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Giurisprudenza di merito  Massimario - documenti in elenco n.  12
 

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 27/11/2020 - 27/05/2021 n. 1308
Presidente del Collegio estensore dr.ssa Danila Indirli

[APP TRIB FORLÌ] Divorzio – Assegno di divorzio – Contributo alla formazione del patrimonio familiare – Dedizione alla cura della famiglia e alla crescita dei figli – Diritto all’assegno di divorzio in funzione compensativa perequativa (An debeatur) – Ripresa e Capacità di attività lavorativa – Sproporzione ingente all’attualità tra capacita reddituali degli ex coniugi – Entità dell’assegno (Quantum debeatur) – Decorrenza ex legeAssegno di mantenimento dei figli – Diritto del figlio al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e convivenza dei genitori – (Quantum debeatur) – [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 5 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 9, 10 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”);

Nonostante la ripresa dell’attività lavorativa e la riacquisita capacità reddituale dell’ex coniuge, la sua obiettiva e protratta dedizione esclusiva — poiché concordemente così decisa e condivisa da entrambi i coniugi — alla formazione del patrimonio materiale e spirituale della famiglia — quest’ultimo in particolare inteso sul piano sia affettivo sia educativo della prole nonché dell’affectio maritalis — conducono, unitamente al divario di risorse economiche derivante dalla posizione professionale dell’altro coniuge che consti essere ben più elevata e remunerata rispetto a quella dell’istante, al riconoscimento dell’assegno di divorzio all’ex coniuge in funzione sia compensativa sia perequativa.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 11.07.2018, n. 18287, (rv. 650267-01), (rv. 650267-02), (rv. 650267-03), in Famiglia e Diritto, 2018, 11, 1058 , in Foro It., 2018, 9, 1, 2671 , in Foro It., 2018, 12, 3999 , in Giur. It., 2018, 8-9, 1843 con nota di Rimini , in Corriere Giur., 2018, 10, 1186 con nota di Patti , in Nuova Giur. Civ., 2018, 11, 1607 con nota di Benanti , nonché sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 27/11/2020 - 27/05/2021 n. 1308
Presidente del Collegio estensore dr.ssa Danila Indirli

[APP TRIB FORLÌ] Divorzio – Assegno di divorzio – Contributo alla formazione del patrimonio familiare – Dedizione alla cura della famiglia e alla crescita dei figli – Diritto all’assegno di divorzio in funzione compensativa perequativa (An debeatur) – Ripresa e Capacità di attività lavorativa – Sproporzione ingente all’attualità tra capacita reddituali degli ex coniugi – Entità dell’assegno (Quantum debeatur) – Decorrenza ex legeAssegno di mantenimento dei figli – Diritto del figlio al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e convivenza dei genitori – (Quantum debeatur) – [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 3, 4, 5 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 1, 2, 3, 9, 10 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 1, 3 Lg. 55/2015 (“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”; c.d. ‘Legge sul divorzio breve’); art. 150, 151 cod. civ.;

Per principio generale, riconosciuto al coniuge divorziato il diritto all’assegno di divorzio in esito alla pronunzia dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o di scioglimento del matrimonio civile, l’efficacia costitutiva della statuizione in punto di corresponsione dell’emolumento a titolo di assegno divorzile in favore del coniuge istante decorre ( è decorrente ) dall’acquisito diverso status dei coniugi — fino ad allora in condizione di separazione personale — e quindi dalla risoluzione del vincolo coniugale e dalla perdita della qualità personale di coniuge e della condizione di persona coniugata, ciò che comporta il riferimento — ai fini dell’efficacia predetta — al passaggio in giudicato e all’irrevocabilità della sentenza che abbia statuito in punto di divorzio — ossia in termini definitivi sul vincolo —, principio generale che rimette comunque alla discrezionalità del giudice ed alle circostanze del caso concreto il potere decisorio di far decorrere il diritto all’assegno di divorzio dalla proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anticipandone così nel modo detto la normale decorrenza, nonché dovendosi anche riconoscere la possibilità che in sede di udienza presidenziale o nella fase istruttoria del giudizio di divorzio si ravvisi l’opportunità, mediante provvedimenti interinali, provvisori ed urgenti, di sostituire i provvedimenti economici adottati con la sentenza di separazione personale dei coniugi, fermo restando dunque l’ulteriore e speculare principio generale operante all’altro estremo o ab imis della prospettiva esposta, e secondo il quale fino alla sentenza definitiva di divorzio sono i provvedimenti assunti in sede di separazione personale dei coniugi a rimanere vigenti ed operanti in punto di regolamento dei rapporti economici tra i divorziandi coniugi.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 15.02.2021, n. 3852, (rv. 660723-01), sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 27/11/2020 - 27/05/2021 n. 1308
Presidente del Collegio estensore dr.ssa Danila Indirli

