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Giurisprudenza di merito  Massimario - documenti in elenco n.  2825
 
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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 3 febbraio - 10 febbraio 2023, n. 283 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Carla Fazzini, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Annarita Donofrio

[APP TRIB REGGIO EMILIA] Matrimonio e divorzio – Divorzio: assegno di divorzio – Comparazione delle capacità economico patrimoniali degli ex coniugi – Disparità – Assenza di capacità reddituale nell’instante – Riconoscimento del diritto all’assegno in I grado – Infondatezza – Divorzio: assegno di divorzio – Carenza dei presupposti normativi e sistematici – Durata ventennale del matrimonio – Prole (figli maggiorenni) – Rilevanza degli accordi in sede di separazione consensuale – Revoca del diritto all’assegno divorziale – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 5 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 9, 10 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 2, 29 Cost.;

La mancanza di capacità reddituale e di mezzi adeguati, nell’impossibilità di procurarsi l’una e gli altri per ragioni oggettive — quali l’età e l’assenza di titoli abilitativi ad una attività lavorativa o professionale —, nonché la sussistenza di una disparità economico-patrimoniale quale risultante dalla comparazione tra la propria situazione materiale e quella dell’ex coniuge, non costituiscono — quelle rappresentate — circostanze univoche ed esclusivamente attendibili ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio in funzione assistenziale — per il principio di solidarietà post coniugale — se disgiunte dall’ulteriore funzione compensativa e perequativa cui il diritto all’assegno di divorzio è improntato, e più particolarmente ( se disgiunte ) dalla complessiva ratio ri-equilibratrice dei rapporti a fronte dello squilibrio insito nella totale sperequazione esistente tra le condizioni economiche — reddituali e patrimoniali — degli ex coniugi, ciò che non ricorre quando non sia offerta la prova che la formazione della capacità patrimoniale e reddituale della famiglia e personale dell’altro coniuge in posizione autonoma, ed economicamente preminente — ‘sicura’ e ‘forte’ —, sia conseguenza della rinunzia ad aspettative lavorative o professionali concordate in costanza di matrimonio con l’altro coniuge ed all’opposto quando risulti comprovato che nel corso della vita matrimoniale l’ex coniuge ora istante a fini di assegno abbia comunque sempre svolto attività lavorative e seppure in modo precario e non continuativo, — all’esito negativo ( di reiezione della domanda di assegno divorzile ) pervenendosi pur in presenza e nel concorso di contingenze obiettivamente rilevanti quali la durata ventennale del matrimonio e la crescita di due figli fin oltre l’età maggiorenne, e ciò in senso favorente la domanda di assegno, nonché, in senso sfavorente, la rinunzia, in sede di separazione personale consensuale intervenuta in precedenza tra i coniugi, ad un assegno di mantenimento teoricamente ammissibile e potenzialmente fondato, anche se commisurato, nella domanda della parte e nel quantum auspicato, al principio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Cfr.: nell’ambito delle corti felsinee, in senso difforme, ed in particolare in merito alla legittimità dell’attribuzione dell’assegno di divorzio anche quando ricorra l’assolvimento di una funzione esclusivamente assistenziale in favore dell’ex coniuge, si veda Corte d’Appello, Bologna, Sez.ne I civile, Sentenza 10.06 - 27.06.2022, n° 1448/2022, est. dr.ssa Antonella Allegra;
quanto alla giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 28.02.2020, n. 5603 ; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 09.09.2020, n. 18681 in Diritto & Giustizia 2020, 10 settembre ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07.10.2019 n. 24934; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 09.08.2019, n. 21228 ; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 10.04.2019, n. 10084; in senso fondante, quanto al nuovo ed attuale insegnamento nomofilattico in materia, Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 11 luglio 2018, n. 18287, in Diritto & Giustizia 2018, 11 luglio e in Guida al diritto 2018, 32, 16 nonché in Foro it. 2018, 9, I, 2671 con nota di Massimo Bianca, e inoltre in Foro it. 2018, 11, I, 3605 e ibidem, 2018, 12, I, 3999 e ancora in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il) 2018, 3, I, 869; quanto alla pronuncia anteriore a quella delle Sezioni Unite ora citata, ma connotata dal superamento del precedente, costante orientamento interpretativo in merito all’art. 5 della legge 898 del 1970, Cass. civ.; Sez. I, Sentenza 10.05.2017, n.11504 in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il), 2017, 3, I, 764 e ibidem, 2017, 4, I, 1207, nonché in Diritto & Giustizia 2017, 15 maggio con nota di Alice Di Lallo e in Guida al diritto 2017, 23, 16 con nota di Mario Finocchiaro e di Marcella Fiorini, e inoltre in Foro it., 2017, 6, 1859 e sempre in Foro it. 2017, 9, I, 2707 con nota di Massimo Bianca ; inoltre, i citati provvedimenti della Suprema Corte, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 24 gennaio - 8 febbraio 2023, n. 259 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore ed estensore dr. Rosario Lionello Rossino

[APP TRIB FERRARA] Successioni – Impugnazione del testamento – Annullamento del testamento per vizio del consenso (errore sul motivo) – Infondatezza – Designazione dell’erede universale – Validità e efficacia – Diritti riservati ai legittimari – Erede legittimario – Lesione della quota di legittima – Azione di riduzione delle disposizioni testamentarie – Fondatezza – Quota spettante all’erede legittimario – Spese giudiziali (mat. Civile) – Regolamento delle spese: gradi precedenti – Soccombenza parziale attorea – Erronea compensazione delle spese – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 536, 537, 556, 602, 624 cod. civ.;

La preferenza e la scelta personale ai fini della delazione a titolo universale dell’eredità, propriamente espresse nel testamento pubblico per atto di notaio e chiaramente volte a designare l’erede legittimario quale erede universale — e ciò in presenza di altro o altri eredi legittimari, in posizione paritaria con il prescelto —, è clausola testamentaria pienamente valida ed efficace in quanto motivo ex se legittimo delle disposizioni di ultima volontà, e ciò, oltreché sul piano sostanziale anche in ragione, sul piano formale, dell’espressione linguistica, terminologica che informi in maniera certa, rappresentando in forma adeguata, l’esclusività concettuale della designazione, e in ciò la volontà essenziale e primaria del de cuius, restando salva, per l’erede legittimario che non sia stato chiamato alla qualità di successore in universum ius, l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie a seguito dell’apertura della successione legittima e per la lesione e reintegrazione della quota riservata che gli compete in via ipoteticamente altrettanto esclusiva, ed incidente, in tal guisa — e qualora effettivamente reintegrata — non sull’asse ereditario bensì esclusivamente sul patrimonio del de cuius.

