compravendita – Responsabilità da fatto illecito o aquiliana – Dolo dei funzionari bancari – Imputabilità – Infondatezza

Rif. Leg.: art. 1470 cod. civ.; art. 21, 23 D. Lgs.vo 58/19998 (“Testo Unico delle disposizioni in materia d’Intermediazione Finanziaria”); art. 23, 26, 27, 28 Reg. Consob 11522/1998 (“Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”); Reg. Consob 16190/2007 (“Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari”);

A seguito dell’acquisto di diamanti, quale forma di investimento di liquidità depositate presso un istituto di credito, è escluso che possa imputarsi a quest’ultimo, in qualità di intermediario finanziario strictu sensu, la responsabilità in merito alla corresponsione al venditore da parte dell’acquirente\ correntista di una somma di denaro, quale prezzo dell’acquisto, che si riveli maggiore rispetto al reale valore di mercato dei beni acquistati nonché la realizzazione del quantum del profitto auspicato — nel momento della rivendita — alle esclusive condizioni poste dalla stessa venditrice ed in qualunque modo penalizzanti per l’acquirente\ investitore, e ciò in quanto deve ritenersi inimputabile all’istituto di credito intermediario la violazione dei doveri informativi tipici e dovuti dall’intermediario finanziario in valori mobiliari in favore del cliente correntista\ investitore, ponendosi tali addebiti su di un piano di assoluta estraneità alla fattispecie non altrimenti attinente — in via esclusiva — se non al contratto di compravendita ed al rapporto giuridico con esso instaurato e definito tra l’acquirente e l’alienante del bene oggetto di alienazione.

Cfr.: nell’ambito delle Corti emiliane, Trib. Parma, Sez. II civile, Sentenza 02/08-04/08/2021, n° 1097, Giudice Unico est. dr. Marco Vittoria; Trib. Parma, Sez. II civile, Sentenza 02/08-04/08/2021, n° 1096/2021, Giudice Unico est. dr. Marco Vittoria; Trib. Modena, Sez. II civile, Sentenza 16/07-20/07/2021, n° 1173/2021, Giudice Unico est. dr. Giuseppe Pagliani; Trib. Modena, Sez. III civile, Sentenza 08/02-09/02/2021, n° 196/2021, Giudice Unico est. dr.ssa Emilia Salvatore; Trib. Bologna, Sez. IV civile, Sentenza 20/01-20/01/2021, n° 232/2021, Giudice Unico est. dr. Giovanni Salina ; Trib. Modena, Sentenza 18/02-18/03/2020, n° 352/2020, Giudice Unico est. dr. Paolo Siracusano; Trib. Modena, Ordinanza 02/04-02/04/2019, Giudice Unico est. dr. Giuseppe Pagliani; Tribunale Parma, Ordinanza 26/11-26/11/2018, Giudice Unico est. dr.ssa Antonella Ioffredi; Trib. Modena, Ordinanza 18/07-18/07/2018, Giudice Unico est. dr. Roberto Masoni; tutte sul sito web “Giuraemilia”

inoltre, sempre nell’ambito della giurisprudenza di merito, C. d’App. Milano, Sez. I civile, Sentenza 22/10/2020-16/02/2021, n° 510/2021 (R.G. 2019/1047), rel. est. dr. Lorenzo Orsenigo; Trib. Firenze, Sez. III civile, Sentenza 13/09-13/09/2021, n° 2252/2021 (R.G. 2019/3039), est. dr. Giovanna Mazza; Trib. Milano, Sez. VI civile, Sentenza 04/07-05/07/2021, n° 5876/2021 (R.G. 22724/2018), est. dr.ssa Michela Guantario; Trib. Genova, Sez. I civile, Sentenza 30/12/2020-29/03/2021, n° 714/2021 (R.G. 2019/2571), est. dr. Paolo Gibelli; Trib. Genova, Sez. I civile, Sentenza 30/12/2020-29/03/2021, n° 713/2021 (R.G. 2019/2508), est. dr. Paolo Gibelli; Trib. Genova, Sez. I civile, Sentenza 30/12/2020-29/03/2021, n° 712/2021 (R.G. 2019/2553), est. dr. Paolo Gibelli; Trib. Genova, Sez. I civile, Sentenza 30/12/2020-29/03/2021, n° 711/2021 (R.G. 2019/2561), est. dr. Paolo Gibelli; Trib. Lucca, Sentenza 22/01-22/01/2021, n° 65/2021 (R.G. 2019/2967), est. dr. Giacomo Lucente; Trib. Lucca, Sentenza 22/01-22/01/2021, n° 64/2021 (R.G. 2019/890), est. dr. Giacomo Lucente; Trib. Milano, Sez. VI civile, Ordinanza 14/10-14/10/2020, est. dr.ssa Ada Favarolo; Trib. Lucca, Sentenza 04/09-04/09/2020, n° 750/2020 (R.G. 2019/1228), est. dr. Giovanni Piccioli; Trib. Verona, Sez. III civile, Ordinanza 20/05-23/05/2019 (R.G. 2018/5251), est. dr. Massimo Vaccari; tutti i citati provvedimenti, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile - Sentenza 22/10/2021 - 05/11/2021 n. 2613
Giudice Unico estensore dr.ssa Annelisa Spagnolo