[APP TRIB FORLÌ] Divorzio – Assegno di divorzio – Contributo alla formazione del patrimonio familiare – Dedizione alla cura della famiglia e alla crescita dei figli – Diritto all’assegno di divorzio in funzione compensativa perequativa (An debeatur) – Ripresa e Capacità di attività lavorativa – Sproporzione ingente all’attualità tra capacita reddituali degli ex coniugi – Entità dell’assegno (Quantum debeatur) – Decorrenza ex legeAssegno di mantenimento dei figli – Diritto del figlio al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e convivenza dei genitori – (Quantum debeatur) – [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 6 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 11 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 315bis, 316bis, 337ter, 337septies cod. civ.;

Per principio generale ed invalso negli orientamenti interpretativi ed applicativi della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità, l’assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli da parte del coniuge e genitore divorziato, che sia tenuto ed obbligato a tale corresponsione, risponde comunque — insieme al mantenimento diretto dell’altro genitore ed ex coniuge — al diritto del minore alla conservazione — quantomeno tendenziale o la più prossima possibile — del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e di convivenza dei genitori, nonché alle legittime aspettative che l’unione matrimoniale e familiare garantiva, assicurava ed alle quali, in concreto, gli consentiva di attendere.

Cfr.: da ultimo, Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza 16.09.2020, n. 19299, (rv. 658723-01), in Studium juris, 2021, 4, 502 nonché sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;

nell’ambito delle Corti felsinee, sul tenore di vita familiare e sulle esigenze o aspettative filiali ad esse riconducibili, Corte di Appello, Bologna, Sentenza 24/05-10/09/2019, n° 2490, est. dr. Rosario Lionello Rossino; Corte d’Appello, Bologna, Sentenza 29/03-02/08/2019, n° 2291, est. dr. Andrea Lama;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 25/05/2021 - 20/07/2021 n. 1696
Presidente del Collegio estensore dr. Bruno Perla

Divorzio – Assegno di divorzio – Principio di solidarietà legale tra ex coniugi – Inadeguatezza dei mezzi dell’istante – Separazione personale dei coniugi con addebito all’istante – Durata del matrimonio – Riconoscimento in funzione assistenziale dell’assegno di divorzio (An debeatur)Quantum debeatur – Decorrenza – (Fattispecie connotata dall’esercizio di attività imprenditoriali da parte di entrambi gli ex coniugi)

Rif. Leg.: art. 5 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 9, 10 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”);

L’inadeguatezza dei mezzi reddituali e patrimoniali dell’istante a fini di assegno di divorzio, posta al contempo in relazione al divario reddituale corrente tra ex coniugi, rappresentano contingenze che prevalgono sul principio di “auto-responsabilità” connotante le persone dei coniugi medesimi e che riconducono la domanda dell’assegno alla eventuale funzione assistenziale sua propria nonché al riconoscimento a tale titolo del medesimo, e ciò in ragione, preminente, del principio di solidarietà esistente tra i coniugi pur divorziati come conseguenza dell’ordine e della cognizione, affermati a livello di norma costituzionale, della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, non rilevando, a fini ostativi, il fatto che la separazione personale dei coniugi sia stata pronunziata con addebito di colpa al coniuge istante a fini di assegno né rilevando la brevità dell’unione coniugale pur considerata in senso ampio e quindi comprensiva della convivenza more uxorio che abbia preceduto il matrimonio. Ne consegue, tra i vari criteri attributivi stabiliti dall’articolo 5, lg. 898 del 1970, secondo l’interpretazione datane dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, la rilevanza e prevalenza esaustiva — in merito alle premesse dell’ipotesi decisoria ivi esposta — del criterio attinente “le condizioni economiche dei coniugi”, riconducibile al profilo assistenziale, prevalente quindi sui criteri attinenti l’uno alle “ragioni della decisione”, riconducibile al profilo risarcitorio, e l’altro “al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge”, riconducibile al profilo compensativo.

