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Giurisprudenza di merito  Massimario - documenti in elenco n.  3
 

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 19/01/2018 - 05/02/2018 n. 334
Presidente del Collegio, dott. Maria Cristina Salvadori, Consigliere relatore ed estensore dott. Giampiero Maria Fiore

[APP TRIB RAVENNA] Contratto di deposito – in ispecie : Deposito in albergo – Bicicletta di pregioGarage dedicato (“Bike room”) – Sottrazione (id est : furto) – “Forza maggiore” esimente (id est : imprevedibilità ed inevitabilità del furto) – Inottemperanza all’onere della prova – Assolvimento dell’obbligo di custodia – Esclusione – Diligenza specifica – Inadempimento – Responsabilità dell’albergatore ex recepto – Sussistenza – Domanda risarcitoria del cliente (An Debeatur) – Fondatezza – (Sentenza non definitiva. Rimessione in istruttoria in merito al Quantum Debeatur)[RIFORMA INTEGRALE]

Rif. Leg.: art. 1176, 1766, 1768, 1783 cod. civ.;

Il contratto di deposito in albergo presuppone, quanto all’obbligo di custodia gravante sull’albergatore per “le cose portate dal cliente in albergo”, l’ottemperanza dell’albergatore ai canoni proprii della diligenza specifica professionale, non essendo sufficiente una osservanza del canone della normale diligenza (della “diligenza del buon padre di famiglia”) qualora si abbia, a causa della sottrazione dei beni a lui affidati, la perdita dei medesimi, dovendo in tal caso l’albergatore risponderne a titolo di inadempimento dell’obbligo di custodia assunto con l’accoglimento del cliente nella struttura alberghiera e conseguendone, da parte di quest’ultimo, una fondata pretesa risarcitoria e da parte dell’albergatore inadempiente un corrispondente obbligo a titolo di risarcimento del danno subìto dal cliente, ciò che compiutamente si sostanzia in una responsabilità di natura contrattuale ex recepto.

Cfr.: Cass. civ., Sez. III, Sentenza 10/03-07/05/2009, n.10493 in Danno e Resp., 2009,7, 781, ibidem, 2010, 3, 280 con nota di Baldassarre nonché in Resp. Civ., 2009, 7, 659; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 20/04/1989-21/12/1990, n.12120 in Mass. Giur. It., 1990; inoltre, entrambi i provvedimenti, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 07/11/2017 - 07/12/2017 n. 2906
Presidente del Collegio estensore dr. Giovanni Benassi

[APP TRIB RIMINI] Procedimento civile – Atto di citazione in opposizione a D.I. – Memorie istruttorie – Mutatio libelliDomande nuove – Inammissibilità – Separazione dei coniugi – Alimenti e mantenimento – Assegno di mantenimento in favore della prole – Quantum predeterminato – Attinenza – Quantum indeterminato – id est : “Spese straordinarie”Ratio e attinenza – Spese straordinarie – Suddivisione in ispecie in misura paritaria tra i genitori – Domanda di rimborso – Fondatezza – Contestazione della natura “straordinaria” delle spese – Infondatezza – Debenza – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 147, 155 abrogato, 337ter cc; art.6 L 898/1970;

Posti i generali principii ordinatorii per i quali il dovere di mantenimento dei figli da parte dei genitori separati o divorziati viene assolto mediante un adeguamento costante alle reali condizioni economiche proprie dei genitori ed ex coniugi nonché alle reali esigenze che la prole rappresenti e di cui sia portatrice, in assenza di una definizione normativa relativa alle spese c.d. “straordinarie”, va necessariamente distinta l’attinenza dell’assegno mensile predeterminato nel quantum allo stretto “mantenimento” dei figli, e consistente essenzialmente nell’onere del vitto e dell’alloggio, dall’attinenza di altra contribuzione alle spese che esulino dalle voci appena indicate, apparendo conseguentemente coerente che il mantenimento “ordinario” sia caratterizzato da prevedibilità e ricorrenza (o stabile ripetitività) e dalla possibilità di una predeterminazione fissa, mentre il mantenimento straordinario sia caratterizzato da imprevedibilità e rilevanza dell’occasione e della causa di spesa, e come tale se ne debba evidenziare l’incongruità di una preventiva definizione anche in via forfetaria e comunque aprioristica, nonché il limite della possibile insufficienza di guarentigia ai reali bisogni ed alle improvvise e importanti necessità dei figli nell’ipotesi di una sua concreta comprensione in un assegno c.d. a titolo “cumulativo”. Ne consegue che i generali principii giuridici di “proporzionalità” ed “adeguatezza” nel dovuto contributo al mantenimento della prole si perseguono valorizzando nel genus degli oneri straordinari tutte le spese che non possano dirsi strettamente connesse al necessario ed immediato vivere della prole.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 22/02-08/06/2012, n. 9372, in Vita Notar., 2012, 3, 1386; in Famiglia e diritto, 2013, 2, 113, con nota di Alessandra Arceri; inoltre sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 12/12/2017 - 22/01/2018 n. 214
Presidente del Collegio dr. Fausto Casari, Consigliere relatore ed estensore dr. Rosario Lionello Rossino