Intermediazione finanziaria – Valori mobiliari – Acquisto di diamanti presso Istituto di Credito – Contratti conclusi con società venditrice (IDB) per intermediazione dell’Istituto di Credito – Rilascio di “certificati di garanzia” non costituenti “valori mobiliari” – Inapplicabilità del TUIF – Responsabilità civile – Responsabilità contrattuale – Violazioni di doveri informativi da parte dell’Intermediario Finanziario – Estraneità dell’addebito alla fattispecie – Attinenza in ispecie a corresponsione di somma d’acquisto superiore al valore di mercato – Addebito propriamente attinente a (rapporto giuridico) contratto di compravendita – Responsabilità da fatto illecito o aquiliana – Dolo dei funzionari bancari – Imputabilità – Infondatezza

Rif. Leg.: art. 1470 cod. civ.; art. 1, 21, 23 D. Lgs.vo 58/19998 (“Testo Unico delle disposizioni in materia d’Intermediazione Finanziaria”); art. 23, 26, 27, 28 Reg. Consob 11522/1998 (“Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”); Reg. Consob 16190/2007 (“Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari”); art. 1175, 1218, 1375 cc;

Esclusa l’applicabilità della normativa in tema di intermediazione finanziaria all’istituto di credito con riguardo all’investimento in diamanti posto in essere dal proprio correntista, né operante in tal caso la dovuta ottemperanza ai doveri comportamentali cui l’intermediario sia tenuto nella negoziazione di valori mobiliari nei confronti del proprio correntista, deve al contempo escludersi che l’esito svantaggioso dell’acquisto delle pietre preziose — e ciò sia nell’immeditato, con riguardo al valore di mercato delle stesse inferiore al prezzo corrisposto per acquisirle, sia nel contingente futuro, con riguardo alla consapevole mancata certezza del promesso, sicuro aumento di valore che da esse si sarebbe tratto — possa dare luogo, nel merito, ad una responsabilità della banca a titolo ‘genericamente’ contrattuale da inadempimento di un obbligazione assunta verso il correntista\ investitore o da violazione degli obblighi di correttezza e buona fede verso lo stesso, mancando nell’un caso un contratto stipulato con la banca e nell’altro la possibilità di validamente esigere l’affidamento da essa determinato con riguardo alla convenienza ed ai futuri rendimenti dell’operazione, essendosi limitata la banca alla mera segnalazione al venditore del proprio cliente interessato all’acquisto e quindi ad una attività solo di primo orientamento verso un possibile oggetto di proficuo investimento rispetto al quale va esente ogni profilo di coinvolgimento negoziale della banca pur intermediatrice. È quindi infondata l’azione per inadempimento contrattuale esercitata dal correntista\ investitore nei confronti della banca intermediatrice per gli esiti non proficui, svantaggiosi se non infine in evidente e sensibile perdita conseguiti all’investimento in diamanti.