Cfr.: nell’ambito della giurisprudenza di merito, Corte d’Appello, Milano, 03.01.1989, in Assicurazioni 1990, II, 2, 163 ; nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., Sez. II, Sentenza 07.10.2005, n. 19527, in Giust. civ. 2006, 12, I, 2790 e in Riv. notariato 2008, 1, 211 (con note a sentenza) ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 31.08.2022, n. 25680 ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 31.12.2021, n. 42121 ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 31.07.2020, n. 16535 ; provvedimenti, sia di merito sia di legittimità, editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 20 gennaio - 8 febbraio 2023, n. 273 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Carla Fazzini, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Luisa Poppi

[APP TRIB BOLOGNA] Divorzio – Assegno di mantenimento dei figli – Figli maggiorenni – Legittimazione attiva concorrente – Autonomia di scelta nella corresponsione – Illegittimità – Spese straordinarie – Domanda di esonero totale – Infondatezza – Differente ripartizione dell’onere – Assegno di divorzio – Indipendenza, mezzi adeguati ed autosufficienza economico-reddituale dell’istante – Diritto all’assegno di divorzio – Esclusione – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 6 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 11 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 147, 315 bis, 316 bis, 337 ter, 337 septies cod. civ.;

A fronte della legittimazione attiva alternativa, rispettivamente dell’ex coniuge divorziato e dei figli maggiorenni non emancipati economicamente e con lui conviventi, ai fini della corresponsione del contributo al mantenimento da parte dell’ex coniuge divorziato e genitore in tal senso obbligato, si pone la posizione di quest’ultimo che non consiste nell’esercizio di una facoltà bensì nell’adempimento di un dovere, potendo quindi assolvere al proprio obbligo corrispondendo direttamente all’ex coniuge, e coabitante e convivente con i figli, o direttamente a quest’ultimi la somma cui sia tenuto, ma a seconda e nei limiti della domanda dai medesimi proposta e della volontà in tal modo ed a tal riguardo da loro espressa. Ne consegue l’illegittimità della statuizione enunziata in primae curae con la quale sia stata riconosciuta e asseverata la facoltà di attribuzione del quantum dovuto a titolo di contributo al mantenimento in via “frazionata”, ossia disponendone — quanto alle modalità concrete di corresponsione — in parte all’ex coniuge ed in parte al figlio o alla figlia o ai più figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.

Cfr.: in generale, sull’obbligo di corresponsione, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 09.07.2018, n. 18008 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 11.11.2013, n. 25300 ; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 28.10.2013, n. 24316 ; provvedimenti editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 20 gennaio - 8 febbraio 2023, n. 273 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Carla Fazzini, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Luisa Poppi

[APP TRIB BOLOGNA] Divorzio – Assegno di mantenimento dei figli – Figli maggiorenni – Legittimazione attiva concorrente – Autonomia di scelta nella corresponsione – Illegittimità – Spese straordinarie – Domanda di esonero totale – Infondatezza – Differente ripartizione dell’onere – Assegno di divorzio – Indipendenza, mezzi adeguati ed autosufficienza economico-reddituale dell’istante – Diritto all’assegno di divorzio – Esclusione – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 6 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 11 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 147, 315 bis, 316 bis, 337 ter cod. civ.;

È ab imis illegittima la domanda proposta dall’ex coniuge divorziato nel prosieguo del giudizio divorzile a ché vi sia assolvimento esclusivo da parte dell’altro ex coniuge delle spese straordinarie riguardanti la prole, in quanto tale domanda vìola il principio normativo e dogmatico vigente al riguardo dell’assolvimento di una obbligazione per definizione — sul piano sostanziale — “solidale”, nonché vìola il principio della partecipazione alle spese straordinarie riguardanti la prole da parte dei genitori — ora coniugi divorziati — in proporzione alle loro capacità reddituali e patrimoniali. L’ex coniuge e genitore autosufficiente e dotato di mezzi adeguati nonché assegnatario dell’ex casa familiare, chiedendo che a farsi carico delle spese straordinarie dei figli sia esclusivamente l’altro genitore ed ex coniuge, pone quindi una domanda illegittima oltreché infondata nel merito e fondatamente rigettata per entrambi gli aspetti evidenziati qualora avanzata — sulla base delle predette rispettive condizioni economiche — con il mezzo d’impugnazione dell’appello a fini di correzione e diversa disciplina del contributo alle spese straordinarie della figlia o del figlio così come stabilito e suddiviso in via percentuale ( e quindi frazionata ) a carico di entrambi gli ex coniugi in esito al giudizio di merito di primo grado.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 19.11.2021, n. 35710 ; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza 14.12.2016, n. 25723 ; provvedimenti editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 20 gennaio - 8 febbraio 2023, n. 273 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Carla Fazzini, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Luisa Poppi

[APP TRIB BOLOGNA] Divorzio – Assegno di mantenimento dei figli – Figli maggiorenni – Legittimazione attiva concorrente – Autonomia di scelta nella corresponsione – Illegittimità – Spese straordinarie – Domanda di esonero totale – Infondatezza – Differente ripartizione dell’onere – Assegno di divorzio – Indipendenza, mezzi adeguati ed autosufficienza economico-reddituale dell’istante – Diritto all’assegno di divorzio – Esclusione – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 5 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 9, 10 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 143 cod. civ.;

È del tutto assente dai requisiti ex lege — quali desumibili dalla consolidata interpretazione giurisprudenziale ed in ispecie nomofilattica — la domanda di assegno di divorzio che prescinda dall’assolvimento della funzione assistenziale nonché da una funzione compensativa perequativa in ragione, riguardo al primo requisito, della sufficienza ed adeguatezza dei mezzi reddituali dell’istante derivanti dall’oggettiva e sicura fonte di lavoro svolto, nonché in ragione, riguardo al secondo dei requisiti indicati, dell’inottemperanza all’onere di allegazione e probatorio ai fini della funzione ri-equilibratrice delle disparità createsi nel corso dell’unione matrimoniale — anche sul piano delle sole aspettative future — per scelte condivise intervenute tra i coniugi. Ne consegue la infondatezza della domanda di assegno di divorzio la quale — in assenza dei requisiti predetti — sia volta, sul piano sostanziale, al solo fine dell’adeguamento della condizione propria dell’istante al “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”, principio informatore ormai definitivamente superato e non più applicabile in materia fin dalla ri-elaborativa ed innovativa, celeberrima, pronunzia delle sezioni unite della corte di cassazione n. 18287 del 2018.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 28.07.2022, n. 23583 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 08.09.2021, n. 24250 in Foro it. 2021, 11, I, 3445 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 11.12.2019, n. 32398 in Guida al diritto 2020, 11, 78 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 30.08.2019, n. 21926 in Foro it., 2019, 11, I, 3486 nonché in Diritto & Giustizia 2019, 2 settembre (con nota di Fabio Valerini) ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 09.08.2019, n. 21234 in Guida al diritto 2020, 2, 62 ; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello, Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 11 novembre 2022 - 10 gennaio2023, n. 57 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Antonella Allegra