Cfr.: con particolare ricchezza di argomentazione, Cass. civ., Sez. I, Sentenza 10.05.2017, n. 11504, (rv. 644019-01), (rv. 644019-02), in Corriere Giur., 2017, 7, 903 ; in Foro It., 2017, 6, 1, 1859 ; in Foro It., 2017, 9, 1, 2707 ; in Famiglia e Diritto, 2017, 7, 636 con nota di Al Mureden e di Danovi ; in Giur. It., 2017, 8-9, 1796 con nota di Rimini ; in Giur. It., 2017, 6, 1299 con nota di Di Majo ; in Nuova Giur. Civ., 2017, 7-8, 1010 con nota di Roma ; inoltre, quale attuale, imprescindibile riferimento, Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 11.07.2018, n. 18287, (rv. 650267-01), (rv. 650267-02), (rv. 650267-03), in Famiglia e Diritto, 2018, 11, 1058 ; in Foro It., 2018, 9, 1, 2671 ; in Foro It., 2018, 12, 3999 ; in Giur. It., 2018, 8-9, 1843 con nota di Rimini ; in Corriere Giur., 2018, 10, 1186 con nota di Patti ; in Nuova Giur. Civ., 2018, 11, 1607 con nota di Benanti ; nonché, entrambe le citate pronunzie, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ; infine, quale ‘punto di partenza’ obbligato in merito al criterio valutativo e attributivo - ora superato - del “tenore di vita in costanza di matrimonio”, cui imputare il diritto all’assegno e la misura d’esso, Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 29.11.1990, n. 11490, in Giust. Civ., 1990, I, 2789 ; in Stato Civ. It., 1991, 426 ; in Foro It., 1991, I, 67 con nota di Quadri e di Carbone ; in Giur. It., 1991, I,1, 536 con nota di Pellegrini ; in Giust. Civ., 1991, I, 1223 con nota di Spadafora ; in Giust. Civ., 1991, I, 2119 con nota di Bruschi ; in Nuova Giur. Civ., 1991, I, 112 con nota di Quadri ; in Corriere Giur., 1991, 305 nota di Ceccherini ; nonché anche sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima civile - Sentenza 11/06/2021 - 26/07/2021 n. 1887
Presidente del Collegio, estensore dr. Giovanni Benassi

[APPR TRIB REGGIO EMILIA] Divorzio – Assegno di divorzio – Diritto all’assegno (An debeatur) – Giudicato interno – Devoluzione del gravame limitata all’entità (Quantum debeatur) – Sperequazione nelle situazioni economiche – Reddito netto annuo accertato in primae curae – Erroneità – Funzione assistenziale e perequativa\ compensativa dell’assegno – Ri-determinazione in aumento dell’entità dell’assegno – Spese giudiziali (mat. Civile) – Regolamento delle spese: gradi precedenti – Compensazione – Infondatezza in esito all’accolto gravame – Soccombenza integrale – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 323, 329, 339, 342 cod. proc. civ.; art. 5 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 9, 10 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”);

[ Obiter dictum ] Posto il principio “tantum devolutum quantum appellatum”, nonché data la decisione di primo grado che nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico o lo scioglimento del matrimonio civile — e quindi il divorzio dei coniugi — abbia riconosciuto la spettanza dell’assegno di divorzio, l’impugnazione con il mezzo dell’appello sul punto dell’entità dell’assegno da parte dell’avente diritto cui non si contrapponga l’impugnazione dell’ex coniuge obbligato mediante appello incidentale al fine di contestare il diritto all’assegno — limitandosi invece, con quello stesso mezzo, a contrapporsi ed a contestare la domanda di aumento proposta con il gravame —, fa sì che tale delinearsi del capo di sentenza impugnato e della statuizione resa in primae curae, oggetto di precisa e simmetrica — seppur inversa — doglianza da entrambe le parti, determini la formazione del giudicato interno sulla statuizione inerente l’an debeatur, circoscrivendo il thema decidendum esclusivamente al “devoluto” con la proposizione del gravame, ossia al quantum debeatur cui sia tenuto l’ex coniuge a titolo di assegno divorzile.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima civile - Sentenza 11/06/2021 - 26/07/2021 n. 1887
Presidente del Collegio, estensore dr. Giovanni Benassi