Cfr.: nell’ambito delle Corti emiliane, Trib. Parma, Sez. II civile, Sentenza 02/08-04/08/2021, n° 1097, Giudice Unico est. dr. Marco Vittoria; Trib. Parma, Sez. II civile, Sentenza 02/08-04/08/2021, n° 1096/2021, Giudice Unico est. dr. Marco Vittoria; Trib. Modena, Sez. II civile, Sentenza 16/07-20/07/2021, n° 1173/2021, Giudice Unico est. dr. Giuseppe Pagliani; Trib. Modena, Sez. III civile, Sentenza 08/02-09/02/2021, n° 196/2021, Giudice Unico est. dr.ssa Emilia Salvatore; Trib. Bologna, Sez. IV civile, Sentenza 20/01-20/01/2021, n° 232/2021, Giudice Unico est. dr. Giovanni Salina ; Trib. Modena, Sentenza 18/02-18/03/2020, n° 352/2020, Giudice Unico est. dr. Paolo Siracusano; Trib. Modena, Ordinanza 02/04-02/04/2019, Giudice Unico est. dr. Giuseppe Pagliani; Tribunale Parma, Ordinanza 26/11-26/11/2018, Giudice Unico est. dr.ssa Antonella Ioffredi; Trib. Modena, Ordinanza 18/07-18/07/2018, Giudice Unico est. dr. Roberto Masoni; tutte sul sito web “Giuraemilia”

inoltre, sempre nell’ambito della giurisprudenza di merito, C. d’App. Milano, Sez. I civile, Sentenza 22/10/2020-16/02/2021, n° 510/2021 (R.G. 2019/1047), rel. est. dr. Lorenzo Orsenigo; Trib. Firenze, Sez. III civile, Sentenza 13/09-13/09/2021, n° 2252/2021 (R.G. 2019/3039), est. dr. Giovanna Mazza; Trib. Milano, Sez. VI civile, Sentenza 04/07-05/07/2021, n° 5876/2021 (R.G. 22724/2018), est. dr.ssa Michela Guantario; Trib. Genova, Sez. I civile, Sentenza 30/12/2020-29/03/2021, n° 714/2021 (R.G. 2019/2571), est. dr. Paolo Gibelli; Trib. Genova, Sez. I civile, Sentenza 30/12/2020-29/03/2021, n° 713/2021 (R.G. 2019/2508), est. dr. Paolo Gibelli; Trib. Genova, Sez. I civile, Sentenza 30/12/2020-29/03/2021, n° 712/2021 (R.G. 2019/2553), est. dr. Paolo Gibelli; Trib. Genova, Sez. I civile, Sentenza 30/12/2020-29/03/2021, n° 711/2021 (R.G. 2019/2561), est. dr. Paolo Gibelli; Trib. Lucca, Sentenza 22/01-22/01/2021, n° 65/2021 (R.G. 2019/2967), est. dr. Giacomo Lucente; Trib. Lucca, Sentenza 22/01-22/01/2021, n° 64/2021 (R.G. 2019/890), est. dr. Giacomo Lucente; Trib. Milano, Sez. VI civile, Ordinanza 14/10-14/10/2020, est. dr.ssa Ada Favarolo; Trib. Lucca, Sentenza 04/09-04/09/2020, n° 750/2020 (R.G. 2019/1228), est. dr. Giovanni Piccioli; Trib. Verona, Sez. III civile, Ordinanza 20/05-23/05/2019 (R.G. 2018/5251), est. dr. Massimo Vaccari; tutti i citati provvedimenti, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile - Sentenza 22/10/2021 - 05/11/2021 n. 2613
Giudice Unico estensore dr.ssa Annelisa Spagnolo

Intermediazione finanziaria – Valori mobiliari – Acquisto di diamanti presso Istituto di Credito – Contratti conclusi con società venditrice (IDB) per intermediazione dell’Istituto di Credito – Rilascio di “certificati di garanzia” non costituenti “valori mobiliari” – Inapplicabilità del TUIF – Responsabilità civile – Responsabilità contrattuale – Violazioni di doveri informativi da parte dell’Intermediario Finanziario – Estraneità dell’addebito alla fattispecie – Attinenza in ispecie a corresponsione di somma d’acquisto superiore al valore di mercato – Addebito propriamente attinente a (rapporto giuridico) contratto di compravendita – Responsabilità da fatto illecito o aquiliana – Dolo dei funzionari bancari – Imputabilità – Infondatezza