[APP TRIB REGGIO EMILIA] Separazione dei coniugi – Separazione giudiziale – Intollerabilità della convivenza – Principio della “libertà del consenso” – Addebito di colpa – Violazione dei doveri – a. di fedeltà – b. di assistenza morale e materiale – Inottemperanza all’onere della prova – Condotte contrarie ai doveri coniugali in nesso causale con la separazione personale – Esclusione – Peculiarità dello stato di salute dell’un coniuge – Connotazione dei TSO – Mantenimento – Principio informatore del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” – Condizioni agiate – Legittimità delle aspettative di vita conseguenti – Aumento parziale dell’assegno di mantenimento – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 150, 151 cod. civ.; Lg 151/2015 ( recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”; c.d. ‘Legge sul divorzio breve’ );

È legittima la rinunzia individuale alla prosecuzione della convivenza coniugale, dissenso e lascito come tali prescindenti da un comune intendimento vissuto e manifestatosi anche da parte dell’altro coniuge, rispondendo, la scelta univoca ed unilaterale — rispetto al rapporto ed al vincolo matrimoniale —, al principio della libertà del consenso quale caratterizzante la situazione giuridica soggettiva di status derivante dall’unione compiutasi con il matrimonio, e ciò quindi anche ai fini della sua eventuale dissoluzione per quanto limitatamente ai doveri coniugali di coabitazione e di fedeltà nella fase della separazione per poi giungere al definito suo evolversi con l’iniziativa ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o dello scioglimento del rapporto e legame matrimoniale civile, ossia con l’esercizio dell’azione a fini di divorzio. Ne consegue che il requisito della sopravvenuta intollerabilità della convivenza, quale elemento fondante l’istituto della separazione personale dei coniugi, va inteso — e ciò legittimamente — anche in senso esclusivamente soggettivo e personale e non riconducibile invece e necessariamente ad una situazione di reciproco e bilaterale conflitto, ben potendo l’affectio coniugalis latamente intesa — come vissuto emotivo e sentimentale, nonché come particolare comprensione e stima umana e morale — incrinarsi e venir meno nell’intima empatia e nella razionale consapevolezza di uno solo dei coniugi pregiudicandone definitivamente il consenso al mantenimento dell’unione ed in tal modo assurgere a causa e ragione di intollerabilità della condivisione di vita come sopravvenienza psicologica, essenzialmente individuale e singola, e non per questo infondata o giuridicamente inammissibile, bensì oggettivamente apprezzabile e giudizialmente valutabile con il solo fatto della proposizione del ricorso per la separazione personale dall’altro coniuge.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 05.08.2020, n. 16698 ; Cass. civ., sez. VI - 1, Ordinanza 15/10/2019, n. 26084 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 21.01.2014, n. 1164, in Foro it., 2014, 2, I, 463 (con nota a sentenza) , in Guida al diritto 2014, 17, 67 e in Diritto & Giustizia 2014, 22 gennaio ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 14.02.2007, n. 3356 in Foro it. 2008, 1, I, 128 ; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello, Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 11 novembre 2022 - 10 gennaio 2023, n. 57 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Antonella Allegra

[APP TRIB REGGIO EMILIA] Separazione dei coniugi – Separazione giudiziale – Intollerabilità della convivenza – Principio della “libertà del consenso” – Addebito di colpa – Violazione dei doveri – a. di fedeltà – b. di assistenza morale e materiale – Inottemperanza all’onere della prova – Condotte contrarie ai doveri coniugali in nesso causale con la separazione personale – Esclusione – Peculiarità dello stato di salute dell’un coniuge – Connotazione dei TSO – Mantenimento – Principio informatore del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” – Condizioni agiate – Legittimità delle aspettative di vita conseguenti – Aumento parziale dell’assegno di mantenimento – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 143, 150, 151, 156 cod. civ.; art. 2, 29 Cost.;

In esito alla declaratoria della separazione personale dei coniugi permane sostanzialmente un unico dovere riconducibile al principio, accolto nell’ordinamento, della solidarietà post coniugale e risolventesi, essenzialmente, in un margine del dovere di assistenza morale e materiale, cessando all’opposto ogni dovere inteso alla coabitazione ed all’ottemperanza al dovere di fedeltà coniugale, e perciò derivando ‘liberamente’, dalle situazioni economiche e patrimoniali dei coniugi inscritte ad una evidenza di sperequazione, nonché ‘obbligatoriamente’, dall’addebito di colpa in merito alla cessazione della comunione materiale e spirituale, il residuo vincolo della corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge in istato di più o meno evidente bisogno o comunque incolpevole rispetto alla rottura del rapporto, esito comunque ed in ognuno dei casi rappresentati commisurato al principio giurisprudenziale vigente — anche solo in termini di legittime aspettative — del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”, volto a garantirne la conservazione ed a preservarne i caratteri quantitativi e qualitativi.

Cfr.: Cass. civ., Sez. III, Sentenza 26.05.2020, n. 9686 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 26.06.2019, n. 17098 ; ed anche, a contrario, dal particolare angolo visuale del divorzio, Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 11.07.2018, n. 18287 ; ma si veda, nel senso della dovuta dimostrazione, da parte del coniuge istante, di un’oggettiva incapacità di procurarsi mezzi economici adeguati, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 21.07.2021, n. 20866 ; provvedimenti editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 18 novembre - 23 novembre 2022, n. 2354 del 2022
Presidente del Collegio dr.ssa Carla Fazzini, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Luisa Poppi

[APP TRIB RIMINI] Separazione dei coniugi – Separazione giudiziale – Istanza di separazione del coniuge beneficiario di Amministrazione di Sostegno – Ricovero in Casa di Riposo – Procedimento – Udienza presidenziale – Mancata comparizione – Audizione dell’istante da parte del Giudice Tutelare – Capacità di autodeterminazione – Volontà indagata pienamente – Violazione del principio del contraddittorio – Insussistenza – Separazione giudiziale – Intollerabilità della prosecuzione della convivenza – Pronunzia non definitiva sullo status (separazione personale) – Legittimità e fondatezza – [REIEZIONE] [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 150, 151, 404 cod. civ.; art. 708 cod. proc. civ.;

Ai fini della declaratoria di separazione personale dei coniugi, e quindi dell’accertamento del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, non costituisce vizio processuale e sostanziale il fatto che il coniuge istante, e perciò ricorrente al Tribunale al precipuo fine della separazione, sia beneficiario dell’Amministrazione di Sostegno né che risieda in una Casa di Riposo e non presenzi — e non sia affatto comparso — all’udienza presidenziale in esito alla quale venga quindi rimandata alla fase di cognizione del procedimento di separazione, avanti il Giudice Istruttore designato dal Presidente, la ricezione della dichiarazione del coniuge istante e in principalità il suo intento di perseguire nell’azione giudiziale intrapresa disattendendo la proposta di conciliazione così come gli sarebbe stata formulata nell’udienza presidenziale stessa, né costituisce un anomalo prosieguo dell’iter processuale così instauratosi — ed in ispecie in violazione del principio del contraddittorio in danno dell’altro coniuge — l’iniziativa del Giudice Tutelare di raccogliere, dapprima in via delegata, e poi personalmente e direttamente in una ulteriore audizione, la dichiarazione confermativa dell’azione esercitata e della proposta domanda di separazione presso e nella Casa di Riposo ove risieda il coniuge beneficiario dell’Amministrazione di Sostegno, dichiarazione essenzialmente volta a ribadire il presupposto sostanziale della separazione personale dall’altro coniuge e consistente nel convincimento e nella deduzione — ai fini del giudizio in essere — della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale sia manente l’unione sia nella prosecuzione dell’unione. Ne consegue, a seguito della sentenza con la quale sia stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, l’infondatezza del gravame in punto di carente o assente guarentigia dei diritti di difesa e della posizione ( in senso formale e sostanziale ) dell’altro coniuge in ragione dell’iter procedurale in tal modo svoltosi, ed in particolare il rilievo dell’avvenuta inottemperanza alle facoltà proprie dell’esplicarsi, in maniera piena ed esaustiva, del contraddittorio tra le parti in controversia.