[APPR TRIB REGGIO EMILIA] Divorzio – Assegno di divorzio – Diritto all’assegno (An debeatur) – Giudicato interno – Devoluzione del gravame limitata all’entità (Quantum debeatur) – Sperequazione nelle situazioni economiche – Reddito netto annuo accertato in primae curae – Erroneità – Funzione assistenziale e perequativa\ compensativa dell’assegno – Ri-determinazione in aumento dell’entità dell’assegno – Spese giudiziali (mat. Civile) – Regolamento delle spese: gradi precedenti – Compensazione – Infondatezza in esito all’accolto gravame – Soccombenza integrale – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 5 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 9, 10 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 10 DPR 917/1986 (“Testo Unico delle Imposte sui Redditi” - TUIR);

Nella comparazione delle capacità economiche degli ex coniugi divorziati, la comprensione nel reddito complessivo, annuale o mensile, di quanto percepito oltreché a titolo di lavoro ( dipendente o autonomo, o di esercizio di una professione ) anche a titolo di assegno di divorzio è erronea, potendo quest’ultima voce rilevare solo a titolo di reddito lordo ma non a titolo di reddito netto, annuale o mensile che sia. Ne consegue la fondatezza e la legittimità del gravame sul punto, proposto con il mezzo dell'appello avverso la pronunzia emessa in primae curae e una doverosa diversa valutazione della domanda proposta dall’ex coniuge, pur sempre con il mezzo dell’appello, a fini di aumento dell’entità dell’assegno divorzile che non potrà non tenere conto dell’infondata definizione della capacità reddituale dell’ex coniuge istante quale determinata nel giudizio di primo grado e dell’erroneità logica e fattuale nel farne derivare la congruità e l’adeguatezza del quantum debeatur statuito, nonché la reale idoneità della somma dovuta e riconosciutagli allo specifico fine di compiuta rispondenza del quantum attribuito in funzione assistenziale, in considerazione dell’accertamento in merito all’effettiva carenza di autosufficienza del coniuge istante, ovvero o al contempo di quanto equamente spettantegli in funzione compensativa e perequativa o risarcitoria.

Cfr.: Cass. civ., Sez. V, Ordinanza 04.03.2021, n. 5984, (rv. 660715-01), in Fisco, 2021, 13, 1278 con nota di Denaro ; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza 31.05.2018, n. 13954, (rv. 648791-01) ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 05.11.2007, n. 23051, (rv. 599864), (rv. 599865) ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 12.06.2006, n. 13592, (rv. 589529), (rv. 589530) ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 20.01.2021, n. 975, (rv. 660202-01) ; tutti i provvedimenti citati sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 19/10/2021 - 02/11/2021 n. 2540
Presidente del Collegio dr.ssa Antonella Palumbi, Giudice relatore estensore dr.ssa Francesca Neri

Separazione dei coniugi – Separazione giudiziale – Intollerabilità della convivenza – Relazioni e convivenza di fatto con nuovi partner da parte di entrambi i coniugi – Dichiarazione della separazione – Provvedimenti riguardo ai figli – Elevata conflittualità della coppia genitoriale – Figlia infra decenne – Esposizione a traumi psicologici – Collocazione presso la madre – Affidamento condiviso – Autonomo potere decisionale del genitore collocatario – Frequentazione padre-figlia vigilati – Mantenimento – Obbligo del genitore non collocatario – Mantenimento ordinario – Aumento – [ Fattispecie connotata da pluralità di sub procedimenti e decisioni interlocutorie ]

Rif. Leg.: art. 151, 316, 337ter, 337quater cod. civ.;