Matrimonio – Nullità del matrimonio canonico – Esclusione dei bona matrimonii – Sentenza dell’autorità giurisdizionale ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario – Delibazione di sentenza ecclesiastica – Esclusione – Contrarietà al principio di ordine pubblico italiano – Efficacia ed esecutività nell’ordinamento giuridico italiano – Insussistenza;

Rif. Leg.: art. 8, 73 Lg 121/1985; art. 797 abrogato cod. proc. civ.; art. 64 Lg 218/1995; art. 115 cod. proc. civ.;

La sentenza dell’autorità giurisdizionale ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario per l’esclusione dei bona matrimonii incontra il limite, a fini di delibazione da parte dell’autorità giurisdizionale italiana, dell’imprescindibile ottemperanza al principio di ordine pubblico interno proprio dell’ordinamento giuridico italiano, e ciò in ragione del rinvio non meramente formale bensì d’ordine materiale contenuto nella norma codicistica che su di esso dispone, principio del quale va rilevata la violazione qualora a fronte del motivo di nullità del vincolo coniugale secondo il diritto canonico — ed in particolare per esclusione dell’indissolubilità del vincolo da parte di uno dei coniugi —, venga eccepita ( con eccezione in senso stretto ) e rilevata in sede di delibazione la non conoscenza o non conoscibilità da parte dell’altro coniuge di tale esclusione — sussistente, quindi, in termini di riserva mentale da parte del coniuge che l’abbia agita —, esigendo tale contingenza la tutela dei principii — pur sempre proprii dell’ordinamento giuridico italiano — della buona fede e dell’affidamento incolpevole del coniuge in condizione di veridica e tangibile ignoranza, nonché esigendo parimenti tutela l’ulteriore contingenza allegata e dedotta avanti il giudice della delibazione dell’effettivo compimento di una unione coniugale protratta sul piano temporale — ossia di durata superiore al triennio — ed espressasi nella procreazione — voluta nel caso di specie da entrambi i coniugi con ogni mezzo — e quindi nell’assunzione alla genitura e della prole quale compimento di entrambe le persone unite in matrimonio. Ciò premesso, per quanto il giudice adìto a fini di delibazione ( la Corte d’Appello territorialmente competente ) non possa far luogo ad integrazioni istruttorie in merito alla riserva mentale dell’un coniuge, egli è tenuto, in ragione dell’eccezione in senso stretto sollevata sul punto, ad accertare la conoscenza o l’oggettiva conoscibilità dell’esclusione dell’indissolubilità del vincolo da parte dell’altro coniuge, nonché, prospettata l’effettività della convivenza coniugale, il medesimo giudice non può esimersi dal verificare l’allegazione dei fatti specifici e rilevanti resa a supporto, potendo compiere al riguardo una puntuale verifica di natura istruttoria, e derivandone che l’accertamento negativo nel primo caso e positivo nel secondo caso in cui esiti la valutazione delle evenienze enunziate legittima il giudice ad escludere che la causa di nullità del matrimonio secondo il diritto canonico rilevi nell’ordinamento giuridico italiano, e ciò ex se, per contrarietà al principio di ordine pubblico interno negando conseguentemente efficacia ed esecutività alla sentenza in tal senso pronunziata dall’autorità giurisdizionale ecclesiastica, decisione avvalorata dalla coeva esclusione della mera apparenza del coniugio, trattandosi ( nel primo caso ) di pronunzia del giudice ecclesiastico su un vizio genetico relativo al “matrimonio-atto” sul quale prevale, con efficacia assorbente ed esaustiva, la rilevata sussistenza ed effettività del “matrimonio-rapporto” da parte del giudice civile ordinario italiano, con la dimostrata reale convivenza come coniugi delle persone unitesi nel vincolo coniugale.

[ Codice di procedura civile, Libro IV, “Dei procedimenti speciali”, Titolo VII, “Dell’efficacia delle sentenze straniere e dell’esecuzione di altri atti di autorità straniere”
Articolo 797. Condizioni per la dichiarazione di efficacia - La Corte d’appello dichiara con sentenza l’efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta:
1 che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell’ordinamento italiano;
2 che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire;
3 che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge;
4 che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
5 che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
6 che non è pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;
7 che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano.
Ai fini dell’attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da quella della Corte d’appello che ne dichiara l’efficacia.

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(Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’Articolo 73, L. 31 maggio 1995, n. 218).]

Cfr.: Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 19.04.2017, 9925; Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 17.07.2014, n. 16379, in Giur. It., 2014, 10, 2111 con nota di Colaianni, in Foro It., 2015, 2, 1, 588 nonché in Nuova Giur. Civ., 2015, 1, 36 con nota di Roma ed anche in Famiglia e Diritto, 2015, 3, 220 con nota di Graziano; Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 17.07.2014, n. 16380; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 09.10.2012, n. 17191, in Famiglia e Diritto, 2013, 5, 433 con nota di Graziano;

Corte Cost., Sentenza 18/1982; Id., Sentenza 203/1989;

inoltre, tutti i provvedimenti citati sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;



 
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