Cfr.: Tribunale Bari, Sez. I civile, Sentenza 22.09 - 07.10.2015, n. 4205/2015, est. dr. Giuseppe Marseglia ; Tribunale Catania, Ordinanza 22.12.2014 - 15.01.2015 ; sul diritto alla separazione personale dal coniuge quale situazione giuridica soggettiva idonea a configurare un diritto che realizza la personalità dell’individuo, ed in tal senso “personalissimo”, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 30.01.2013, n. 2183 ; sul peculiare aspetto per cui la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno non determina la perdita della titolarità né la perdita della facoltà di esercizio dei “diritti personalissimi”, Tribunale, Milano, sez. IX civile, Decreto 19.02.2014 ; sul ruolo dell’amministratore di sostegno nel caso dell’esercizio di “diritti personalissimi”, si veda, in via analogica, il principio secondo cui il tutore non è titolare dei poteri sostitutivi dell'incapace in tema di atti cd. personalissimi, Cass. civ., Sez. I, Sentenza 21.7.2000 n. 9582, in Famiglia e diritto 2000, 622 , in Giust. civ. 2001, I,2751 (con nota a sentenza) e in Studium Juris 2001, 84 nonché in Dir. famiglia 2001, 1404 (con nota a sentenza) ; inoltre, ancora nell’ambito della giurisprudenza di merito, Trib. Cagliari, Sez. civile, Decreto 10.06 - 15.06.2010, Pres. del Collegio dr.ssa Maria Mura, Giudice est. dr.ssa Claudia Belelli; sulla domanda di divorzio presentata dall’amministratore di sostegno in luogo dell’incapace, Trib. Modena, Sez. II civile, Sentenza 04.06 - 26.10.2007, n. 1895/2007, Pres. del Collegio dr. Alberto Rovatti, Giudice est. Pietro Iovino; infine, in termini per così dire ‘riassuntivi’, Cass. civ., Sez. I, Sentenza 06.06.2018, n. 14669; tutti i citati provvedimenti, sia di merito sia di legittimità, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dott. Gianluigi Morlini (Tribunale di Reggio Emilia)


Tribunale Ordinario di REGGIO EMILIA - Sentenza 09/11/2022 - 09/11/2022 n. 1163
Giudice Estensore dr. Gianluigi Morlini - G.R. (avv. Sessa e Pruccoli) c. YY Assicurazioni s.p.a. (avv. Coluccio)

Inammissibilità prova testimoniale ex articolo 135 comma 3 bis Codice delle Assicurazioni - Invio raccomandata da parte dell’assicurazione – Necessità solo se non risulta dalle comunicazioni del danneggiato la presenza o assenza di testimoni – Non necessità ove dalle comunicazioni risulti assenza di testimoni.

Rif. Leg.: Art. 135 comma 3 bis Codice delle Assicurazioni

Ai fini della inammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell’articolo 135 comma 3 bis Codice delle Assicurazioni, l’invio della previa raccomandata da parte dell’assicurazione è previsto solo se non risulta dalle comunicazioni del danneggiato la presenza o l’assenza di testimoni, mentre non è necessario laddove da tali comunicazioni risulti l’assenza di testimoni.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 4 ottobre - 26 ottobre 2022, n. 2180 del 2022
Presidente del Collegio dr.ssa Maria Cristina Salvadori, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Martina Grandi

[APP TRIB BOLOGNA] Responsabilità civile – Gara sportiva automobilisticaMorte del pilotaResponsabilità dei padroni e committenti – Direttore di gara – Rapporto di preposizione – Responsabilità del preponente – Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose – Organizzazione con poteri di direzione e controllo – Omissione di cautele ad efficacia impeditiva – Responsabilità dell’organizzatore (preponente e mandante) – Danni (mat. Civile) – Valutazione e liquidazione equitativa – Criterio tabellare – Sistema del punto variabile – Danno da perdita parentale – Morte del figlio – Quantum risarcitorio – Incongruità della stima in difetto – Danno patrimoniale – Qualità di “socio” della vittima – Incidenza lesiva sull’attività imprenditoriale societaria – Risarcibilità – Esclusione – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 2043, 2049, 2050, 2697 cod. civ.; art. 112 cod. proc. civ.;

La domanda risarcitoria per il danno da illecito extracontrattuale che sia proposta in via principale — ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile — a titolo di esercizio di attività pericolose ed in subordine — ai sensi dell’articolo 2049 e 2043 del codice civile — a titolo di responsabilità dei padroni o committenti e, più in generale, a titolo di responsabilità per danno ingiusto da condotta gravemente colposa o dolosa, cui consegua l’accoglimento, da parte del giudice adìto, della domanda così proposta con accertamento di sussistenza della condotta lesiva in termini di fatto illecito secondo il disposto dell’articolo 2050 — e quindi per l’esercizio di attività pericolose — nonché, testualmente, “per completezza della motivazione”, anche secondo il disposto degli articoli 2049 e 2043 del codice civile ritenendo comunque ricorrente nella fattispecie concreta l’elemento soggettivo qualificante la colpa grave, non comporta — tale decisione — un illegittimo cumulo dei titoli di responsabilità dedotti in forma alternativa ed in particolare non supporta — tale decisione — un vizio di ultra petizione poiché la qualificazione quale causa petendi da parte del giudice dei fatti allegati dalla parte e perciò oggetto del rapporto processuale e del giudizio in modo diverso da quello insistente nella prospettazione attorea, nonché — e più specificamente sul piano strettamente positivo — l’affermazione della responsabilità sia in termini di adesione ad una prima ragione di decisione quale sostenuta dalla parte, sia, per esaustiva analisi, la ritenuta fondatezza anche di una seconda possibile ragione di decisione quale dedotta e prospettata dalla parte non costituisce — tale complesso e dualistico procedimento motivazionale — violazione del principio di corrispondenza tra “chiesto” e “pronunciato” bensì la espressa, esplicita e legittima argomentazione sul piano decisorio in merito al bene giuridico che si pretende leso e di cui, con l’esercizio dell’azione e soprattutto con la proposizione del petitum, la parte abbia chiesto tutela giurisdizionale, e a tal fine, l’aver ritenuto cumulabili i titoli di responsabilità extracontrattuali dedotti dalla parte in via alternativa non conduce a viziare la riconosciuta tutela infine apprestata a quel bene giuridico in termini di ultra petizione, ossia di assenza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 14.08.2020, n. 17182 ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 10.05.2018, n. 11289 ; provvedimenti entrambi editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 4 ottobre - 26 ottobre 2022, n. 2180 del 2022
Presidente del Collegio dr.ssa Maria Cristina Salvadori, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Martina Grandi