L’elevata conflittualità presente e viva nella coppia genitoriale dei separandi coniugi, e al contempo il coinvolgimento della figlia infra decenne in tali tensioni e problematicità anche irresolubili, nonché fonte di esposizione della minore ad accertati ed evidenti stati emotivi complessi e traumatici per i suoi proprii strumenti di discernimento, non limita il giudice nell’applicazione dell’affidamento condiviso — seppur disattendendo, in tal guisa, la precipua indicazione del neuropsichiatra infantile, consulente tecnico d’udienza, espressosi nel senso dell’affido esclusivo al precipuo fine di sollevare la bambina dal costante ed acceso contrasto tra madre e padre — potendo il giudice legittimamente optare, nel concreto conformarsi dell’istituto dell’affido condiviso al caso di specie, mediandone la portata confermatoria con l’attribuzione, al coniuge separato nonché coaffidatario e collocatario — in ispecie la madre, stabilmente residente e convivente con la figlia — di un autonomo potere decisionale in merito all’istruzione scolastica, alle cure sanitarie nonché al luogo di permanente residenza e domicilio della figlia minore — indipendentemente dal carattere ordinario o straordinario dell’onere che tali decisioni comportino, e — preservando intatta, almeno formalmente, la potestà e la responsabilità genitoriale di ciascun coniuge e genitore riguardo alla figlia ed infine tutelando pienamente il diritto di visita e di frequentazione dell’altro genitore coaffidatario e non collocatario ( nel caso di specie il padre ) a cui quell’autonomo potere decisionale non spetti.

Cfr.: in termini non specifici sul tema, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 16.06.2021, n. 17221 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 06.03.2019, n. 6535, (rv. 653630-01) ; Cass. civ., Sez. I, 24.05.2018, n. 12954 ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Decreto 04/03/2021 - 05/03/2021
Giudice unico estensore dr.ssa Arianna D’Addabbo

Abusi familiari (Ordini di protezione) – Procedimento – Misura cautelare penale in atto – Istanza di ordine di protezione all’ago civile – Ammissibilità – Abusi familiari (Ordini di protezione) – Condotte gravemente pregiudizievoli dell’integrità fisica e morale della convivente e della prole – Attendibilità della referente – Trasferimento volontario in casa protetta – Ordine di non avvicinamento – Frequentazione della prole in forma protetta – Obbligo di contributo al mantenimento

Rif. Leg.: art. 282 ter cod. proc. pen.; art. 337 bis, 337 ter, 342 bis, 342 ter cod. civ.; art. 736 bis cod. proc. civ.;

L’applicazione in atto della misura cautelare penale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa dal reato non preclude in modo esiziale né determina l’inammissibilità della istanza, rivolta all’autorità giurisdizionale ordinaria civile, ai fini dell’adozione di ordini di protezione avverso gli abusi familiari, dovendo conseguentemente respingersi la richiesta della parte resistente in sede civile di non luogo a provvedere sull’istanza in ragione dell’atto emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari ( GIP ) essendo rilevante la diversità di presupposti ed effetti dei provvedimenti, l’uno implicando la commissione di un reato e di gravi indizi di colpevolezza al riguardo, l’altro la condotta di un familiare gravemente pregiudizievole dell’integrità morale o fisica o della libertà di altro o altri familiari — e ciò a prescindere anche dal fatto che il familiare in danno del quale la condotta si sia manifestata abbia sporto denuncia-querela avanti le competenti autorità di polizia giudiziaria —, nonché derivandone, conclusivamente, non solo la possibile coesistenza delle misure, quanto anche l’irrogazione ed il mantenimento dell’ordine di protezione — nelle sue possibili connotazioni di cui all’articolo 342 ter del codice civile — nonostante la revoca della misura cautelare penale di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa dal reato e nonostante questa coincida con il familiare a favore del quale sia stato disposto l’ordine di protezione con il quale, in particolare, sia stato prescritto il divieto, alla medesima persona e familiare esente — in quanto revocata — dalla misura di cui all’articolo 283 ter del codice di procedura penale, di avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’istante a fini di protezione da condotte a sé pregiudizievoli e intese quali abusi familiari secondo la decisione assunta in merito dal giudice ordinario civile.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 07/07/2021 - 14/10/2021 n. 2359
Presidente del Collegio dr. Bruno Perla, Giudice relatore estensore dr.ssa Carmen Giraldi

Successioni – Testamento olografo – Designazione degli eredi universali – Diritti riservati ai legittimari – Erede legittimario non designato – Azione di riduzione di donazioni e di disposizioni testamentarie – Ammissibilità – Riunione fittizia (relictum e donatum) – Atto di divisione di bene immobile in vita il de cujus – Donazione indiretta – Esclusione – Reintegrazione della quota riservata ai legittimari – Valore dell’asse – Determinazione della quota disponibile – Lesione apparente della quota di legittima

