Autore: dr.ssa RossellaTalia (Presidente Tribunale di Rimini)


TRIBUNALE di RIMINI

LINEE GUIDA in materia di istanze ex art. 492 bis c.p.c. – 155 quinquies disp. att. c.p.c.

In attesa della operatività dell’accesso alle banche dati da parte dell’ufficiale giudiziario ex art. 492 bis c.p.c. – coincidente con l’inserimento di ciascuna delle banche dati nell’elenco pubblicato sul portale dei servizi telematici (art. 155 quater comma 1 e art. 155 quinquies comma 2 disp. att. c.p.c. nel testo novellato dalla Legge 6 agosto 2015 n. 132, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83) – la ricerca da parte del creditore con modalità telematiche di beni ai fini del pignoramento mobiliare o presso terzi è disciplinata dall’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 492 bis c.p.c.

La rapida successione delle modifiche normative rende opportune alcune indicazioni pratiche in ordine alle modalità di presentazione dell’istanza e al contenuto dell’autorizzazione.

A – Presentazione dell’istanza

L’istanza va indirizzata al Presidente del Tribunale (l’eventuale delega ad altro giudice, allo stato non attuata, attiene a modalità organizzativa interna dell’Ufficio) del luogo in cui il debitore ha la residenza (il domicilio, o la dimora o la sede – cd. forum debitoris) a prescindere dall’eventuale localizzazione dei beni che, individuati con la ricerca telematica, verranno assoggettati all’esecuzione.

E’ opportuno, per esigenze organizzative di visibilità, indicare nell’intestazione almeno una delle due disposizioni "492 bis c.p.c." e/o "155 quinquies disp. att. c.p.c.".

Va iscritta a SICID -Volontaria Giurisdizione, con indicazione del Codice oggetto 400999Altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione e contestuale versamento del Contributo unificato di € 43,00 (anche se si segnala l’urgenza, segnalazione peraltro opportuna e gradita). Non sono dovuti i diritti di cancelleria di € 27,00.

Anche se non obbligatorio è preferibile l’invio per via telematica, con richiesta di inserire anche nell’istanza tutti i dati del creditore, del debitore nonché numero di fax, PEO e PEC del difensore, oltre che indicazione completa del titolo esecutivo e data di notificazione del precetto.

B – Tempi di presentazione dell’istanza

"L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto." (frase inserita dalla legge di conversione alla fine del primo comma dell’art. 492 bis c.p.c.).

L’urgenza va allegata specificamente e possibilmente documentata.

L’istanza presentata prima della scadenza del termine di cui all’art. 482 c.p.c. in mancanza dei presupposti di urgenza, è pertanto soggetta a dichiarazione di improcedibilità.

E’ altresì opportuno che l’istanza sia depositata non appena scaduto detto termine.

C – Contenuto formale dell’istanza

"L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata."

D – Documenti da allegare all’istanza

All’istanza vanno allegati:

  • la procura del difensore;
  • copia del titolo esecutivo con attestazione, nell’istanza, della sua perdurante efficacia esecutiva (es. non proposta opposizione né intervenuto provvedimento di sospensione);
  • copia dell’atto di precetto con la prova del perfezionamento della notificazione lato debitore, corredata, ove necessario, degli ulteriori documenti che ne comprovino la regolarità.

In caso di deposito telematico, i documenti vanno allegati in file separati per titolo e precetto con indicazione nel nome del file anche del tipo di documante (es. 01-titolo-esecutivo; 02- precetto-notificato).

E – Adempimenti della cancelleria

Tramite interrogazione a SICID la Cancelleria verificherà immediatamente, inserendo di regola annotazione (sia essa positiva che negativa quanto ai risultati della ricerca) nello storico del fascicolo, se risulti dal debitore proposta opposizione

opposizione a precetto e, in caso positivo, se sia pendente istanza di sospensione;

- opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e se sia pendente, ovvero già decisa, istanza di revoca della provvisoria esecuzione.

- in casi di urgenza tale ricerca potrà essere effettuata in presenza del Presidente omettendo l’annotazione nello storico, sostituita da quella inserita nel testo del provvedimento autorizzativo.

La Cancelleria trasmetterà tempestivamente il fascicolo al Presidente con le modalità previste per i provvedimenti urgenti (es. T.S.O.) annotando in copertina "492 bis".

E’ gradita la trasmissione tra le istanze "in visione" con segnalazione dell’Urgenza.

F – Contenuto dell’autorizzazione

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione il creditore a norma dell’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. (come dettagliatamente ricostruito nell’allegato modello di provvedimento per esteso) può avere accesso, tramite il gestore delle banche dati - e fino alla stipula delle convenzioni di cui al primo comma dell’art. 155 quater disp. att. c.p.c. - esclusivamente alle banche dati di cui all’art. 492 bis c.p.c., ossia, come esplicitato nel secondo comma dell’art. 155 quinquies, alle banche dati dell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e a quelle degli enti previdenziali.

Gestore delle banche dati dell’Anagrafe tributaria, compresa la sezione specifica denominata Archivio dei rapporti finanziari, è l’Agenzia delle Entrate, articolata nelle strutture territoriali delle Direzioni Regionali, delle Direzioni Provinciali e degli uffici territoriali.

Gestore delle banche dati degli enti di previdenza è, di regola, l’INPS.

Le informazioni dell’Anagrafe tributaria sono relative ai redditi del contribuente e alle loro fonti, comprese eventuali informazioni su quote societarie e canoni di locazione.

Per archivio dei rapporti finanziari di cui all’art. 492 bis c.p.c., si intende, come esplicitato dall’art. 155 bis disp. att. c.p.c. "la sezione di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605." Si tratta dell’archivio dei dati obbligatoriamente comunicati all’anagrafe tributaria dagli enti pubblici, dalle aziende e dalle banche e da altri

soggetti (infatti è fatto obbligo agli istituti di credito, alla società Poste italiane Spa e ad ogni altro operatore finanziario di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 Euro).

E’ bene precisare che tale accesso consente esclusivamente l’individuazione degli istituti di credito presso i quali il soggetto trattiene rapporti finanziari, ma non anche la conoscenza di saldi conto e movimentazioni. Tale ultima informazione non è infatti nella disponibilità diretta della pubblica amministrazione, e la legge di conversione ha espressamente escluso dall’art. 492 bis c.p.c., nella formulazione antecedente al D.L. 83/2015, le "banche dati alle quali hanno accesso le pubbliche amministrazioni".

La legge di conversione n. 132/2015 ha altresì escluso l’accesso al P.R.A., verosimilmente per ragioni di coordinamento tra l’art. 492 bis e l’art. 521 bis c.p.c., introdotto dalla L. 162/2014, di conversione del D.L. 132/2014, disciplinante "il pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi", il quale prevede che, tramite l’accesso alla banca dati del pubblico registro automobilistico, l’atto di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi viene redatto dal creditore e da questi notificato al debitore e successivamente trascritto.

Nessuna autorizzazione è viceversa dovuta per la ricerca dei beni immobili da sottoporre a pignoramento potendo il creditore liberamente accedere ai dati inerenti alle proprietà immobiliari censiti negli archivi dell’Agenzia del Territorio.

Si comunichi al Dirigente, alla Cancelleria Civile e Volontaria Giurisdizione, nonché, con richiesta di diffusione, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati d Rimini; si pubblichi sul sito web del Tribunale.

Rimini 16 novembre 2015

Il Presidente

dott.ssa Rossella Talia