[APP TRIB BOLOGNA] Responsabilità civile – Gara sportiva automobilisticaMorte del pilotaResponsabilità dei padroni e committenti – Direttore di gara – Rapporto di preposizione – Responsabilità del preponente – Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose – Organizzazione con poteri di direzione e controllo – Omissione di cautele ad efficacia impeditiva – Responsabilità dell’organizzatore (preponente e mandante) – Danni (mat. Civile) – Valutazione e liquidazione equitativa – Criterio tabellare – Sistema del punto variabile – Danno da perdita parentale – Morte del figlio – Quantum risarcitorio – Incongruità della stima in difetto – Danno patrimoniale – Qualità di “socio” della vittima – Incidenza lesiva sull’attività imprenditoriale societaria – Risarcibilità – Esclusione – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 530, 652 cod. proc. pen.; art. 2043, 2049, 2050 cod. civ.;

L’assoluzione in sede giurisdizionale penale con la formula della “insufficienza di prova” o della “contraddittorietà delle prove” esclude ex se un accertamento di insussistenza del fatto certa e concreta, ciò che, con procedimento interpretativo ‘a contrario’, esclude in radice che la sentenza penale — per quanto irrevocabile e passata in giudicato — possa fare stato, con valenza di cosa giudicata, quanto all’accertamento del fatto nel giudizio instaurato in sede giurisdizionale civile per il risarcimento del danno nell’ambito del quale tutto quanto abbia comportato a definire il giudicato penale assume valenza di prova atipica liberamente valutabile da parte del giudice ordinario civile, secondo il suo discrezionale apprezzamento, ai fini della decisione da rendere in merito ai danni che si lamentino patiti in esito alla condotta già oggetto di valutazione e giudizio avanti il giudice penale. Ne consegue che la sentenza di assoluzione per insufficienza di prova o per contraddittorietà delle prove in merito alla condotta asseritamente colposa del preposto ad un determinato compito, svolto e compiuto perciò senza che vi sia stata — in sede di accertamento penale — alcuna violazione di regola cautelare, generica o specifica, o altrimenti negligenza o imperizia alcuna, non pregiudica né limita l’ambito decisionale del giudice civile il quale debba valutare e definire quello stesso operato in sede di giudizio per responsabilità extracontrattuale da fatto illecito del preponente per il fatto illecito del preposto, e ciò ai fini dell’azione esercitata — a mente dell’articolo 2050 del codice civile — a titolo di responsabilità per l’esercizio di attività pericolose qualora queste si siano svolte e compiute attraverso l’azione di un soggetto terzo adibito ad assolvere le incombenze che il committente gli abbia ordinato e commissionato ovvero che l’esercente l’attività pericolosa non ponga egli stesso direttamente in essere ma, rimanendone pur sempre il titolare, attui in concreto attraverso l’opera di un preposto.

Cfr.: Cass. civ., Sez. III, Sentenza 15.10.2004, n. 20335 ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 20.09.2006, n. 20325 in DeG - Dir. e giust. 2006, 40, 14 ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 30.10.2007, n. 22883 in Arch. giur. circol. e sinistri 2008, 6, 524, in Assicurazioni 2008, 1, II, 112 e in Resp. civ. e prev. 2008, 3, 683 ; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 4 ottobre - 26 ottobre 2022, n. 2180 del 2022
Presidente del Collegio dr.ssa Maria Cristina Salvadori, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Martina Grandi

[APP TRIB BOLOGNA] Responsabilità civile – Gara sportiva automobilisticaMorte del pilotaResponsabilità dei padroni e committenti – Direttore di gara – Rapporto di preposizione – Responsabilità del preponente – Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose – Organizzazione con poteri di direzione e controllo – Omissione di cautele ad efficacia impeditiva – Responsabilità dell’organizzatore (preponente e mandante) – Danni (mat. Civile) – Valutazione e liquidazione equitativa – Criterio tabellare – Sistema del punto variabile – Danno da perdita parentale – Morte del figlio – Quantum risarcitorio – Incongruità della stima in difetto – Danno patrimoniale – Qualità di “socio” della vittima – Incidenza lesiva sull’attività imprenditoriale societaria – Risarcibilità – Esclusione – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 2043, 2049, 2050 cod. civ.;

Ai fini della responsabilità extracontrattuale da fatto illecito o aquiliana di cui all’articolo 2050 del codice civile, e quindi per i danni che siano derivati dall’esercizio di attività pericolose, il titolare di tali attività ne risponde anche in ragione dell’operato di un terzo commesso, o incaricato, o delegato o preposto allo svolgimento in concreto delle attività stesse senza che sul nesso di preposizione possa o meno incidere la presenza o meno di un rapporto contrattuale ritenuto imprescindibile ai fini dell’attribuzione della responsabilità risarcitoria, rilevando esclusivamente la volontà del committente o preponente a ché nel proprio interesse e per i suoi proprii esclusivi poteri di organizzazione, di direzione e di controllo abbia adibito un delegato o un preposto al compimento di una determinata e particolare attività, e ciò esclusivamente in ragione di un nesso di preposizione soltanto di natura effettuale, irrilevante essendo al riguardo la presenza e sussistenza di un contratto e di un rapporto giuridico formale tra committente o preponente e commesso o preposto per la riconduzione al primo delle conseguenze da responsabilità risarcitoria quando dall’attività posta in essere siano derivati danni ingiusti e colpevoli nei confronti di persone o cose lesivamente coinvolte dall’esito dell’esercizio di azioni, compiti e mansioni in sé pericolose o pericolose per la natura dei mezzi adoperati per attuarle.