Rif. Leg.: art. 536, 537, 553, 554, 555, 556, 557, 564, 769, 978, 832, 840, 1014 cod. civ.;

La donazione del diritto di nuda proprietà su un bene immobile riguardo al quale il donante si sia riservato — vita natural durante — l’usufrutto, dà luogo ad un atto di liberalità inidoneo a costituire nella successione mortis causa del donante una donazione indiretta esposta fondatamente e proficuamente all’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni in quanto, dovendosi ammettere che solo successivamente alla morte del donante possa aversi effetto espansivo del diritto in titolarità del donatario, che da nuda proprietà si estenda al diritto di piena proprietà sul bene — ricongiungendosi, esaustivamente, la situazione giuridica soggettiva iniziale al diritto di usufrutto —, ne consegue che tale effetto ed esito avviene non certo per una disposizione testamentaria né per una donazione del diritto di usufrutto a favore di un presunto donatario — atto di liberalità ex se inesistente — bensì per l’efficacia ex lege e la conseguenza necessaria di un atto verificatosi — all’attualità — inter vivos e non altrimenti definibile, né imputabile alla volontà del de cujus rilevante a fini successori.

Cfr.: Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 12.09.2002, n. 13310, in Arch. Civ., 2003, 847 ; in Gius, 2003, 2, 207 ; in Notariato, 2003, 6, 580 con nota di Capilli ; Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 12.05.1999, n. 4698, in Notariato, 1999, 5, 409 ; in Notariato, 2000, 2, 138 con nota di Sartore ; Cass. Civ., Sez. II, Sentenza (ud. 22.10.2013) 02.12.2013, n. 26991 ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 25/10/2021 - 28/10/2021 n. 2513
Giudice Unico estensore dr.ssa Arianna D’Addabbo

Procedimento civile – Domanda: interpretazione – Incertezza “soggettiva” sul confine con il fondo finitimo – Natura ricognitiva della pretesa – Azione di rivendicazione della proprietà – Esclusione – Azione di regolamento dei confini – Attinenza al caso di specieAzione di regolamento dei confini – Fondatezza nel merito – Restituzione di terreno tra confine apparente e confine reale – Irrilevanza dell’effetto sul piano sostanziale della riqualificazione della domanda – Usucapione – Domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione del terreno oggetto di restituzione – Infondatezza – Accessione del possesso – Inottemperanza all’onere della prova – Azione per apposizione di termini – Natura accessoria all’azione di regolamento dei confini – Proposizione della domanda da parte convenuta – Fondatezza

Rif. Leg.: art. 948, 950 cod. civ.;

L’incertezza soggettiva sulla posizione della linea di confine tra fondi finitimi, nella domanda processuale in cui sia resa manifesta attraverso l’iniziativa in giudizio del titolare di un diritto reale su uno dei due fondi confinanti, dà luogo non all’azione di rivendicazione della proprietà — in quanto sia in principalità prospettata l’appartenenza di una quota del proprio bene ( del proprio terreno ) al di là e al di fuori del confine attualmente corrente ( ed eventualmente segnato da una recinzione o da altro elemento divisorio ) con conseguente riposizionamento del confine in modo rispondente alla situazione fondiaria ritenuta prevalente —, bensì permane, l’iniziativa processuale in tal senso assunta, nell’ambito dell’actio finium regundorum, di un’azione di regolamento dei confini, cui è indifferente l’esito della diversa appartenenza in punto a margini e spazii interni o esterni all’esatta posizione del confine prescindendo, la domanda proposta e l’azione esercitata, da una contestazione basata sui diversi titoli di proprietà o di altro diritto reale sui fondi e ponendo invece solo ed esclusivamente la questione della incertezza, che si pretende da ognuna delle parti risolta a proprio favore, sul punto ove la linea ed il tracciato di divisione dei fondi debba precisamente ricadere. L’accertamento che in tal senso sia compiuto a definizione del giudizio e l’effetto restitutorio di una porzione di fondo a favore dell’una o dell’altra parte che ne consegua, resta esito indifferente alla riqualificazione dell’azione esercitata e inizialmente operata dal giudice, dovendosi escludere che tale evenienza e l’accadimento incidente sul piano materiale della congrua dimensione dei fondi che comporti — in tal modo ristabilendone esattamente l’estensione — possa comportare una mutazione, sul piano sostanziale, dell’azione inizialmente esercitata palesandone infine la intrinseca natura in termini di rei vindicatio, di azione di rivendicazione della proprietà.