Rif. Leg.: art. 1470, 2043 cc; art. 1 D. Lgs.vo 58/19998 (“Testo Unico delle disposizioni in materia d’Intermediazione Finanziaria”); Reg. Consob 11522/1998 (“Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”); Reg. Consob 16190/2007 (“Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari”);

La responsabilità a titolo extracontrattuale della banca intermediatrice nei confronti del proprio cliente\ correntista per gli esiti non proficui e svantaggiosi dell’investimento in diamanti presuppone il dolo del funzionario di banca preposto all’offerta del prodotto su cui investire, vertendo l’ottemperanza all’onere di allegazione e probatorio, cui è tenuto in questo caso l’investitore, sull’intento volutamente e consapevolmente ingannevole e volto alla truffa in danno dell’investitore stesso.

Cfr.: nell’ambito delle Corti emiliane, Trib. Parma, Sez. II civile, Sentenza 02/08-04/08/2021, n° 1097, Giudice Unico est. dr. Marco Vittoria; Trib. Parma, Sez. II civile, Sentenza 02/08-04/08/2021, n° 1096/2021, Giudice Unico est. dr. Marco Vittoria; Trib. Modena, Sez. II civile, Sentenza 16/07-20/07/2021, n° 1173/2021, Giudice Unico est. dr. Giuseppe Pagliani; Trib. Modena, Sez. III civile, Sentenza 08/02-09/02/2021, n° 196/2021, Giudice Unico est. dr.ssa Emilia Salvatore; Trib. Bologna, Sez. IV civile, Sentenza 20/01-20/01/2021, n° 232/2021, Giudice Unico est. dr. Giovanni Salina ; Trib. Modena, Sentenza 18/02-18/03/2020, n° 352/2020, Giudice Unico est. dr. Paolo Siracusano; Trib. Modena, Ordinanza 02/04-02/04/2019, Giudice Unico est. dr. Giuseppe Pagliani; Tribunale Parma, Ordinanza 26/11-26/11/2018, Giudice Unico est. dr.ssa Antonella Ioffredi; Trib. Modena, Ordinanza 18/07-18/07/2018, Giudice Unico est. dr. Roberto Masoni; tutte sul sito web “Giuraemilia”

inoltre, sempre nell’ambito della giurisprudenza di merito, C. d’App. Milano, Sez. I civile, Sentenza 22/10/2020-16/02/2021, n° 510/2021 (R.G. 2019/1047), rel. est. dr. Lorenzo Orsenigo; Trib. Firenze, Sez. III civile, Sentenza 13/09-13/09/2021, n° 2252/2021 (R.G. 2019/3039), est. dr. Giovanna Mazza; Trib. Milano, Sez. VI civile, Sentenza 04/07-05/07/2021, n° 5876/2021 (R.G. 22724/2018), est. dr.ssa Michela Guantario; Trib. Genova, Sez. I civile, Sentenza 30/12/2020-29/03/2021, n° 714/2021 (R.G. 2019/2571), est. dr. Paolo Gibelli; Trib. Genova, Sez. I civile, Sentenza 30/12/2020-29/03/2021, n° 713/2021 (R.G. 2019/2508), est. dr. Paolo Gibelli; Trib. Genova, Sez. I civile, Sentenza 30/12/2020-29/03/2021, n° 712/2021 (R.G. 2019/2553), est. dr. Paolo Gibelli; Trib. Genova, Sez. I civile, Sentenza 30/12/2020-29/03/2021, n° 711/2021 (R.G. 2019/2561), est. dr. Paolo Gibelli; Trib. Lucca, Sentenza 22/01-22/01/2021, n° 65/2021 (R.G. 2019/2967), est. dr. Giacomo Lucente; Trib. Lucca, Sentenza 22/01-22/01/2021, n° 64/2021 (R.G. 2019/890), est. dr. Giacomo Lucente; Trib. Milano, Sez. VI civile, Ordinanza 14/10-14/10/2020, est. dr.ssa Ada Favarolo; Trib. Lucca, Sentenza 04/09-04/09/2020, n° 750/2020 (R.G. 2019/1228), est. dr. Giovanni Piccioli; Trib. Verona, Sez. III civile, Ordinanza 20/05-23/05/2019 (R.G. 2018/5251), est. dr. Massimo Vaccari; tutti i citati provvedimenti, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;



 
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