Cfr.: Cass. civ., Sez. II, Ordinanza 19.10.2021, n. 28852 ; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 12.10.2018, n. 25373 ; provvedimenti entrambi editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 4 ottobre - 26 ottobre 2022, n. 2180 del 2022
Presidente del Collegio dr.ssa Maria Cristina Salvadori, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Martina Grandi

[APP TRIB BOLOGNA] Responsabilità civile – Gara sportiva automobilisticaMorte del pilotaResponsabilità dei padroni e committenti – Direttore di gara – Rapporto di preposizione – Responsabilità del preponente – Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose – Organizzazione con poteri di direzione e controllo – Omissione di cautele ad efficacia impeditiva – Responsabilità dell’organizzatore (preponente e mandante) – Danni (mat. Civile) – Valutazione e liquidazione equitativa – Criterio tabellare – Sistema del punto variabile – Danno da perdita parentale – Morte del figlio – Quantum risarcitorio – Incongruità della stima in difetto – Danno patrimoniale – Qualità di “socio” della vittima – Incidenza lesiva sull’attività imprenditoriale societaria – Risarcibilità – Esclusione – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 1218, 1229, 1372, 2043, 2049, 2050, 2054 cod. civ.;

La promozione e l’organizzazione di una attività che per sua natura, o per la natura dei mezzi adoperati ed impiegati, presenti oggettivamente aspetti di pericolo e di pericolosità premonitori in re ipsa e con tangibile possibilità, se non probabilità, di eventi lesivi, per quanto sia mediata — tale attività — da rapporti di preposizione o di mandato o di delega e per quanto il preposto o il mandatario o il delegato improntino le loro condotte a profili sussumibili a negligenza, imprudenza o imperizia, ossia a comportamenti connotati da colpa, ciò non esime il preponente o mandante o delegante, che sia l’organizzatore ed il promotore dell’attività e che versi doverosamente in posizione di sorveglianza e che in concreto eserciti — in quanto ne sia titolare — poteri di direzione e di controllo su tutta l’attività da lui promossa ed organizzata, da responsabilità sia a titolo di “padrone e committente” per il fatto illecito dei proprii preposti e commessi, sia a puro titolo di “esercizio di attività pericolosa”, ricorrendo in tali casi una responsabilità a titolo di colpa intesa oggettivamente — in senso puramente oggettivo — e come tale prescindente dal rilievo, eccepito in opposizione a tale qualificazione, dell’assenza di un rapporto contrattuale con le persone fisiche o giuridiche preposte o mandate o delegate prevalendo — ed esaustivamente bastando —, al riguardo, un rapporto effettuale di incarico con sorveglianza e direzione sugli ausiliari o sostituti che non esime o esenta dalla principalità della imputazione dell’attività cui sia conseguito l’evento ed il fatto dannoso, poiché anche il potere di preposizione, di mandato o di delega non esime o esenta il promotore ed organizzatore dall’adozione effettiva ed in concreto di tutte le cautele ipotizzabili ex ante quali misure preventive ed idonee ad efficacia impeditiva del verificarsi del fatto che cagioni il danno, rilevando quindi esaustivamente al riguardo, ed a fini di imputabilità, ogni condotta omissiva o commissiva che, per quanto indiretta o mediata dalla persona o ente interposto, riconduca — ed imponga di ricondurre — il compimento e le conseguenze dell’attività se non in senso propriamente ed esclusivamente oggettivo, quale stabilito dalle norme codicistiche vigenti e disciplinanti la responsabilità per il compendio di azioni e condotte di natura “pericolosa” poste in essere per ordine di “padroni e committenti”.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 29.04.2015, n. 8620 in Foro it. 2015, 7-8, I, 2354, in Responsabilità Civile e Previdenza 2015, 3, 968, inoltre in Archivio della circolazione e dei sinistri 2015, 7-8, 593 e in Guida al diritto 2015, 29, 8620, nonché in Diritto & Giustizia 2015, 30 aprile ed anche in Responsabilità Civile e Previdenza 2016, 1, 205 ; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 26.10.2017, n. 25420 ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza13.02.2009, n. 3528 in Resp. civ. e prev. 2009, 7-8, 1551 e in Guida al diritto 2009, 12, 30 ; Cass. civ., sez. III, Ordinanza 19.07.2019, n. 19521; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 13.05.2003, n. 7298 in Giur. it. 2004, 974 e in Danno e resp. 2004, 181 ; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza 19.05.2022, n. 16170 ; tutti i citati provvedimenti sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione prima Civile - Sentenza 7 giugno - 25 ottobre 2022, n. 2148 del 2022
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Antonella Allegra

[APP TRIB MODENA] Separazione dei coniugi – Addebito di colpa – Condotte contrarie ai doveri coniugali in nesso causale con l’intollerabilità della convivenza – Esclusione – Disaffezione reciproca – Ingravescente conflittualità e litigiosità – Rilevanza esaustiva – Provvedimenti riguardo ai figli – Figlio infra decenne – Affidamento condiviso – Collocazione presso la madre – Frequentazione paritaria – Assegnazione della casa familiare – Al padre in I grado – Illegittimità – Assegnazione al genitore collocatario – Mantenimento – Obbligo di contributo al mantenimento del minore – Assegno di mantenimento in favore della moglie – Canone del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” – Riduzione di entrambi gli assegni nel Quantum[RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 143, 150, 151, 156 cod. civ.;

Le pur compiute condotte contrarie ai doveri coniugali, che non siano in nesso causale con la rottura del rapporto matrimoniale, cedono a fronte della preesistente e sempre maggiore disaffezione reciproca ed ingravescente conflittualità e litigiosità tra coniugi quale unica ragione in rapporto eziologico con l’intollerabilità della convivenza e quale fonte ormai inderivabile della separazione personale, con esclusione dell’addebito di colpa pur in presenza di comportamenti inosservanti a quanto prescritto dall’articolo 143 del codice civile e nell’evidente violazione dei doveri che il coniugio comporta, ma la cui mancata ottemperanza non abbia determinato la crisi del rapporto coniugale bensì si situi e si ponga quale naturale o coerente conseguenza dell’erosione, già in atto, dell’affectio coniugalis e significante l’avvenuto progressivo e irrimediabile esaurimento del rapporto personale di coppia unita nella comunione materiale e spirituale.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 20.12.2021, n. 40795 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 21.07.2021, n. 20866 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 05.08.2020, n. 16691 ; provvedimenti editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione prima Civile - Sentenza 7 giugno - 25 ottobre 2022, n. 2148 del 2022
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Antonella Allegra

[APP TRIB MODENA] Separazione dei coniugi – Addebito di colpa – Condotte contrarie ai doveri coniugali in nesso causale con l’intollerabilità della convivenza – Esclusione – Disaffezione reciproca – Ingravescente conflittualità e litigiosità – Rilevanza esaustiva – Provvedimenti riguardo ai figli – Figlio infra decenne – Affidamento condiviso – Collocazione presso la madre – Frequentazione paritaria – Assegnazione della casa familiare – Al padre in I grado – Illegittimità – Assegnazione al genitore collocatario – Mantenimento – Obbligo di contributo al mantenimento del minore – Assegno di mantenimento in favore della moglie – Canone del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” – Riduzione di entrambi gli assegni nel Quantum[RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: . art. 147, 150, 151, 315 bis, 316 bis, 337 ter, 337 sexies cod. civ.;