Cfr.: Cass. civ., Sez. II, Ordinanza (ud. 24.07.2020), 16.10.2020, n. 22590 ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 28.03.2019, n. 8693, (rv. 653163-01) ; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza 25.09.2018, n. 22645 (rv. 650370-01) ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 30.01.2017, n. 2297 (rv. 642489-01);

nell’ambito della giurisprudenza di merito, Corte d’Appello, Napoli, Sez. IV, Sentenza 11.01.2018 ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 25/10/2021 - 28/10/2021 n. 2513
Giudice Unico estensore dr.ssa Arianna D’Addabbo

Procedimento civile – Domanda: interpretazione – Incertezza “soggettiva” sul confine con il fondo finitimo – Natura ricognitiva della pretesa – Azione di rivendicazione della proprietà – Esclusione – Azione di regolamento dei confini – Attinenza al caso di specieAzione di regolamento dei confini – Fondatezza nel merito – Restituzione di terreno tra confine apparente e confine reale – Irrilevanza dell’effetto sul piano sostanziale della riqualificazione della domanda – Usucapione – Domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione del terreno oggetto di restituzione – Infondatezza – Accessione del possesso – Inottemperanza all’onere della prova – Azione per apposizione di termini – Natura accessoria all’azione di regolamento dei confini – Proposizione della domanda da parte convenuta – Fondatezza

Rif. Leg.: art. 948, 950, 951 cod. civ.;

L’azione di regolamento dei confini prescinde per definizione dalla contestazione dei titoli di proprietà, pretendendosi con il suo esercizio solo l’esatta ricaduta di un tracciato, di una linea divisoria, e venendone, in caso di correzione di tale linea, l’imprescindibile e necessario esercizio dell’azione di apposizione dei termini, che si palesa in tal modo connotata da un carattere di accessorietà ineludibile ai fini della materiale correzione fisica dello stato dei luoghi secondo l’accertamento giudiziale compiutosi. Quindi la domanda in via principale di regolamento di confini presuppone di norma la domanda di apposizione dei termini.

Cfr.: Cass. civ., Sez. II, Sentenza 08.11.2013, n. 25244, (rv. 628909) ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 30.04.2014, n. 9512 (rv. 630630) ; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza 17.11.2021, n. 34825 (rv. 662864-01) ; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza 07.07.2021, n. 19249 (rv. 662044-01);

Nell’ambito della giurisprudenza di merito, Corte d’Appello, Napoli, Sez. VI, Sentenza 11.01.2018 ; Trib. Teramo, Sentenza 01.02.2018; Trib. Salerno, Sez. II, Sentenza 01.07.2013;


Massimatore: dott. Gianluigi Morlini (Tribunale di Reggio Emilia)


Tribunale Ordinario di REGGIO EMILIA, Sezione Seconda Civile - Sentenza 17/02/2022 - 17/02/2022 n. 188
Giudice Monocratico dr. Gianluigi Morlini - X (avv. D’Incecco) c. Centro medico Privato Alfa (avv. Lerro) e Y (contumace)

Responsabilità sanitaria - onere della prova – onere del paziente di provare il nesso causale tra insorgere della patologia e condotta del medico – causa del danno incerta - rigetto della domanda.

Rif. Leg.: Artt. 1218 e 2697 c.c.

Nel caso di dedotta responsabilità sanitaria, l’onere della prova va modulato sulla cosiddetta scomposizione del ciclo causale in due elementi: spetta innanzitutto al paziente provare il nesso causale tra l’insorgere della patologia e la condotta del medico; solo in un secondo momento, laddove il paziente abbia dato prova di tale ciclo causale, il sanitario deve provare il pieno rispetto delle leges artis o comunque delle best practices, evidenziando la causa non imputabile che gli ha reso impossibile fornire la prestazione corrispondente ai canoni di professionalità dovuti. Consegue che, nel caso rimanga incerta la causa del danno lamentato, la domanda risarcitoria del paziente dovrà essere rigettata, non avendo il paziente stesso provato il nesso causale tra l’insorgere della patologia e la condotta del medico.



 
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