È infondata, e dunque mancante nel merito, l’assegnazione della casa familiare al marito in esito alla separazione personale dei coniugi nonostante la collocazione del figlio minore infra decenne presso la madre affinché, con l’assegnazione della casa al padre, sia valorizzato e corrisposto al meglio il rapporto tra il minore ed il fratello maggiorenne — economicamente non emancipato — residente e convivente con il padre nonché in assoluta rotta di collisione con la madre, genitore per il quale una propria radicale avversione lo conduce a non volerlo più incontrare né vedere e quindi a non assolutamente frequentare, situazione complessiva — questa descritta — che in ragione della massima tutela del rapporto fraterno — senz’altro importante — conduce a due esiti incongrui, l’uno, materiale, identificantesi con la necessità di reperimento — da parte della madre — di una nuova abitazione in cui vivere con il figlio minorenne e perciò con la necessità di un fabbisogno economico di maggiore entità per far fronte ad un canone di locazione, l’altro — e più rilevante esito, di natura spirituale e psicologica — individuantesi nella contrarietà — della determinata assegnazione — all’interesse proprio del minore, essendo confacente e rispondente ad un principio ormai invalso nell’applicazione giurisprudenziale secondo il quale proprio il mantenimento dell’habitat originario — quello della propria casa familiare e d’origine — è presupposto imprescindibile a ché sia meglio garantita la continuità e normalità, esente da traumi, della crescita del figlio in età minore nonostante la separazione personale dei proprii genitori. Ne consegue la necessaria emenda alla decisione dapprima assunta e resa, in modo che al coniuge e genitore separato, la madre, cui in regime di affidamento condiviso sia stata attribuita l’ulteriore qualità di genitore collocatario, sia al contempo assegnata la casa familiare, non ponendosi, in tal modo, alcun ostacolo, di natura gratuita o addirittura esiziale, alla reciproca frequentazione dei fratelli minorenne e maggiorenne che potrà comunque avvenire presso l’abitazione paterna, nonché ridefinendosi in tal modo la legittimità delle vicende e dei soggetti secondo l’insegnamento dogmatico e nomofilattico conforme, quale improntato a garantire massimamente l’interesse preminente — in materia di assegnazione della casa familiare — e consistente nella doverosa offerta della migliore possibilità di crescita al fanciullo minorenne a seguito dell’avvenuto evento — sicuramente su di lui incidente — della divisione e separazione personale dei proprii genitori. [ Fattispecie connotata dalla favorevole contingenza della disponibilità, da parte del marito e separando coniuge, non solo della casa familiare a titolo di proprietà esclusiva ma anche, a poca distanza da questa, di altra abitazione messagli a disposizione dalla propria madre a titolo di comodato. ]


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione prima Civile - Sentenza 7 giugno - 25 ottobre 2022, n. 2148 del 2022
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Antonella Allegra

[APP TRIB MODENA] Separazione dei coniugi – Addebito di colpa – Condotte contrarie ai doveri coniugali in nesso causale con l’intollerabilità della convivenza – Esclusione – Disaffezione reciproca – Ingravescente conflittualità e litigiosità – Rilevanza esaustiva – Provvedimenti riguardo ai figli – Figlio infra decenne – Affidamento condiviso – Collocazione presso la madre – Frequentazione paritaria – Assegnazione della casa familiare – Al padre in I grado – Illegittimità – Assegnazione al genitore collocatario – Mantenimento – Obbligo di contributo al mantenimento del minore – Assegno di mantenimento in favore della moglie – Canone del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” – Riduzione di entrambi gli assegni nel Quantum[RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 143, 150, 151, 156 cod. civ.;

Il diritto del coniuge separato all’assegno di mantenimento segue rigorosamente ai principii della sperequazione reddituale e patrimoniale esistente tra i coniuge ed a quello costitutivo, nell’an e nel quantum debeatur, dell’adesione al canone del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 19.03.2002, n.3974 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 22.02.2008, n. 4540 in Guida al diritto, 2008, 19, 52 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 07.12.2007, n. 25618 in Guida al diritto, 2008, 7, 31 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 12.06.2006, n. 13592 ; da ultimo, Cass. civ., Sez. III, Sentenza 26.05.2020, n. 9686 ; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Decreto 27/09/2022 - 11/10/2022
Presidente del Collegio dr.ssa Antonella Palumbi, Giudice relatore ed estensore dr.ssa Sonia Porreca

Filiazione – Filiazione naturale – Figlio naturale riconosciuto – Cessazione della convivenza di fatto – Decreto del Tribunale per i minorenni – a. decadenza dalla responsabilità genitoriale (padre)b. affidamento esclusivo (madre)Contributo al mantenimento dei figli – Capacità reddituali genitoriali – Obbligo di contributo al mantenimento – Quantum – Decorrenza – Retroattività – Rapporti tra condebitori solidali

Rif. Leg.: art. 147, 155 ratione temporis, 315 bis, 316, 316 bis, 330, 337 bis, 337 ter, 337 quater, 1292, 1294, 1299 cod. civ.;

In esito alla cessazione della convivenza di fatto ed alla filiazione naturale riconosciuta cui essa ha dato luogo e rispetto alla quale si sia accertato, in anteriore giudizio avanti il Tribunale per i Minorenni, il pressoché assoluto disinteresse morale e materiale del padre naturale nei confronti della propria prole con conseguente duplice statuizione di quella autorità giurisdizionale sia di affidamento esclusivo del minore alla madre sia di decadenza dalla responsabilità e potestà genitoriale del padre, è legittima la domanda proposta avanti il Tribunale Ordinario Civile dal genitore affidatario nei confronti del padre naturale di contributo al mantenimento del figlio in affido esclusivo, potendosi e dovendosi però disporre — sul piano della ritenuta fondatezza e dell’accoglimento della domanda e più precisamente in merito alla decorrenza dell’obbligo — solo dalla proposizione della domanda e non anteriormente, ossia dalla cessazione della convivenza e coabitazione come sarebbe naturale posto il generale principio per cui un’esaustiva tutela dei figli mediante l’adempimento dell’obbligo del loro mantenimento si collega allo status genitoriale e normalmente assume decorrenza dalla loro nascita, nel caso di specie dalla nascita in costanza di convivenza di fatto. Non ricorrendo invece, e propriamente, la condizione dell’azione — consistente nel suo esercizio anteriormente alla cessazione della convivenza more uxorio —, si determina un limite alla capacità retroattiva dell’obbligo di contributo al mantenimento segnato quindi dall’introduzione del giudizio da parte del genitore affidatario ed ottemperante da sempre al dovere ex lege della cura e del mantenimento del figlio, restando ancorato, il regolamento della fase antecedente alla proposizione della domanda, ad un pregresso rapporto tra debitori solidali — quali sono i genitori naturali nei confronti della loro prole —, attenendo tale rapporto a diritti disponibili e quindi non incidenti sull’interesse del minore.

Cfr.: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 12.05.2020, n.8816, in Diritto & Giustizia 2020, 13 maggio, in Il familiarista 28 luglio 2020 con nota di Nicolò Merola e in Guida al diritto, 2020, 37, 61 ; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 01.03,2018, n. 4811 in Diritto & Giustizia, 2018, 2 marzo, con nota di Alice Di Lallo ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 28.03.2017, n. 7960 in Il familiarista 6 luglio 2017 con nota di Fabio Francesco Franco ; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 08.02.2017, n. 3302; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 10.07.2013, n. 17089, in Diritto e Giustizia online 2013, 11 luglio, con nota di Ivan Libero Nocera ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 18.05.2012, n.7905 in Guida al diritto, 2013, 1, 64 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 08.11.2010, n. 22678, in Diritto e Giustizia online 2010, con nota di Alessandro Vecchi ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 16.07.2005, n. 15100 in Foro it., 2006, 2, I, 476 ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile, Sezione, Specializzata in materia d’Impresa - Ordinanza 11/10/2022 - 11/10/2022
Giudice Unico estensore dr. Giovanni Salina

Marchi – Marchio patronimico – Nome anagrafico – Cessione del marchio – Registrazione da parte del cedente di altro marchio con medesimo nome – Identità del settore merceologico e medesimi prodotti – Effetto contraffattivo ed anti-concorrenziale (confusorio) – Provvedimenti cautelari – Urgenza – Registrazione di marchio patronimico oggetto di cessione – Violazione dei principi di correttezza e buona fede – Concorrenza sleale per agganciamento – (Requisiti del fumus boni iuris) – Pericolo di sviamento di clientela e perdita di fatturato – (Requisiti del periculum in mora) – Inibitoria

Rif. Leg.: art. 12, 20, 21, 22, 124, 131 DLgs 30/2005 (“Codice della Proprietà Industriale”); art. 4, 9 Reg. 207/09/CE (“Regolamento sul marchio comunitario”); art. 1 bis RD 929/1942 ( “Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati” c.d. “Lg. Marchi”); art. 2598 cod. civ.;

Il marchio patronimico che in particolare coincida con il nome anagrafico del titolare del diritto di privativa su di esso esistente in forza di valida registrazione, ma che sia stato oggetto di regolare ed efficace cessione, può essere — inteso quale medesimo nome — nuovamente oggetto di registrazione e dare quindi luogo a nuova egida e nuovo diritto di privativa da parte del cedente il segno denominativo, purché il nuovo marchio patronimico si ponga in funzione meramente descrittiva o limitatamente denominativa di un’attività o di un manufatto artigianale o industriale ( anche che sia disegno - design - o modello ) e non invece in funzione e finalità distintiva per intrinseca notorietà riguardo al prodotto o all’attività — ditta, designer o impresa — cui attiene, dando in tal ultimo modo luogo ad una condotta che sul piano delle clausole generali dell’ordinamento giuridico si ponga in violazione dei princìpii di correttezza e buona fede nella concorrenza e più particolarmente determinando, sul piano dei diritti di proprietà industriale, un esito contraffattivo — di contraffazione ed usurpazione definibile con approssimazione “di ritorno” — e perciò lesivo del diritto di privativa sul marchio denominativo patronimico acquisito ( acquistato ) dal cessionario del marchio registrato, nonché dando luogo ad un effetto confusorio e perciò anti-concorrenziale per violazione del principio di correttezza nei rapporti tra imprenditori, condotte entrambe illegittime e come tali fondatamente oggetto di azione giudiziaria volta all’accertamento dell’illecito così compiuto avverso i nuovamente ri-acquisiti diritti di proprietà industriale sul segno patronimico — già registrato e poi ceduto — rappresentante il marchio, nonché fondatamente oggetto di azione giudiziaria volta all’accertamento della concorrenza sleale nei confronti del cessionario per agganciamento e per sviamento di clientela, e ciò soprattutto ed in ispecie in quanto sussista una identità del settore merceologico di riferimento nonché un medesimo genere di prodotti contrassegnati infine da uno stesso marchio denominativo patronimico tout court.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 29.05.2020, n. 10298 in Rivista di Diritto Industriale 2020, 4-05, II, 338 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 25.05.2016, n. 10826 in Foro it. 2016, 7-8, I, 2381 ; per un’esaustiva considerazione del tema, Cass. civ., Sez. I, Sentenza 14.04.2000, n. 4839 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 29.12.2011, n. 29879 in Foro it. 2012, 10, I, 2804 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 24.05.2017, n. 12995 in Rivista di Diritto Industriale 2017, 6, II, 657 e in Foro it. 2017, 7-8, 2320 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 25.02.2015, n. 3806 in Rivista di Diritto Industriale 2016, 2, II, 113 e in Foro it. 2016, 4, I, 1447 ; Cass. civ., sez. I, Sentenza 06.11.2014, n. 23648 in Foro it. 2016, 4, I, 1447 e in Diritto & Giustizia 2014, 7 novembre ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 14.03.2014, n. 6021 ;


Massimatore: dr. Gianluigi Morlini (Tribunale di Reggio Emilia)


Tribunale Ordinario di REGGIO EMILIA - Sezione Seconda Civile - Sentenza 06/10/2022 - 06/10/2022 n. 1023
Giudice Monocratico dr. Gianluigi Morlini - Ceramiche Alfa s.r.l. (avv. Giovanelli) c. Banca MPS s.p.a. (avv. Lazzini)

Sconfinamento in rapporto bancario –successive rimesse del correntista - natura solutoria di pagamento solo per la parte necessaria a rientrare dallo sconfinamento – natura ripristinatoria della provvista nei casi in cui il passivo non supera l’affidamento.

Rif. Leg.: artt. 1194, 1857, 2033, 2935 c.c.

A seguito di sconfinamento, le successive rimesse del correntista hanno natura di pagamento, e quindi solutoria, solo per la parte necessaria a rientrare dallo sconfinamento, poiché solo per quella parte vi è debito immediato del correntista, mentre nei casi in cui il passivo non supera l’affidamento, i versamenti del correntista hanno funzione meramente ripristinatoria della provvista: si ha quindi immediata esigibilità di capitale ed interessi per il credito che supera il fido e per i relativi interessi, rimanendo tale esigibilità differita per il credito entro il fido sino al saldo di chiusura del rapporto od alla scadenza dell’affidamento, poiché trattasi di competenze pagabili ex art. 1194 comma 2 c.c. solo a tale momento.


Massimatore: dott. Gianluigi Morlini (Tribunale di Reggio Emilia)


Tribunale Ordinario di REGGIO EMILIA - Ordinanza Collegiale 26/09/2022
Presidente dr.ssa Cristina Beretti, Giudice Estensore dr. Gianluigi Morlini - XX (avv. Rondelli) c. Credito Emiliano s.p.a. (avv. Lava, Banti, Reggiani e Caira)

Debitore solidale – Possibilità di sequestro conservativo su beni del condebitore verso il quale intende agire in regresso – necessità di previo pagamento o di giudizio pendente in cui è chiesto il pagamento– sussiste.

Rif. Leg.: Artt. 671 c.p.c., 2049 c.c. e 2055 c.c., 31 comma 3 TUF

Il debitore solidale può ottenere sequestro conservativo sui beni del condebitore verso il quale intende agire in regresso, solo ove abbia effettuato il pagamento, ovvero sia stato evocato in giudizio per ottenere il pagamento da parte del creditore.

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